Ricorsi in via incidentale n. del 5 dicembre 1960

ORDINANZA DEL 5 DICEMBRE 1960.

(G.U. n. 57 del 04.03.1961)

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1960 dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in s. g. nel procedimento sul ricorso della Società " Immobiliare Cervinia di Fumagalli & C." contro il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta. (Reg. ord. n. 11, 1961).

LA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA IN SEDE GIURISDIZIONALE

Visto il ricorso notificato e depositato in data 1° settembre 1960 con cui la Società in accomandita semplice «Immobiliare Cervinia di Fumagalli & C.» con sede in St. Vincent, viale IV Novembre, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco e Raul Rossini, ha chiesto l'annullamento:

1) dell'ordinanza n. 1111/4 del 7 agosto 1960, con cui il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta ha ingiunto alla Società la parziale demolizione di un edificio in costruzione nel comune di Valtournanche;

2) della lettera n. 1070/B.A. del 19 luglio 1960, con la quale l'Assessore regionale al turismo, antichità e belle arti aveva precedentemente autorizzato tale costruzione fino all'altezza massima di tre piani fuori terra (metri 10) ed ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere eccedenti detto limite;

3) di tutti gli atti amministrativi adottati prima dei citati provvedimenti;

Visto il controricorso depositato il 1° ottobre 1960, con cui il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, autorizzato con deliberazione 16 settembre 1960, n. 602 e rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunio Palmas, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso della Soc. Immobiliare Cervinia;

Visti gli atti di causa e le memorie successivamente prodotte;

Udite le parti alla pubblica udienza del 5 dicembre 1960;

Vista l'ordinanza 13 ottobre 1960, notificata il 18 e 22 novembre 1960, con la quale è stata sospesa l'esecuzione degli atti impugnati;

Udito nella Camera di consiglio del 5 dicembre 1960 il componente relatore;

Visto che nel ricorso principale e con la successiva memoria del 26 novembre 1960 la Società ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1 e 18 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 «Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio della Valle d'Aosta», deducendone la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) e con l'art. 42 della Carta costituzionale;

Considerato che l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme citate è decisiva ai fini del giudizio sulla legittimità degli impugnati provvedimenti regionali, in quanto, se accolta, condurrebbe ad annullare «in toto» tali provvedimenti per mancanza delle disposizioni legislative in base alle quali sono stati emessi;

Atteso che tale eccezione precede per evidenti motivi ogni altra censura proposta dal ricorrente;

Ritenuto che l'eccezione in esame non appare manifestamente infondata per le seguenti considerazioni:

a) L'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, con cui tutto il territorio della Valle d'Aosta è stato indiscriminatamente dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di importanza particolare turistica, sembra contrastare con l'art. 2 dello Statuto speciale regionale.

Detto art. 2, invero, attribuisce alla Regione una potestà legislativa primaria in tale materia ma statuisce altresì che tale potestà deve essere esercitata in armonia oltre che con la Costituzione anche con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ed è proprio con tali principi che la citata norma regionale sembrerebbe contrastare dato che il legislatore statale non ha mai seguito criteri così estensivi ed indiscriminati per l'imposizione di vincoli o limitazioni diretti a tutelare il paesaggio o proteggere le bellezze naturali.

Una conferma che il denunciato vizio di illegittimità costituzionale del predetto art. 1 non sia manifestamente infondato sembra essere data dalla portata della disposizione di cui al paragrafo g) dell'art. 2 dello Statuto regionale dove si parla espressamente di «zone di particolare importanza turistica» con esclusione quindi della possibilità di emanare piani regolatori edilizi per l'intero territorio regionale.

b) Non può poi essere del tutto esclusa una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale in parola per contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

È pacifico infatti, che stante la sua duplice funzione individuale e sociale, al diritto di proprietà possono essere imposte - per i supremi interessi della collettività - limitazioni sia per quanto riguarda il suo esercizio, sia per quanto concerne addirittura il suo contenuto.

Tale principio della funzione sociale della proprietà privata è stato ribadito dal legislatore costituzionale italiano che proprio all'art. 43 della Carta Costituzionale ha proclamato che con legge possono essere imposti dei limiti all'esercizio del diritto di proprietà e può addirittura tale diritto essere totalmente sacrificato nell'interesse pubblico e previo indennizzo, mediante l'istituto della espropriazione.

Ma il quesito è il seguente: è costituzionalmente legittima una norma di legge che, anche se in via transitoria, senza alcuna regolamentazione e garanzia per la sua obiettiva e regolare applicazione e senza l'istituzione di adeguati rimedi amministrativi e giurisdizionali, attribuisce ad un organo individuale del potere esecutivo la facoltà di limitare, condizionare od impedire l'esercizio del più ampio ed importante diritto reale?

È questo il motivo per cui la proposta questione di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 18 della legge regionale n. 3 suggerisce la necessità di promuovere un giudizio presso la Corte Costituzionale, non essendo «sic et simpliciter» definibile priva di fondamento;

Ritenuto, pertanto, che le eccezioni di illegittimità costituzionale devono essere sottoposte all'esame della Corte Costituzionale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte Costituzionale per la decisione della questione di cui in narrativa. Manda alla segreteria gli incombenti di legge.

F.to Leopoldo Grisero, presidente; Giuseppe Cucchiara, estensore; Mario Berruti, Luigi berton, Flavio Mochet, Raffaele Crétier, segretario.