Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 19 del 6 marzo 2002

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 19 DEL 6 MARZO 2002.

(Ed. Straordinaria del 02.05.2002 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

Impiego pubblico - Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di personale del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Trasferimento di personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Mancata previsione del consenso dell'Amministrazione statale di appartenenza del personale stesso - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge Regionale Valle d'Aosta 4 dicembre 2001, n. 37.

- Costituzione, art. 117.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente domiciliato.

Contro la Regione Valle D'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37, approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001 e concernente "Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7".

F a t t o

Con la legge regionale in epigrafe la Regione Valle d'Aosta intende dare attuazione all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, recante l'ordinamento dei servizi antincendio della Regione stessa.

In particolare, figurano estese anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni previste dal citato art. 49, commi 1 e 2, della legge n. 7/1999, le quali consentono, a domanda, il trasferimento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta nell'organico del personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco.

Tale personale potra' esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale.

Vengono altresi' previste modifiche alla legge regionale n. 7/1999, che concernono modifiche procedurali per l'impiego di personale presso il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e per l'espletamento di concorsi previsti dalla stessa legge regionale n. 7/1999.

Solo per completezza si soggiunge che l'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta) ha previsto che le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intendono trasferite alla Regione all'atto della emanazione delle relative norme legislative, che peraltro si sono succedute nel tempo come segue:

a) legge regionale n. 37/1988, art. 1, che ha previsto che il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco operante nel territorio venga trasferito, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 196/1978, salvo il caso di rinuncia scritta;

b) art. 49 della legge regionale n. 7/1999, che consente il trasferimento, a domanda, di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'organico del personale del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco;

c) legge regionale n. 24/2000, che prevede l'estensione del diritto di opzione per il trasferimento presso il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco anche di altre categorie di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Premessi tali cenni in fatto, avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per i seguenti

M o t i v i

Desta insuperabile perplessita' il disposto dell'art. 1 della legge regionale de qua, poiche' il previsto trasferimento di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nei ruoli regionali e' formulato senza la previsione del consenso dell'Amministrazione statale di appartenenza: e dunque la disposizione che cio' prevede risulta indubitabilmente invasiva della potesta' legislativa statale, travalicando l'ambito di competenza riservata all'ente territoriale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione ed integrando, inoltre, lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la corte costituzionale, in accogliemento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale di cui in epigrafe.

Roma, addi' 22 febbraio 2002

Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo