Oggetto n° 298 del 14 luglio 1976 (protocollo n° 4249 del 17 agosto 1976)

6 Legislatura

Protocollo n. 4249 in data 17/08/76

Riferimento oggetto n. 298

Indennitą di carica e rimborsi di spesa spettanti ai Consiglieri regionali e ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) La diaria mensile del rimborso spese č superiore a quella spettante, allo stesso titolo, ai parlamentari nazionali fissata dalla legge 31/10/1965, n. 1261, art. 2, e sovverte, per tanto, i principi istituzionali concernenti la posizione e le garanzie di supremi organi costituzionali;

2) Data l'equiparazione contenuta nella legge in esame, - art. 2 -, č eccessiva la misura dell'indennitą di missione fissata in lire 25.000 e 40.000 rispetto a quella di lire 18.000 spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;

3) I mezzi di copertura del maggiore onere - peraltro non quantificato - per gli anni successivi al 1977 non sono idonee allo scopo, stante la scadenza alla data del 31/12/1977 del termine di cui all'art. 8 del D.P.R. 26/1O/1972, n. 638, a causa di tale circostanza la normativa in questione non soddisfa l'obbligo di cui all'art. 81 della Costituzione.