Ricorsi in via incidentale n. 321 del 14 settembre 2009

N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2009 .

(GU n. 3 del 20.01.2010)

Ordinanza del 14 settembre 2009 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Norbiato Carlo contro Talmone Leonardo ed altri..

Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilita' del legale rappresentante e dei direttori di una struttura sanitaria o socio-sanitaria prevista che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di eccezionalita' delle limitazioni al diritto di elettorato passivo.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lett. r).

- Costituzione, artt. 3 e 51.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 25029-2008 proposto da Norbiato Carlo (c.f. NRBCRL60S08A326Y); elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 79/A, presso l'avvocato Lubrano Filippo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Formentin Laura, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente, contro Tamone Leonardo (c.f. TMNLRD40E15A326U), Louvin Paolo (c.f. LVNPLA57T25A326H) Vietti Mario (c.f. VTTMRA52E13A326P), Bortoli Gino (c.f. BRTGNI41T24A452P) elettivamente domiciliati in Roma, Via Bocca Di Leon, 76, presso l'avvocato Vanni Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Palmas Domenico, giusta procura in calce al controricorso;

Prola Piero (c.f. PRLPRI57M06A326C), elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi Da Palestrima 63, presso l'avvocato Contaldi Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Contaldi Gianluca, Longhin Roberto, giusta procura a margine del controricorso, contro ricorrenti, contro Casadei Mauro, Decurti Carlo, Evangelisti Giuseppe, Regione autonoma Valle D'Aosta, procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, intimati, avverso la sentenza n. 1258/2008 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 19 settembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2009 dal Consigliere dott. Renato Bernabai;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato F. Lubrano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente P. Prola, l'Avvocato R. Longhin che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti Tamone +3, l'avvocato D. Palmas che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per rilevanza o non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale; in subordine manifesta infondatezza del ricorso e condanna alla spese ex art. 375 ultimo comma.

FATTO

Con sentenza emessa 19 settembre 2008 la Corte d'appello di Torino, in accoglimento del ricorso elettorale presentato in data 23 luglio 2008 da Tamone Leonardo, Louvin Paolo, Vietti Mario, Bortoli Gino, cui avevano aderito gli intervenuti Casadei Mauro, Decurti Carlo, Evangelisti Giuseppe, annullava la delibera di convalida dell'elezione di Norbiato Carlo, adottata in data 1° luglio 2008 dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, e dichiarava la situazione di ineleggibilita' in cui versava il Norbiato al momento della consultazione elettorale.

Per l'effetto, gli sostituiva i1 signor Piero Prola, primo dei candidati risultati non eletti nella lista Union Valdotaine, e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Motivava:

che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 7 agosto 2007, 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale) non e' eleggibile alla carica di consigliere regionale «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda regionale Usl della Valle d'Aosta»;

che, in punto di fatto, il Norbiato versava in tale situazione di ineleggibilita', quale socio amministratore e rappresentante della Kinesitherapyc Center s.n.c., ed in tale qualita' aveva stipulato per l'anno 2007 e per l'anno 2008 una convenzione con l'Ausl della Valle d'Aosta per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, godendo di accreditamento istituzionale;

che, al riguardo, non aveva rilievo esimente il requisito, previsto dallo statuto societario, della firma congiunta dei due amministratori per contratti di valore superiore a Lit 30 milioni, dato che al di sotto di tale soglia il Norbiato poteva impegnare validamente la societa' e comunque, anche per valori superiori, manteneva la qualita' di legale rappresentante, sia pure in concorso con altro amministratore;

che rispondeva alla definizione di struttura socio-sanitaria prevista dall'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 20/2007 la societa' legalmente rappresentata dal Norbiato, restando irrilevante la sua asserita, e comunque indimostrata natura di semplice studio medico privo di una adeguata organizzazione e struttura dimensionale;

che era pure inidonea ad elidere la causa di ineleggibilita' la cessione della quota sociale del Kinesitherapyc Center s.n.c., avvenuta solo dopo la elezione: dal momento che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale citata, la perdita della qualita' di legale rappresentante doveva avvenire almeno sei mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura, e non - come preteso dal Norbiato - entro i sei mesi successivi.

Avverso la sentenza, notificata il 7 ottobre 2008, il Norbiato proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27 ottobre 2008 e articolato in tre motivi.

Deduceva:

1) la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007, con riferimento alla condizione ostativa della legale rappresentanza di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda regionale Usl della Valle d'Aosta, nella specie insussistente per gli atti di valore superiore a Lit 30 milioni per i quali era necessaria la firma congiunta dell'altro socio-amministratore;

2) la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007 in combinato disposto con l'art.8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421), perche' nel concetto di struttura socio-sanitaria non poteva rientrare lo studio medico del Kinesitherapyc Center s.n.c. privo di struttura organizzativa, tecnica e personale adeguata;

3) la violazione dell'art. 3, primo comma della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007, male interpretato dalla Corte d'appello di Torino che aveva erroneamente riferito al periodo semestrale anteriore alla scadenza naturale della legislatura il termine per far cessare la causa di ineleggibilita', mediante dimissioni, revoca dell'incarico o, come nella specie, cessione della quota sociale con perdita della qualita' di legale rappresentante della Kinesitherapyc Center s.n.c.

Resistevano con controricorso il signor Piero Prola e con distinto controricorso, congiuntamente i signori Tamone, Louvin, Vietti e Bortoli.

Il Norbiato e il Prola depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civile. Il primo sollevava, in tale sede, eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 2 della legge regionale Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, laddove prevedeva, nella fattispecie in esame, una causa d'ineleggibilita', anziche' d'incompatibilita' rimovibile con dimissioni o eliminazione dei conflitto d'interessi, anche successivamente all'elezione.

All'udienza del 26 giugno 2009 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, prima comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 20/2007, con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo della sua qualita' di legale rappresentante della societa' che aveva stipulato convenzioni con l'Ausl della Val d'Aosta.

Il motivo e' infondato.

La causa di ineleggibilita' individua, letteralmente, il legale rappresentante di una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Ausl regionale. Pacifica la conclusione con questultima di convenzioni negli anni 2007 e 2008 da parte del Kinesitherapyc Center s.n.c., la rappresentanza legale del Norbiato non viene meno per il fatto che al di sopra di una soglia economica statutariamente predeterminata essa sia esercitata congiuntamente dai due soci titolari dell'intero capitale sociale. Non solo perche', come esattamente statuito dalla corte territoriale, al di sotto di tale limite il potere di rappresentare la societa' resta pieno ed incondizionato in forma individuale; ma anche perche' la firma congiunta richiesta per le operazioni di maggior valore non esclude la qualita' di legale rappresentante, e di riflesso, quindi, l'ineleggibilita' del Norbiato: la cui posizione, all'interno della societa', resta anche in tali evenienze quella di amministratore-rappresentante nell'ambito di una gestione congiunta, in nessun modo assimilabile con la collegialita' di un consiglio di amministrazione, i cui membri, se privi di delega, non hanno alcun potere di rappresentanza esterna.

La ratio della norma e' quella di prevenire la lesione della par condicio tra candidati alla competizione elettorale: quale si verificherebbe in favore di un soggetto che godesse di una particolare visibilita' presso l'elettorato in virtu' della carica societaria rivestita, che lo ponga come controparte in trattative contrattuali con la pubblica amministrazione in un settore di particolare rilievo sociale come la sanita'.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 20/2007 in combinato disposto con l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, 421), perche' nel concetto di struttura socio-sanitaria ivi delineato non potrebbe rientrare lo studio medico del Kinesitherapyc Center s.n.c., privo di struttura organizzativa, tecnica e personale adeguata.

Il motivo e' inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civile, formulato in modo astratto sulla base di una distinzione tra studio medico e struttura socio-sanitaria in funzione della variabile dimensionale che risulta irrilevante, nella specie, alla luce dell'accertamento, in fatto, dell'insussistenza di prova della dimensione limitata dello studio. La Corte d'appello di Torino ha anzi positivamente rilevato come l'oggetto sociale, attestato dai certificato camerale prodotto, apparisse in tutto rispondente a quello della struttura socio-sanitaria prefigurata dall'art.8-ter, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con corretta analisi ha altresi' affermato l'irrilevanza del numero modesto di dipendenti del poliambulatorio, data la possibilita' che vi prestassero la propria opera medici specialisti, in qualita' di liberi professionisti. E del resto, la stessa stipulazione di convenzioni con l'Ausl si poneva in antitesi logica con l'asserita modestia organizzativa del Kinesitherapyc Center s.n.c.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 3, primo comma, della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007, male interpretato dalla Corte d'appello di Torino nel riferire al periodo semestrale anteriore alla scadenza naturale della legislatura il termine per far cessare la causa di ineleggibilita'.

Il motivo e' manifestamente infondato.

La disposizione recita testualmente: «Le cause di ineleggibilita' di cui all'art. 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura». Oggetto del contrasto interpretativo e' quest'ultima locuzione temporale, che il Norbiato interpreta come significativa di un termine decorrente in epoca successiva alla scadenza della legislatura, intesa come dies a quo.

Siffatta interpretazione e' insostenibile.

Essa si basa su un assai labile argomento letterale che si pretende trarre dal significato della preposizione «oltre»: come se essa letteralmente non potesse che fare riferimento ad un decorso futuro del termine. Dopo la data di scadenza naturale della legislatura, cioe', e non prima.

Da questa premessa letterale il ricorrente trae poi la conseguenza dell'inammissibilita' di una diversa ermeneusi - definita adeguatrice - stante il principio di stretta interpretazione in tema di norme eccezionali, qual'e' quella che sancisce cause d'ineleggibilita', limitative del diritto costituzionale di elettorato passivo.

Senonche', e' la stessa premessa letterale a dimostrarsi infondata.

