Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 31 del 31 luglio 2007

N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2007.

(GU n. 32 del 22.08.2007)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale - Norme della Regione Valle d'Aosta - Iniziative proprie della Regione, progettate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed internazionali, nell'ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Norme che definiscono gli ambiti di intervento, i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarieta', le tipologie delle azioni, incluse quelle straordinarie di carattere umanitario, l'attivita' di programmazione - Ricorso del Governo - Lamentata interferenza nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale "parte integrante della politica estera dell'Italia" - Denunciata lesione della competenza nella materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" riservata in via esclusiva allo Stato, esorbitanza dai limiti della competenza legislativa statutaria.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, intera legge e in particolare artt. 2, 3, 4, 6 e 7.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a); statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; legge 26 febbraio 1987, n. 49, artt. 1 e 2, commi 2, 4 e 5.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' ope legis domiciliato, nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta del 17 aprile 2007 n. 6 pubblicata sul B.U.R. dell' 8 maggio 2007 recante "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale".

La legge in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 luglio 2007 in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo - nelle seguenti disposizioni:

artt. 2, 3, 4, 6 e 7, denunciando la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, come modificata dalla legge cost. 31 gennaio 2001 n. 2), in relazione alla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Invero, la Regione Valle d'Aosta, con il prevedere, all' art. 2 della legge impugnata, "iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ..." (primo comma) e che "Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la regione opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed internazionali operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3, nei seguenti ambiti di intervento: a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione; ..." (secondo comma), ha inteso espressamente legiferare - oltre che nella materia della c.d. cooperazione decentrata - direttamente in quella della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale "parte integrante della politica estera dell'Italia" e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

Inoltre, la legge regionale impugnata ricade in una materia che esula palesemente da quelle che, per competenza statutaria - ex artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, come modificata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2) - sono attribuite alla Regione Valle d'Aosta e si pone dunque - anche sotto questo profilo - in aperto contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della materia.

Alla legge impugnata viene pertanto a mancare ogni base statutaria.

Ne' avrebbe alcun pregio invocare - in ipotesi - l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, rivendicando la maggiore autonomia assegnata alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di "rapporti internazionali".

Come e' stato infatti autorevolmente affermato anche da codesta ecc.ma Corte - v. sentenza n. 211 del 1° giugno 2006, resa su analoga impugnativa degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia autonoma di Trento) - "L'art. 117, comma secondo, lettera a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri "rapporti internazionali" da un lato e "politica estera" dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell'attivita' dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine "rapporti internazionali.".

Mentre i "rapporti internazionali" sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneita' rispetto al nostro ordinamento, la "politica estera" concerne l'attivita' internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalita' ed al suo indirizzo".

Ebbene, nel caso di specie, le attivita' ed iniziative di cooperazione internazionale disciplinate nella legge della Regione Valle d'Aosta impugnata (ed in particolare negli articoli indicati in epigrafe a titolo non esaustivo), sono realmente destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che e' - come noto - prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova, disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), laddove si dispone che la "cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP".

In particolare, il combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7 - in cui si stabiliscono i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla tipologia delle azioni previste - e l'art. 3 - che individua i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarieta' - si pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri "la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento".

Inoltre, l'art. 4 nel prevedere contenuto e modi di attuazione delle iniziative e dei programmi di cooperazione internazionale, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 3 della detta legge statale n. 49 del 1987 ("La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo"), ne' di quanto affermato nell'art. 5 della stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. Lo stesso art. 5 e' richiamato del resto anche dall' art. 2 commi 4 e 5 della medesima legge de qua, laddove, si prevede che alcune attivita' di cooperazione "possono essere attuate, in conformita' con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni ..." e che comunque le regioni stesse "possono (soltanto) avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo ..." del competente Ministero degli affari esteri.

La legge impugnata prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonche' dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa regione (v. in particolare, a titolo di esempio, l'art. 7, comma 1: "Il Consiglio regionale adotta, su proposta della giunta regionale, un documento programmatico, di durata triennale, nel quale sono indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e le priorita' per l'individuazione delle iniziative da attuare e promuovere direttamente da parte della regione").

Implicando anche l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge regionale impugnata finisce dunque con l'autorizzare e disciplinare una serie di attivita' tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato (v., a titolo di esempio, l'art. 7 comma 5).

D'altra parte, la semplice affermazione di principio, contenuta nell'art. 1 della legge impugnata, in base alla quale gli "interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale" dovranno sempre avvenire "in conformita' a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione", "nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato", non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. La normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia deve infatti ritenersi "quella dettata dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilita' della ripartizione delle competenze legislative di cui al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni" (v. ancora, in termini, Corte cost. n. 211/2006 citata in epigrafe).

La legge impugnata (ed in particolare le disposizioni suindicate), dunque, per il solo fatto di intervenire nella sfera della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze legislative delineato nel Titolo V della Costituzione, senza peraltro essere in alcun modo legittimate delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, come modificata dalla legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2).

P. Q. M.

Alla luce di quanto sopra esposto e dedotto, si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta del 17 aprile 2007 n. 6 pubblicata sul B.U.R. dell'8 maggio 2007 recante "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta' internazionale", in particolare - a titolo indicativo e non esaustivo - degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4, come modificata dalla legge cost. 31 gennaio 2001 n. 2), in relazione alla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Roma, addi' 6 luglio 2007

L'Avvocato dello Stato: Luca Ventrella