Oggetto n° 851 del 24 ottobre 1984 (protocollo n° 7198 del 26 novembre 1984)

8 Legislatura

Protocollo n. 7198 in data 26/11/84

Riferimento oggetto n. 851

Norme in materia di esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale da parte di imprese artigiane.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4, rinvio al nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, osservando che il provvedimendo privilegiando le imprese artigiane nei confronti sia di quelle cooperative sia delle altre imprese, è in contrasto con l'art. 7 della legge 10/12/1981 n. 741, in virtù del quale l'iscrizione all'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire.

Una diversa regolamentazione comporterebbe una disparità di trattamento, non senza far rilevare che trattasi di normativa di principi di competenza dello Stato.