Ricorsi in via incidentale n. del 10 aprile 1980

ORDINANZA DEL 10 APRILE 1980.

( G.U. n. 311 del 12.11.1980)

Ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Gressan contro la regione autonoma della Valle d'Aosta ed altra e dalla società Pila Ciel Bleu Résidences contro la regione autonoma della Valle d'Aosta ed altro (Reg. ord. n. 659/1980).

F A T T O

Il comune di Gressan e la Società Pila Ciel Bleu Résidences hanno impugnato davanti a questo tribunale il decreto n. 5749 del 22 maggio 1979 della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Valle d'Aosta, con cui è stata annullata la delibera del consiglio comunale di Gressan n. 35 del 30 marzo 1979, approvativa di una bozza di convenzione urbanistica da stipularsi tra il comune di Gressan e la società Pila Ciel Bleu Résidences. La delibera è stata annullata, sul presupposto che la convenzione modificava il progetto di utilizzazione della zona di Pos nella Conca di Pila, ritenendosi che il consiglio comunale di Gressan non ha competenza a modificare tale progetto.

I ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e difetto di presupposto, proponendo argomentazioni analoghe.

Nella memoria aggiunta al ricorso n. 46/79 il comune di Gressan solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore della Conca di Pila, approvato con legge regionale n. 9 del 1968, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, che vincola la regione alla osservanza dei princìpi fondamentali delle leggi di Stato.

La censura è stata proposta assumendo che tra tali princìpi è da comprendersi quello che attribuisce al sindaco il potere di rilasciare le concessioni edilizie.

La incostituzionalità dell'art. 6, secondo il comune, deriverebbe dal fatto che i progetti di utilizzazione devono prevedere in dettaglio le caratteristiche di ogni fabbricato, sicché al sindaco non resta che dare attuazione a determinazioni già adottate dalla giunta regionale in sede di approvazione dei progetti di utilizzazione.

La regione autonoma della Valle d'Aosta si è costituita nel giudizio sul ricorso n. 47/79, sostenendo la infondatezza dei motivi proposti dalla società ricorrente.

D I R I T T O

1) Il Tribunale ritiene opportuno riunire i due ricorsi per deciderli con un'unica sentenza, in quanto con essi si impugna, per gli stessi motivi, il medesimo provvedimento.

2) È manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità sollevata dal comune di Gressan.

La potestà legislativa della regione autonoma della Valle d'Aosta in materia urbanistica non è regolata dall'art. 117 della Costituzione, ma dall'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, il quale vincola la regione non alla osservanza dei princìpi fondamentali delle leggi dello Stato, ma all'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali, a giudizio del tribunale, non può comprendersi quello che attribuisce al Sindaco il potere di rilasciare le concessioni edilizie.

3) L'annullamento della delibera n. 35 del 30 marzo 1979 è stato disposto perché si è ritenuto che il consiglio comunale di Gressan non ha competenza ad approvare una convenzione modificativa del progetto di utilizzazione di una zona della Conca di Pila, in quanto l'approvazione di tali progetti e quindi delle loro modifiche è di competenza della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione del piano regolatore della Conca di Pila approvato dalla legge regionale n. 9 dell'11 marzo 1968.

Il tribunale osserva che la citata legge regionale, di cui si è fatta applicazione con il provvedimento impugnato, appare in possibile contrasto con norme costituzionali, onde va sollevata la relativa questione nei termini che seguono.

Sulla rilevanza della questione non sembra al tribunale che possa dubitarsi, in quanto, se la legge regionale risulti costituzionalmente illegittima, il provvedimento impugnato, emanato in base ad una delle sue disposizioni, sarebbe illegittimo.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione si rileva che la legge regionale sembra contrastare con il principio del giusto procedimento, che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 1962) deve considerarsi un principio generale dell'ordinamento giuridico.

Quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni a diritti dei privati, la regola che egli normalmente segue è quella di enunciare delle ipotesi astratte, predisponendo un procedimento amministrativo, attraverso il quale gli organi competenti provvedano ad imporre concretamente i vincoli, dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove necessario, di altri organi pubblici, e dopo aver messo i privati interessati in condizione di esporre le proprie ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico.

Seguono tale sistema, tra le altre, la legge sulle bellezze naturali, la legge sulle espropriazioni e la legge urbanistica. Tale sistema che offre agli interessati la possibilità di proporre le loro istanze nel procedimento, e soprattutto assicura la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive degli interessati contro gli atti conclusivi del procedimento, è derogato quando, come nel caso in esame, i vincoli e/o le limitazioni a diritti singoli vengono poste direttamente dalla legge.

Vero è che il legislatore statale ha più volte derogato alla esigenza del giusto procedimento (anche in materia urbanistica, approvando con legge piani regolatori), ma ciò non infirma il principio, in quanto il legislatore statale non è tenuto al rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento quando questi non si identificano con norme o princìpi della Costituzione.

Il legislatore regionale della Valle d'Aosta, invece, è vincolato, in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sia al rispetto delle norme e dei princìpi della Costituzione, sia al rispetto dei princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Potrebbe obiettarsi che il principio del giusto procedimento deve considerarsi rispettato, nella specie, perché l'art. 2 della legge consentiva agli interessati di presentare le proprie osservazioni al piano, sulle quali doveva decidere la Giunta regionale in sede di approvazione definitiva del piano stesso.

A parte la anomalia della norma che prevede la possibilità di modificare con un atto amministrativo un piano regolatore approvato con legge, il Tribunale osserva che rimane dubbio se, per effetto della approvazione della Giunta regionale, le disposizioni del Piano, e soprattutto quelle non modificate dal predetto organo, assumano carattere regolamentare e consentano, quindi, la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive degli interessati.

4) Il tribunale rileva, altresì, che la legge regionale n. 9 del 1968 appare in possibile contrasto anche con l'art. 5 della Costituzione, (per cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali) e con l'art. 128 della Costituzione (a norma del quale le province e i comuni sono enti autonomi, nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni). Il tribunale ritiene che le suindicate norme vadano lette nel senso che la autonomia normativa dei comuni può essere delimitata, in senso positivo o negativo, da leggi statali di carattere generale, ma non può essere delimitata da leggi regionali, e tanto meno da leggi regionali singolari, quale è quella in esame.

5) Il tribunale rileva, infine, che la legge sopra indicata appare in possibile contrasto anche con il principio del decentramento delle funzioni amministrative delle regioni, affermato dall'art. 118 - ultimo comma - della Costituzione.

La legge sembra contraddire tale principio, in quanto essa sottrae al comune di Gressan, anche per l'avvenire (perché il comune non potrebbe modificare o sostituire un piano regolatore approvato con legge) il potere di disciplinare con propri strumenti urbanistici, generali e di dettaglio, le costruzioni e in genere le trasformazioni di una parte del suo territorio.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta così provvede:

a) riunisce i due ricorsi per la loro decisione con un'unica sentenza;

b) sospende il giudizio in corso;

c) solleva d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e agli articoli 5, 128, 118, ultimo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta n. 9 dell'11 marzo 1968, modificata con la legge regionale n. 6 del 4 aprile 1978;

d) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

e) manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta e di comunicarla al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguono le firme).