Oggetto n° 284 del 2 luglio 1976 (protocollo n° 4013 del 6 agosto 1976)

6 Legislatura

Protocollo n. 4013 in data 06/08/76

Riferimento oggetto n. 284

Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge in oggetto.

Si osserva al riguardo:

a) Il quarto comma dell'art. 5 omette di precisare l'etą minima per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti, come previsto, invece, dal quarto comma dell'art. 5 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416;

b) Il quinto comma dell'art. 10 nel prevedere che ciascuna lista possa comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, contrasta con la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 416;

c) Il potere di annullamento degli atti degli Organi collegiali ritenuti illegittimi da parte del Sovraintendente agli Studi, di cui all'art. 15, comma quinto, contrasta con l'art. 26, sesto comma, dell'art. 26 del detto D.P.R. n. 416, che non prevede tale potere;

d)Circa l'art. 26 della presente legge, in base al quale alla copertura della spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1976 si provvede con la maggiore entrata derivante dai proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent, codesto Ente avrebbe dovuto fornire gli elementi necessari per valutare la fondatezza di tale incremento di entrata e la sua disponibilitą per la copertura della suddetta spesa;

e) In relazione ai maggiori oneri per lire 500 milioni ricadenti sugli esercizi successivi al 1976 codesta Regione non ha indicato i relativi mezzi di copertura finanziaria, in contrasto con il disposto dell'art. 81 della Costituzione.

Con l'occasione si segnala, circa il primo ed il secondo comma dell'art. 15 l'opportunitą di stabilire in sede di eventuale nuovo esame della materia che anche i bilanci preventivi vengano sottoposti alla approvazione della Giunta regionale anzichč a quella del Sovraintendente agli Studi.