Oggetto n° 103 del 16 marzo 1977 (protocollo n° 2154 del 21 aprile 1977)

6 Legislatura

Protocollo n. 2154 in data 21/04/77

Riferimento oggetto n. 103

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4,

si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Premesso che in materia di scuole materne codesta Regione ha competenza legislativa limitata all'attuazione ed integrazione delle leggi statali, si rileva quanto segue:

1) la disciplina della gestione collegiale delle suddette scuole prevista dall'atto in esame introduce principi

difformi da quelli indicati dalla legge delega 30/7/1973, n. 477, e dal conseguente decreto delegato 31/5/1974,

n. 416.

In particolare la norma di cui all'art. 18 che prevede per i Comitati di Comunità Montane e per l'analogo Comitato del Comune capoluogo la partecipazione di rappresentanti di Enti locali e dei Consigli di quartiere viola i principi generali della normativa statale, in quanto detta presenza contraddice la logica fondamentale della legge

delega e del decreto delegato di cui sopra che hanno voluto, nell'ambito dei Circoli e degli Istituti, il solo

intervento delle componenti scolastiche e delle famiglie, con esclusione dei rappresentanti delle forze sociali,

la cui presenza è assicurata esclusivamente a livello dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali;

2) per quanto concerne l'ordinamento del personale direttivo e docente, sussistono le seguenti difformità dalla legislazione dello Stato che possono creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle analoghe insegnanti statali il cui stato giuridico deve applicarsi nei confronti di quelle dipendenti da codesto Ente:

a) l'art. 4, terzo comma , dispone l'esonero dell'insegnamento per le collaboratrici non previsto dalla legislazione statale;

b) l'art. 9 prevede il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati anche presso le scuole materne vigilate, mentre l'art. 2, ultimo comma, del D.L. 19/6/1970, n. 370, convertito in legge 26/7/1970, n. 576, limita detto

riconoscimento ai servizi stessi prestati nelle sole scuole materne statali e comunali;

c) l'art. 11, terzo comma, contempla la prosecuzione dell'attività oltre il 10° mese mediante personale supplente temporaneo, mentre l'obbligo del servizio per il personale docente consente un solo mese di congedo ordinario;

d) lo stesso articolo 11, quinto comma, stabilisce la concessione, in via normale di un giorno di vacanza infrasettimanale che non trova riscontro nella normativa statale;

e) l'art. 13 prevede aumenti periodici per tutto il personale incaricato e supplente, mentre la legislazione statale limita l'attribuzione degli aumenti periodici medesimi agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato;

3) infine l'art. 21 non quantifica l'ammontare previsto dalla spesa e non offre, quindi, la possibilità di verificare l'effetiva copertura finanziaria con i mezzi indicati.