Oggetto n° 199 del 14 maggio 1976 (protocollo n° 3126 del 19 giugno 1976)

6 Legislatura

Protocollo n. 3126 in data 19/06/76

Riferimento oggetto n. 199

Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

[rilievi]

A norma di quanto disposto dall'art. 31 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) La formulazione troppo generica della lettera b) art. 2 autorizza, nella sua indeterminatezza, ad attuare iniziative che possono esorbitare dall'ambito della competenza regionale, per il cui rispetto appare perciò necessaria la specificazione delle iniziative stesse;

2) L'art. 3, incidendo sul regime degli archivi degli Enti locali, invade la competenza dello Stato in materia archivistica la cui legislazione, peraltro, non dispone il trasferimento dei documenti previsti dalla norma stessa dagli archivi degli Enti locali a quelli storici;

3) L'art. 11, comma 4°, prevedendo, quale titolo preferenziale, la frequenza con esito favorevole di corsi gestiti da codesto Ente, dalle Comunità Montane, e dai Comuni per la formazione ed il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonchè quello espresso dall'art. 120 della carta costituzionale stessa a danno dei cittadini che abbiano partecipato con esito positivo ad analoghi corsi istituiti da altri Enti pubblici anche di altre Regioni;

4) Il termine del 31 gennaio fissato per la presentazione delle domande di contributo, stabilito dall'art. 12, in mancanza di apposita norma transitoria, ed essendo già trascorso, rende inoperanti nell'esercizio 1976 le provvidenze ivi considerate;

5) L'art. 18, diversamente dagli artt. 14 e 15, non reca criteri nè limiti alla concessione dei contributi ivi previsti; inoltre l'art. 19 riguardante la determinazione delle provvidenze richiama erroneamente gli artt. 16 e 17;

6) L'art. 21 non quantifica i maggiori oneri ricadenti sugli esercizi successivi al 1976, ed il generico riferimento all'incremento delle entrate tributarie provenienti a codesto Ente dal riparto fiscale, per la copertura di tali maggiori oneri, non può comunque ritenersi idoneo ai fini dell'osservanza dell'art. 81 della Costituzione.