Oggetto n° 1427 del 27 giugno 1985 (protocollo n° 254 del 29 luglio 1985)

8 Legislatura

Protocollo n. 254 in data 29/07/85

Riferimento oggetto n. 1427

Nuove norme sugli asili nido.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge Costituzionale 26/2/1948 n. 4, si rinvia, non vistata, la legge regionale indicata in oggetto per i seguenti motivi:

1) I criteri determinati dall'art. 32 in materia di organico del personale degli asili nido comportano la non articolazione del personale stesso nelle qualifiche di "puericultrice" (IV°) e di "educatore" (VI°) previste dal D.P.R. 25/6/1983 n. 347;

2) L'art. 45 - 3° comma - consente al personale attualmente inquadrato nella qualifica di puericultrice e di assistente all'infanzia di acquisire quella di educatore mediante la frequenza di un corso di formazione (del quale per altro non viene indicata la durata) senza nulla disporre in merito al possesso di idonei titoli di studio. Tale disposizione contrasta con la disciplina del predetto D.P.R. n. 347 in virtù del quale per le puericultrici (IV° qualifica) è sufficiente la licenza di scuola dell'obbligo mentre per gli educatori (VI° qualifica) è prevista la licenza di scuola media superiore o equipollente e non appare coordinata con l'art. 30 lett. l del disegno legislativo in esame che consente la partecipazione al concorso per educatore delle assistenti all'infanzia purchè in possesso di almeno tre anni di scolarità dopo la scuola dell'obbligo.

Si osserva inoltre, con l'occasione, che l'art. 45 - punto due - non specifica a quale livello - in base al menzionato D.P.R. n. 347 - vada inquadrato il personale addetto ai servizi generali.

In relazione , poi, alle disposizioni finanziarie dell'atto legislativo in esame si osserva che l'art. 38 - II° comma - oltre a non essere conforme all'art. 52 - II° comma - della legge regionale 7/12/1979 n. 68 che non prevede la riscossione da parte di altri enti o uffici di somme spettanti alla Regione, contrasta con i principi della contabilità pubblica in virtù dei quali gli agenti incaricati della riscossione devono versare le somma introitate periodicamente e non in sede di presentazione del rendiconto.

Rilevasi, infine, che non è quantificata, con indicazione dei relativi mezzi di copertura, la spesa occorrente per il corso di formazione professionale previsto dall'art. 45 3° comma.