Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 4 del 16 gennaio 2008

N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2008.

(GU n. 9 del 20.02.2008)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Obbligo di svolgere la propria attivita' soltanto nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale e non pure in forma associata con altri maestri di sci - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevole ostacolo all'attivita' lavorativa e condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di liberta' economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 7.

- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Disciplina del numero minimo di maestri di sci indispensabile per l'apertura di una scuola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza della misura quantitativa stabilita, ostacolo all'attivita' lavorativa e condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di liberta' economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 8.

- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole di sci - Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle statuizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 29 del 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del diritto al lavoro, del principio di liberta' economica, del divieto di introdurre limitazioni dell'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio, contrasto con i principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' e della libera concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, art. 11.

- Costituzione, artt. 4, 41 e 120, primo comma; trattato CE, artt. 49, 50 e 81; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale della Valle d'Aosta del 13 novembre 2007, n. 29, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 47 del 15 novembre 2007, recante: "Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)", con specifico riguardo agli artt. 7, 8 e 11 di detta legge regionale, per contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 gennaio 2008.

1. - Nel B.U.R. n. 47 del 15 novembre 2007 della Regione Valle d'Aosta e' stata pubblicata la legge regionale n. 29 del 13 novembre 2007.

Con il provvedimento in esame, che consta di 16 articoli, la regione Valle d'Aosta modifica e sostituisce alcune disposizioni della precedente legge regionale del 31 dicembre 1999, n. 44, inerente alla professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella Valle d'Aosta.

La legge indica, agli articoli da 1 a 7, i requisiti per poter partecipare ai corsi di formazione professionale (maggiore eta', diploma di licenza media superiore, titoli equipollenti).

In particolare, l'articolo 7, prevede che i maestri di sci di discipline alpine possono svolgere la propria attivita' soltanto nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale, e non pure in forma associata con altri maestri di sci; e l'articolo 8 stabilisce il numero minimo di maestri, indispensabile per poter aprire una scuola di sci.

La legge prevede, inoltre, i criteri per poter conseguire l'abilitazione tecnica e, a seguito della stessa, la possibilita' di iscrizione in appositi albi.

L'inosservanza delle citate disposizioni comporta poi l'applicazione di sanzioni amministrative espressamente previste dall'art. 11 della legge in esame.

In particolare, l'art. 7, rubricato "Sostituzione dell'articolo 16", dispone che: "L'art. 16 della l.r. n. 44/1999 e' sostituito dal seguente:

"Art. 16

Modalita' di svolgimento dell'attivita'

1. - Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6-bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

2. - Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale e' consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attivita', anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci''".

L'articolo 7 prevede, cosi', la sostituzione dell'articolo 16 della l.r. n. 44/1999, recante le modalita' di svolgimento dell'attivita' di maestro di sci, rispondendo all'esigenza di considerare anche l'attivita' dei maestri impegnati nella pratica professionale e di chiarire cosa debba intendersi per esercizio dell'attivita' in forma individuale, escludendo in modo esplicito che vi possano essere forme organizzate di esercizio professionale con altri maestri, anche occasionalmente, al di fuori della scuola di sci autorizzata.

Il successivo art. 8, comma 2, della stessa legge regionale, intitolato "Modificazioni all'art. 19", dispone che: "2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 44/1999 e' sostituito dalla seguente:

"a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con cio' intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuita' ed in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, e' stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A''".

Quest'ultima modifica alla legge regionale prevede che per aprire altre scuole di sci debbano essere rispettati nuovi rapporti tra il numero di maestri e la capacita' oraria degli impianti. In pratica, vengono raddoppiati i numeri dei maestri per aprire una scuola di sci, che passano da 15 a 30 per le grandi stazioni, da 10 a 20 per quelle medio-alte, da 5 a 10 per quelle medie e da 3 a 5 per quelle piccole.

Infine, l'art. 11 della legge regionale in esame, intitolato "modificazioni all'art. 25" dispone:

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. n. 44/1999, le parole: "senza essere iscritto all'albo," sono sostituite dalle seguenti: "senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo".

