Oggetto n° 2165 del 10 luglio 1986 (protocollo n° 766 del 14 agosto 1986)

8 Legislatura

Protocollo n. 766 in data 14/08/86

Riferimento oggetto n. 2165

Istituzione del centro inter nazionale di ricerche per la viticultura montana (CIRVIM).

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 RINVIO al nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, osservando che:

1) Artt. 1- 2, 3° comma - 4, 1° comma - 5° alinea - 7 - 10: nel prevedere l'istaurazione da parte del Centro Internazionale di ricerche per la Viticultura Montana, di rapporti con organismi di paesi esteri, si pongono in contrasto con l'art. 2 del D.P.R. n. 182/1982, il quale riserva allo Stato le funzioni attinenti ai rapporti internazionali;

2) Art. 14: la misura del gettone di presenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Scientifico non può essere determinata in base alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; ma bensì con criterio autonomo, stante le diversità di funzioni.

Il 2° comma di detto articolo, consentendo il rimborso a piè di lista, risulta censurabile atteso che, tale criterio di rimborso oltre ad essere estraneo all'ordinamento statale e regionale, contrasta con l'attuale indirizzo governativo di contenimento della spesa pubblica.

Osservasi inoltre:

a) che le norme relative al personale, cui artt. 5 e 12, sono lacunose, nulla precisando in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale;

b) che la misura degli onorari da corrispondersi ai revisori dei conti cui art. 11, andrebbe determinata con legge.