Oggetto n° 307 del 14 luglio 1976 (protocollo n° 4207 del 14 agosto 1976)
6 Legislatura
Protocollo n. 4207 in data 14/08/76
Riferimento oggetto n. 307
Adattamento della norma dell'art. 3 della legge dello Stato 25/2/1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Speciale.
[rilievi]
A norma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.
Premesso che la normativa concernente i requisiti occorrenti per l'ammissione alle scuole ed ai corsi interessanti le professioni sanitarie ausiliarie è stata recentemente aggiornata con la legge statale 30/4/1976, n. 339, limitatamente, peraltro, ai limiti di età e che la competenza dello Stato in materia di ordinamento del personale ospedaliero è stata ribadita con la legge 18/4/1975, n. 148, si osserva che il provvedimento regionale è illegittimo per contrasto con la disposizione di principio di cui all'art. 3 della legge 25/2/1971, n. 124, concernente il titolo di studio richiesto per l'accesso alle scuole per infermieri generici.