Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 13 del 25 febbraio 2008

N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2008.

(GU n. 13 del 19.03.2008)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti - Nozione - Condizioni per le quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, contrasto con la normativa comunitaria, violazione del vincolo dell'osservanza del diritto comunitario, contrasto con il codice dell'ambiente che stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, commi 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186; direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006.

Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti - Gestione dei materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, contrasto con la normativa comunitaria, violazione del vincolo dell'osservanza del diritto comunitario, contrasto con il codice dell'ambiente che stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186; direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006.

Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti - Realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo - Esclusione delle procedure autorizzative di cui al codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, contrasto con il codice dell'ambiente che stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 6.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.

Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Esclusione dell'autorizzazione e previsione che le operazioni di conferimento non sono considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, contrasto con la normativa comunitaria, violazione del vincolo dell'osservanza del diritto comunitario, contrasto con il codice dell'ambiente che stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 21.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato B alla parte quarta, punto D15 e Allegato C alla parte quarta, punto R13; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, Allegato 2 A, punto D15 e Allegato 2 B, punto R13.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle D'Aosta n. 62 del 18 dicembre 2007 e recante «Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti».

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale.

Si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», competenza riconosciuta anche alle regioni a statuto speciale attraverso legge costituzionale n. 3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia e' intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle Comunita' europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di rifiuto. Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dal combinato disposto dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 2, primo comma, legge costituzionale n. 4/1948, recante lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Sulla base di tali premesse sono censurabili in quanto in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le seguenti disposizioni:

L'art. 14 e' censurabile per diversi aspetti. In primo luogo i commi 1 e 2 che stabiliscono le condizioni al presentarsi delle quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, contrastano con i principi comunitari in materia di definizione di rifiuto. In proposito, la Corte di giustizia ha piu' volte ribadito che, al fine di individuare quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto e' necessario effettuare una valutazione «caso per caso». In particolare, nella sentenza C-9/00, il giudice comunitario ha precisato che il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine «disfarsi», puntualizzando che l'esecuzione di un'operazione menzionata negli allegati II A o II B della direttiva non permette, di per se', di qualificazione una sostanza o un oggetto come rifiuto e che, inversamente, la nozione di rifiuto non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico. Non e' possibile - in altri termini - adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma e' necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi dal momento che la dir. 2006/12 stabilisce all'art. 1 che per «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie indicate negli allegati e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Tale contrasto con i principi comunitari determina la violazione del combinato disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma 1 della legge cost. 4/1948 che impongono il rispetto del diritto comunitario e conseguentemente della giurisprudenza comunitaria. Inoltre, le disposizioni in esame contrastano anche con la normativa statale, che con il decreto legislativo n. 152/2006, disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui le terre e rocce da scavo reimpiegate in un ciclo produttivo non siano da considerasi quali rifiuti, subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate, la possibilita' di impiegare tali materiali, in esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. In particolare, l'art. 186 del su citato decreto prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente, ove cio' sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi. Si tratta di disposizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente; pertanto la loro violazione determina una lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma 2, lettera s) Cost.

Per le stesse ragioni e' censurabile anche il comma 3 della presente disposizione che disciplina la gestione dei materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei due commi su indicati.

Il comma 6 della norma in esame prevede che la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al decreto legislativo n. 152/2006. Tale regime di esclusione contrasta con quanto disposto dall'art. 186 del decreto su citato che detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali da scavo molto rigorosa e che ne esclude l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo gia' oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti. Il mancato rispetto del regime procedurale di cui all'art. 186 del decreto legislative n. 152/2006 fa venir meno gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. e determina, pertanto, la violazione di tale parametro costituzionale.

L'art. 21, nella misura in cui prevede che i centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani non debbano essere autorizzati e che le operazioni di conferimento non siano considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento, non appare conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Infatti la direttiva 2006/12/CE ed il decreto legislativo n. 152/2006 prevedono che le «ecopiazzole», o «isole ecologiche» presso cui viene effettuato il conferimento dei rifiuti urbani differenziati, devono essere considerate quali centri di stoccaggio (nelle forme della messa in riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive operazioni di recupero - punto R13 dell'Allegato 2 B della direttiva 2006/12 e punto R13 dell'Allegato C alla parte quarta al decreto legislativo n. 152/2006; o del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati a successive operazioni di smaltimento - punto D 15 dell'allegato 2 A della direttiva 2006/12/CE e punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta al decreto legislativo n. 152/2006). Conseguentemente, le operazioni di conferimento dei rifiuti presso tali isole ecologiche e la gestione delle strutture stesse devono essere effettuate nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006, come piu' volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. La norma regionale in questione, dettando disposizioni contrarie alla normativa comunitaria e nazionale vigente, viola il combinato disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, primo comma della legge cost. n. 4/1948, nonche' l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

Tali disposizioni sono censurabili anche a fronte delle modifiche apportate agli artt. 183 e 186 del decreto legislativo n. 152/2006 dal decreto legislativo n. 4/2008 che e' stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore.

P. Q. M.

Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle D'Aosta n. 62 del 18 dicembre 2007 e recante «Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti» per violazione degli artt. 117, commi 1 e 2, lettera s) Cost. e 2, primo comma della legge cost. n. 4/1948 con consequenziali statuizioni.

Roma, addi' 15 febbraio 2008

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo