Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 28 del 6 giugno 2007

N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 giugno 2007.

(GU n. 24 del 20.06.2007)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Consiglio regionale - Cause di ineleggibilita' e incompatibilita' con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilita' del rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori in ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta - Ricorso del Governo - Lamentata restrizione del diritto di elettorato passivo in assenza di motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di eguaglianza e del diritto di accesso alle cariche elettive.

- Legge statutaria della Regione Valle d'Aosta approvata 18 aprile 2007, art. 2, commi 1, lett. s) e 2, lett. e).

- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e) della legge regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei suoi componenti").

1) Premessa.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 maggio 2007.

2) Violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.

La legge regionale impugnata disciplina le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

In particolare, l'art. 2, al primo comma, lettera s), annovera tra i non eleggibili "il rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta" e, al secondo comma, lettera e), "i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta".

Le disposizioni richiamate violano gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

Difatti, come noto, l'art. 2 della Costituzione garantisce espressamente "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita", mentre il correlato art. 3 riconosce a tutti i cittadini "pari dignita' sociale" ed uguaglianza davanti alla legge "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", attribuendo, contestualmente, alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

L'art. 51 della Costituzione, poi, al comma 1, prevede testualmente che "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini".

E, ancora, al comma 3, si legge che "chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

La Corte costituzionale ha piu' volte ribadito il concetto secondo cui "che l'eleggibilita' sia la regola e l'ineleggibilita' l'eccezione e' principio certamente incontestabile ed incontestato (cfr. ex pluribus Corte cost. sent. 5/1978)".

Questo assunto ha avuto come logica conseguenza la pronuncia di illegittimita' di numerose fattispecie restrittive del diritto di elettorato passivo (cfr. Corte cost. sent. 376/2004 e sent. 344/1993).

Infatti, se l'obiettivo principale e' quello di assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare nonche' la primaria esigenza dell'autenticita' della competizione elettorale, occorre che sussista un nesso di necessarieta' e proporzionalita' fra la limitazione dell'elettorato passivo e il predetto obiettivo.

In altri termini: la non candidabilita', lungi dall'essere uno strumento di alterazione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, deve essere, piuttosto, proporzionata al fine.

Sul punto, l'orientamento della Corte costituzionale e' chiaro ed univoco: "In materia di ineleggibilita', si e' ribadito che l'art. 51 della Costituzione, riferendosi ai "requisiti" per l'accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria e' direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall'altro lato, la tutela delle cariche pubbliche", onde evitare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale (cfr. Corte cost., sent. 306/2003, sent. 287/1997, nonche' la relazione del Presidente della Corte costituzionale sulla giustizia costituzionale nel 2003, punto 2.16).

Invero, e' prevista la possibilita' che il legislatore preveda eccezioni "ma non ingiustificate discriminazioni" (cfr. Corte cost., sent. 43/1987) ed e', altresi', contemplata la possibilita' di introdurre deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, purche' cio' avvenga nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo le regole della necessita' e della ragionevole proporzionalita" (Corte cost. sent. 141/1996).

I richiamati limiti, ovviamente, richiedono il rispetto anche da parte delle regioni a statuto speciale, giacche' - come codesta Corte ha avuto modo di rilevare in piu' occasioni - in forza del principio fondamentale garantito dall'art. 51 Cost., nonche' a causa dell'esigenza di uniformita' su tutto il territorio nazionale, quale che sia la regione di appartenenza, la disciplina regionale sui requisiti d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale.

Nel caso che ci occupa, del tutto priva di giustificazione risulta l'esclusione del mondo accademico e scolastico dall'elettorato passivo della Valle d'Aosta, dal momento che, rivestendo il potere di deroga alla normativa primaria carattere del tutto eccezionale, la Regione non puo' derogare alla normativa vigente se non per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale.

Motivi che, evidentemente, difettano nella fattispecie in esame che si pone, di contro, in palese violazione degli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e) della legge regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei suoi componenti"), per la violazione degli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

Roma, addi' 25 maggio 2007

L'Avvocato dello Stato: Vincenzo Nunziata