Oggetto n° 568 del 26 novembre 1979 (protocollo n° 6802 del 24 dicembre 1979)

7 Legislatura

Protocollo n. 6802 in data 24/12/79

Riferimento oggetto n. 568

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 7/5/1975, n. 19.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale, si rinvia non vistato l'atto legislativo in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) l'art. 1, nello stabilire che in luogo del trattamento di missione può essere autorizzato il rimborso delle spese sostenute, non fissa alcun criterio limitativo del rimborso stesso con conseguente violazione del principio di determinabilità della spesa;

2) codesta Regione nel fissare la misura della rideterminazione annuale dell'indennità di trasferta deve, ai sensi del comma 2° dell'art. 20 della legge 26 luglio 1978, n. 417, attenersi al limite del 10% fissato dal penultimo comma dell'art. 1 della predetta legge.