Oggetto n° 207 del 27 luglio 1971 (protocollo n° 3673 del 6 ottobre 1971)

A scioglimento della riserva contenuta nella nota in data 27.8.1971 n. 3259 si ritiene opportuno precisare che, poiché la potestà legislativa conferita alla Regione, nel particolare settore, dall'art. 3 lett. g) dello Statuto speciale è solo di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, è da ritenere che le seguenti disposizioni del provvedimento in esame esorbitino dai limiti della competenza della Regioni essendo difformi dalla normativa statale:

  1. L'art. 9, primo comma, che pone "tutto il personale delle scuole materne regionali alle dirette dipendenze della Amministrazione regionale", mentre in base alla citata legge nazionale n. 444 il personale delle scuole materne ha qualifica statale. Vero è che codesta Amministrazione Regionale, nella relazione illustrativa, afferma che, per un'esatta configurazione dei poteri che le competono in materia scolastica, occorre tener conto non soltanto della norma statutaria sopracitata ma anche del D.L. n. 365 del 1946 che dispone il passaggio alle dipendenze della Regione stessa dell'intero complesso delle scuole primarie e secondarie; però tale assunto è da disattendere poiché il menzionato decreto legislativo ebbe a riguardare il trasferimento delle sole scuole a quel tempo esistenti (testualmente "scuole elementari e medie"). E d'altra parte anche se l'art. 3 di tale D.L. prevedeva l'istituzione dei ruoli regionale per la Valle "degli insegnanti per le scuole elementari e per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi d'istituto", non di meno tale norma non ha avuto mai applicazione, tanto che, ai sensi della stessa legge regionale 21.4.1959 n. 3, il personale delle scuole della Regione della Valle d'Aosta continua ad appartenere ai ruoli statali;
  2. L'art. 9, secondo e terzo comma, che dispone che "nella prima applicazione della presente legge il personale delle scuole materne regionali è assunto in servizi mediante conferimento di incarichi "prescrivendo" che le modalità di affidamento degli incarichi stessi saranno stabilite con ordinanze del competente Assessore regionale". Tali disposizioni appaiono in contrasto con quelle della legge statale n. 444, che prevedono l'assunzione mediante concorso per esame e per titoli; inoltre il modo di assunzione stabilito dal provvedimento in esame precostituisce una situazione di fatto che potrà condizionare la disciplina dello stato giuridico del personale in parola, in ordine al quale è prevista l'emanazione di una successiva legge regionale (ultimo comma art. 9);
  3. L'art. 10 che prevede una congrua integrazione del trattamento economico a favore del personale delle scuole materne non dipendenti dalla Regione, con estensione quindi del beneficio anche alle scuole materne private, ciò che non appare conforme ai principi generali. Peraltro non è prevista alcuna spesa per detta integrazione.

Infine, per quanto riguarda la parte finanziaria, prescindendo dal fatto che avrebbe dovuto prevedersi l'imputazione al cap. 657 delle spese per l'assicurazione infortuni di cui al primo comma dell'art. 7 indicando la copertura eventualmente occorrente, l'art. 11 del provvedimento non sembra soddisfare al disposto di cui al 4° comma dell'art. 81 della Costituzione non essendo adeguatamente dimostrata l'attendibilità della previsione della maggiore entrata derivante dal cap. 49 del bilancio regionale 1971 concernente la compartecipazione sui proventi delle tasse automobilistiche.