Oggetto n° 294 del 7 luglio 1977 (protocollo n° 4223 del 16 agosto 1977)

6 Legislatura

Protocollo n. 4223 in data 16/08/77

Riferimento oggetto n. 294

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) la previsione della qualifica di agente di P.S. da attribuirsi al personale forestale e la determinazione degli organi competenti al riconoscimento di tale qualifica, di cui all'art. 6, attiene all'ordinamento della Pubblica sicurezza e, pertanto, è riservata alla competenza dello Stato;

2) le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 2, nell'art. 46, comma 2 , e 47, ultimo comma, demandanti alla Giunta regionale la determinazione di trattamenti economici spettanti agli appartenenti al Corpo, contrastano con i precetti dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. dello Statuto Speciale che fissano la riserva di legge per la determinazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali;

3) per analogo motivo è censurabile il disposto dell'art. 33, ultimo comma, che non stabilisce il trattamento economico globale spettante alle guardie formalmente incaricate della temporanea reggenza di stazioni forestali.

Premesso quanto sopra, si rammenta, per quanto concerne la fornitura delle divise, di cui all'art. 42, che, in armonia ai principi ed alle disposizioni generali (artt. 230 e 254 del R.D. 6/5/1940, n. 635) è necessario che intervenga in sede di istruttoria l'autorità statale competente (comando militare territoriale) al fine di evitare equivoci con le uniformi in uso presso le forze armate dello Stato; circa l'art. 43 si precisa che le armi in dotazione, più propriamente in consegna, al personale suddetto da parte dell'Amministrazione Regionale devono essere di tipo comune non potendosi prevedere, nella fattispecie, il porto di armi da guerra o tipo - guerra.

Si fa presente infine, circa l'art. 58, comma 2, che, in mancanza dell'indicazione della data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, l'inquadramento medesimo non potrà decorrere che dalla data di adozione del relativo provvedimento.