Oggetto n° 162 del 5 ottobre 1968 (protocollo n° 48 del 9 novembre 1968)

5 Legislatura

Protocollo n. 48 in data 09/11/68

Riferimento oggetto n. 162

Modifiche alla legge regionale 27.8.1964 n. 18, concernente l'istituzione di borse di studio da attribuire ad insegnanti elementari per migliorare la loro conoscenza della lingua francese.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con L.C. 26.2.1948 n . 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto per i seguenti motivi:

1°) L'art. 2 lett. a), nel prescrivere per il concorso alla borsa di studio il requisito della nascita o della residenza quinquennale nella Valle, configura una discriminazione in contrasto con il principio d'uguaglianza sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e aggrava la posizione di coloro che, non avendo il possesso di tali requisiti, non potrebbero fruire delle provvidenze regionali per l'apprendimento della lingua francese che ha, per i soggetti interessati, pari importanza ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale;

2°) l'estensione della concessione di borse di studio a studenti universitari, prevista dall'art. 1, esorbita dai limiti della competenza regionale, non essendo la Regione dotata di potestà legislativa in materia di istruzione universitaria e in materia di assistenza scolastica.

Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione, per ogni conseguente determinazione, su quanto segue, in ordine al provvedimento in esame:

a) l'inoltro del testo legislativo in lingua francese non esime comunque la Regione dall'obbligo, così come per tutti gli atti normativi generali, in sede di pubblicazione ufficiale, di porre tale testo accanto a quello in lingua italiana;

b) il secondo comma dell'art. 8 dispone che alla liquidazione dell'ammontare delle borse si possa provvedere anche mediante il pagamento diretto al servizio Culturale dell'Ambasciata francese delle somme da questa richieste per la frequenza dei corsi. Tale norma, unitamente alla procedura seguita nella formulazione della legge, ha indotto il Ministero degli Esteri ad esprimere le più ampie riserve in ordine alla manifesta propensione di codesta Amministrazione a stabilire rapporti diretti con la rappresentanza diplomatica in questione. Si rappresenta pertanto la necessità che, d'ora innanzi, codesta Amministrazione si attenga più strettamente al principio della competenza esclusiva del Ministero degli Affari Esteri in materia sia di rapporti con le rappresentanze diplomatiche straniere in Roma, sia di interpretazione degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese;

c) in conformità ad analogo rilievo formulato dai Ministeri del Tesoro e del Bilancio, si rileva che l'art. 9 della legge in esame stabilisce che alla prevista spesa annua di £ 5.000.000 si provveda mediante iscrizione all'esistente capitolo 413 del Bilancio in corso ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, senza peraltro indicare i mezzi occorrenti per la relativa copertura, in violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica. Nell'ipotesi che si sia inteso utilizzare lo stanziamento di pari importo del suddetto capitolo si osserva che il medesimo, oltre che alla spesa di £ 2.400.000 per borse di studio istituite con l'abroganda legge regionale n. 18, sarebbe da ritenersi destinato anche ad altre finalità a seguito della modifica della denominazione dello stesso capitolo 413, apportata con il bilancio 1965 e con la graduale iscrizione, a partire dall'esercizio medesimo, dell'ulteriore importo di £ 2.600.000. - Tale ultima somma, anche se integralmente disponibile, cosa che peraltro non emerge dall'art. 9 della legge in oggetto, non sembra potersi considerare un idoneo mezzo di copertura della maggiore spesa, con carattere ricorrente, di £ 2 milioni e 600.000. - autorizzata dalla legge stessa rispetto a quella prevista dalla precedente legge n. 18, dato il suo carattere contingente e dato l'inserimento di fatto nel bilancio dell'esercizio in corso - in mancanza di espressa preventiva autorizzazione legislativa - dello stanziamento anzidetto di £ 5.000.000 -

Appare, pertanto, necessario che la situazione sia debitamente chiarita.