2. - La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. n. 44/1999 e' sostituita dalla seguente:

"e) l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 1 9, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000; ".

2. - Cio' premesso, le disposizioni suddette eccedono la competenza dalla competenza legislativa primaria attribuita alla regione dall'art. 2, lett. u), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e presentano i profili di illegittimita' costituzionale di seguito indicati.

3. - L'art. 7, prevedendo che i maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale possano esercitare la libera professione sia nell'ambito di una scuola di sci autorizzata sia in forma individuale, ma non nel quadro di un'attivita', anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci, costituisce un ostacolo all'attivita' lavorativa e un condizionamento delle scelte professionali e imprenditoriali dei maestri di sci e viola in tal modo i limiti posti alla competenza esclusiva regionale dall'art. 2 dello statuto speciale, contrastando sotto piu' aspetti con le previsioni costituzionali e con l'ordinamento comunitario.

In particolare tale disposizione regionale contrasta con l'art. 4 della Costituzione che sancisce il diritto al lavoro, al quale, secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale (sent. n. 54 del 1977 e n. 102 del 1968), non e' consentito apportare con legge limitazioni irragionevoli, che non trovino la propria ragione nella tutela di interessi generali o esigenze di utilita' sociale.

Contrasta inoltre con il principio di liberta' economica di cui all'art. 41 della Costituzione, al quale, secondo quanto affermato dall'ecc.ma Corte (con le sentenze nn. 184 del 1999, 362 del 1998 e 388 del 1992), la legge puo' apporre limiti derivanti dall'utilita' sociale, che tuttavia non puo' essere il frutto di scelte arbitrarie del legislatore, alla cui realizzazione si pervenga attraverso misure incongrue.

L'intervento legislativo, secondo la Corte, non deve essere tale da costituire un condizionamento delle scelte imprenditoriali e professionali in modo cosi' penetrante da sacrificare "le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative" (cosi' Corte cost. n. 548 del 1990). Tale disposizione regionale contrasta anche con l'art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale "le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio".

Con riferimento all'ordinamento comunitario la disposizione in esame, che ha l'evidente scopo di vietare la costituzione di scuole di sci private in Valle d'Aosta, si pone in contrasto con gli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' e con gli artt. 81 e ss. del Trattato CE, che enunciano il principio di libera concorrenza, nonche' con la direttiva 2005/123/CE (meglio conosciuta come direttiva Bolkestein), che ha l'obiettivo di liberalizzare la circolazione dei servizi nel mercato interno, la quale, al punto (33) delle premesse, ricomprende tra i servizi destinatari dei suoi effetti "i centri sportivi", quali sono appunto da considerarsi le scuole di sci.

4. - Gli stessi motivi di illegittimita' costituzionale esposti riguardo l'art. 7 inficiano anche l'art. 8 della legge regionale in esame, che stabilisce (richiamando l'allegato a) il numero minimo di maestri di sci indispensabile per l'apertura di una scuola di sci. Anche per tale articolo appare infatti irragionevole il limite quantitativo stabilito, che non trova la propria ragione ne' nell'interesse generale, ne' nelle esigenze di utilita' sociale, la cui sussistenza e' richiesta dalla giurisprudenza costituzionale citata al fine di limitare l'esercizio della professione. Il limite posto per l'apertura di scuole di sci si pone inoltre in contrasto con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, in violazione oltre che dei principi costituzionali, anche delle norme della Comunita' europea.

5. - Si rileva che risultano inscindibilmente connessi e dipendenti dagli articoli sopra censurati l'art. 11, comma 2, che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. n. 44/1999, nonche' la lettera d) di tale ultimo articolo, i quali prevedono, come si e' detto, le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle statuizioni censurate.

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 7, 8 e 11 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

1) Estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 gennaio 2008;

2) Copia della legge Regione Valle d'Aosta n. 29 del 13 novembre 2007.

Roma, addi' 11 gennaio 2008

L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia