Oggetto n° 83 del 5 agosto 1954 (protocollo n° 1996 del 13 settembre 1954)

1 Legislatura

Protocollo n. 1996 in data 13/09/54

Riferimento oggetto n. 83

Legge Regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle di Aosta.

[rilievi]

Con riferimento alla deliberazione n. 83 del 5 agosto 1954 di codesto Consiglio Regionale, con la quale č stata approvata la legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle di Aosta, si rinvia a termini dell'art. 31 dello Statuto, 4° comma la deliberazione stessa, che appare viziata per eccesso di competenza.

Infatti gli articoli 12 e 13 contengono disposizioni in materia penale, la quale, come gią altra volta č stato rilevato, non rientra nella potestą legislativa della Regione.

Si osserva inoltre che l'art. 2, 1° comma prevede la compilazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Giunta, dell'elenco delle piante protette. Tale disposizione, qualora voglia significare che la deliberazione della Giunta non č vincolante per il Presidente sarebbe illegittima in quanto lesiva dei poteri dell'organo collegiale.

Infine si rileva che anche l'art. 11 appare viziato di illegittimitą se con esso si intendono attribuire ai privati funzioni pubbliche esorbitanti i diritti a loro riconosciuti dal codice civile.

Si prega pertanto sottoporre il provvedimento in oggetto a nuovo esame da parte dell'On. Consiglio Regionale.