La preposizione «oltre», in senso modale, spaziale o temporale, significa «al di la'»; e nella specie, sta ad indicare, con assoluta evidenza, il termine ultimo anteriore alla scadenza naturale della legislatura - e prima delle nuove elezioni - non piu' tardi del quale l'interessato che versi in condizione d'ineleggibilita' deve rassegnare le dimissioni dall'incarico che vi ha dato origine (o prendere le altre iniziative equipollenti indicate nell'art. 3 in esame).

In tale accezione, il limite temporale si pone in linea con la mens legis di assicurare la par condicio tra candidati elettorali, tramite la sterilizzazione di posizioni di vantaggio legate alla funzione svolta.

A contrario, l'interpretazione proposta dal ricorrente porterebbe all'inaccettabile conseguenza - antitetica alla premessa - di consentire proprio l'elezione delll'ineleggibile (argomento apagogico); come correttamente rilevato dalla corte territoriale.

Ritenuta l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, diventa, a questo punto, rilevante la questione di legittimita' costituzionale (sollevata con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ, e ribadita dal difensore del ricorrente in sede di udienza di discussione) dell'art. 2, comma 1, lett. r) della legge regionale della Valle d'Aosta n. 20/2007; la cui corretta applicazione da parte della Corte d'appello di Torino ha portato all'annullamento della delibera di convalida dell'elezione di Norbiato Carlo, previo accertamento della sua condizione di ineleggibilita' alla data della consultazione elettorale. La questione si pone per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui la norma in questione commina l'ineleggibilita' nei confronti del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta - rimovibile, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura - anziche' stabilire una causa di incompatibilita', sanabile con l'opzione da effettuare entro otto giorni dalla data di convalida dell'elezione, a norma dell'art.8, quarto comma, della stessa legge.

La questione non appare manifestamente infondata.

La giurisprudenza costante della Corte costituzionale ha affermato la sindacabilita' delle norme che comminano, alternativamente, l'ineleggibilita' o l'incompatibilita' a cariche elettive, sotto il profilo del criterio della ragionevolezza, dai momento che esse rispondono a finalita' diverse che non ne consentono la previsione discrezionale, o promiscua, da parte del legislatore. La prima sanzione costituisce, Infatti, una piu' grave deroga al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato (art. 51 Costituzione) e dev'essere giustificata da condizioni personali tassative: quale una condanna penale per determinati reati cui la legge ne ricolleghi la perdita, o la titolarita' di ufficio o di una carica suscettibile di provocare una indebita influenza discorsiva sulle libere scelte degli elettori, lesiva della par condicio, in virtu' di una captatio benevolentiae, o di un timore reverenziale in essi ingenerato.

Per contro, l'incompatibilita' sottende un conflitto di interessi, pur se potenziale, o quanto meno un giudizio di inopportunita' dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato. Essendo meno grave, l'incompatibilita' non produce l'invalidita' dell'elezione, a differenza della causa di ineleggibilita', ma e' sanabile mediante il successivo abbandono del munus concorrente entro il termine di legge.

Alla luce di questa configurazione concettuale, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che le cause di ineleggibilita' sono di stretta interpretazione e devono essere rigorosamente informate alla soddisfazione di effettive esigenze di pubblico interesse (Corte costituzionale, 13 febbraio 2008, n. 25; Corte costituzionale, 3 ottobre 2003, n. 306, Corte costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 53; ed altre). L'art. 51 della Costituzione pone infatti come regola l'eleggibilita', e solo come eccezione l'ineleggibilita' (cfr. anche per affinita' di oggetto, Corte costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 27, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate).

Soprattutto rilevante nel caso in esame e' i1 precedente specifico costituito dalla sentenza n. 25/2008 con cui il giudice delle leggi, proprio con riguardo al medesimo art. 2 della legge regionale valdostana oggetto di scrutinio in questa sede, ha distinto due delle previsioni di ineleggibilita' ivi previste - rispettivamente a carico del rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori e titolari di contratto di insegnamento nella stessa universita' - ritenendo ragionevole, e dunque costituzionalmente legittima, solo la prima; e non pure la seconda, dichiarata contestualmente incostituzionale.

Nel caso in esame, esclusa, com'e' ovvio, la facolta' di questa stessa Corte di procedere ad un'interpretazione adeguatrice della norma (patrocinata, in sede di discussione orale, dal difensore del Norbiato), occorre quindi, sottoporre la questione al giudizio della Corte costituzionale, affinche' valuti se la qualita' di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda Usl regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilita' non rimovibile ex post.

E' appena il caso di aggiungere che gli argomenti contrari addotti dai difensori delle parti resistenti - quali il riferimento alle dimensioni limitate della regione e quindi alla maggiore potenzialita' distorsiva della liberta' di voto riconnessa alle funzioni in questione - non possono essere presi in considerazione in questa sede, ponendosi al di sopra della soglia delibatoria della non manifesta infondatezza della questione, riservata al giudice a quo.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta 7 Agosto 2007, n. 20, art. 42, comma 1, lettera r), per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli articoli 3 e 51 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addi' 26 giugno 2009

Il Presidente: Carnevale

Il relatore estensore: Bernabai