Ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni n. 2 del 11 novembre 2024

N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 novembre 2024

(GU n.48 del 27-11-2024 )

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria l'11 novembre 2024 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Bilancio e contabilita' pubblica - Corte dei conti - Giudizio per la resa del conto - Decreti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024, adottati dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, giudice monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile - Prevista assegnazione all'economo e al tesoriere del termine del 30 gennaio 2025 per la presentazione all'amministrazione regionale dei conti relativi alla gestione del servizio economale per gli esercizi dal 2019 al 2022 e del servizio tesoreria per gli esercizi dal 2018 al 2023 e alla Regione autonoma Valle d'Aosta del termine del 31 marzo 2025 per il deposito dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno.

- Decreti della Corte dei conti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024.

Ricorso per conflitto di attribuzione ex articoli 134 della Costituzione e 39, legge n. 87 del 1953 nell'interesse di Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1; codice fiscale n. 80002270074; partita I.V.A. n. 00368440079; in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Renzo Testolin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 28 ottobre 2024 (doc. A), nonche' in forza di procura in calce, dal prof. avv. Angelo Lalli del Foro di Roma (c.f. LLLNGL68S01H501J; Pec: angelolalli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.88809533), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo Pec del medesimo risultante dai Registri di Giustizia - ricorrente;

Contro Governo della Repubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi; piazza Colonna 370 - domicilio digitale: attigiudiziaripcm@pec.governo.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Aosta (11100), piazza Roncas n. 7, domicilio digitale: valledaosta.giurisdizione@corteconticert.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, in persona del Procuratore regionale e legale rappresentante p.t., con sede in Aosta (11100), piazza Roncas n. 7, domicilio digitale: valledaosta.procura@corteconticert.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), con sede in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di resa del conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta in assenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottare, in assenza di apposita norma di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, i seguenti decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c.:

i) decreto n. 18/2024 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottato dal giudice monocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione del servizio economale della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli esercizi dal 2019 al 2022, iscritto al n. 944 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00051/2024) con ricorso notificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 1, 2, 3);

ii) decreto n. 19/2024 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottato dal giudice monocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli esercizi dal 2018 al 2022, iscritto al n. 945 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00052/2024) con ricorso notificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 4, 5, 6);

iii) decreto n. 20/2024 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, adottato dal giudice monocratico Cons. Roberto Rizzi in data 30 settembre 2024, emesso nell'ambito del giudizio per la resa del conto relativo alla gestione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio 2023, iscritto al n. 946 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta (istruttoria n. I00053/2024) con ricorso notificato, unitamente al decreto opposto, in data 4 ottobre 2024 (docc. 7-8-9);

e conseguentemente per l'annullamento dei suddetti decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024 adottati dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, giudice monocratico, ex art. 141, comma 4, c.g.c., nonche' di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in particolare, per quanto occorrer possa, dei corrispondenti ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale della Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del Registro di Segreteria.

F a t t o

1. Regione autonoma Valle d'Aosta, odierna ricorrente, e' unaRegione ad autonomia speciale, il cui statuto, adottato con legge costituzionale n. 4 del 1948, stabilisce che le modifiche statutarie sono soggette al procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 50), e rimette a uno o piu' decreti legislativi adottati dal Governo, sulla base di schemi elaborati da una commissione paritetica di nomina regionale e governativa e sottoposti al parere del Consiglio regionale, l'adozione de «le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione» (art. 48-bis).

2. Il procedimento paritetico e pattizio individuato dalla leggecostituzionale n. 4 del 1948 per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta e' stato da sempre posto alla base dell'attuazione delle norme nazionali relative all'attivita' della Corte dei conti e, in generale, al controllo latu sensu inteso sulla contabilita' pubblica regionale.

3. Cosi' e' stato, in particolare, quanto all'istituzione inRegione Valle d'Aosta della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ex art. 3, legge n. 20 del 1994, preceduta, appunto, dall'adozione di un decreto legislativo di attuazione e armonizzazione, il decreto legislativo n. 179 del 2010 (recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti»).

L'individuazione del metodo paritetico quale unica via per l'applicazione e l'attuazione della disciplina nazionale de qua in Regione Valle d'Aosta e' stata confermata da questa Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 267/2006, § 4 Diritto).

4. Analogo procedimento di attuazione ai sensi dell'art. 48-bisdello statuto e' stato seguito per l'istituzione sul territorio della Regione Valle d'Aosta del Collegio dei revisori dei conti in conformita' al decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modifica, dalla legge n. 213 del 2012. A tal fine e' stato emanato il decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 (recante «Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti»), che ha recato modifiche al richiamato decreto legislativo n. 179 del 2010 istitutivo della sezione regionale di controllo valdostana, prevedendo appunto l'istituzione e la disciplina con legge regionale di un collegio dei revisori dei conti, «in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia», che agisce «in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste», e «con oneri interamente a carico della Regione Valle d'Aosta».

5. La disciplina relativa alla resa del conto giudiziale e algiudizio di conto e per la resa del conto non e' stata sinora oggetto di specifiche norme di attuazione e armonizzazione pattizia da parte dello Stato e della Regione Valle d'Aosta, ne', sino ai ricorsi del Procuratore regionale e ai decreti oggetto del presente conflitto, la Corte dei conti ha mai chiesto alla Regione di presentare il conto giudiziale.

6. Originariamente in Regione Valle d'Aosta la giurisdizione contabile in materia risultava attribuita alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (sottentrata, in Regione, alla giurisdizione dei Consigli di prefettura di cui al decreto legislativo n. 367 del 1946), sulla base di quanto previsto dal D.L.C.P.S. n. 367 del 1946, recante «Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta». La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'atto normativo in esame in riferimento all'art. 103 della Costituzione, nella parte relativa alla competenza e alla procedura in materia di giurisdizione contabile della Giunta della Valle, aveva espressamente ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina in esame, considerato che «il Costituente non ha inteso riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della contabilita' pubblica» (Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto); la previsione e' stata pero' dichiarata incostituzionale giacche' la composizione della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e' stata ritenuta incompatibile con i principi di imparzialita' e di indipendenza del giudice, sanciti dagli articoli 101, comma 2 e 108, comma 2, della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto).

Successivamente a questa pronuncia l'organo non e' stato ricostituito.

7. In assenza di una normativa di attuazione e di armonizzazione delle procedure e dei giudizi di conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta, che il Governo non ha mai proposto o sollecitato, dall'adozione della Costituzione e fino a ora la Corte dei conti non aveva coerentemente mai richiesto alla Regione la presentazione del conto giudiziale dei propri agenti contabili, e cio' sia antecedentemente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella vigenza del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D. n. 1214 del 1934, sia successivamente all'adozione della legge costituzionale in esame e nella vigenza, oltre che del richiamato R.D. n. 1214 del 1934, anche della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174 del 2016, nuovo Codice di Giustizia contabile, che reca disposizioni processuali sul giudizio di conto, senza innovare la disciplina previgente.

8. In questo pacifico e consolidato quadro fattuale e normativo si inserisce, in modo eccentrico e per molti aspetti irrituale, la richiesta che il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta formulava al Presidente della Regione con nota ricevuta via pec in data 23 aprile 2024 (doc. 10). 9. Con la comunicazione in esame il Procuratore regionale, richiamate alcune note della segreteria della Sezione giurisdizionale mai prima trasmesse alla Regione e relative al mancato deposito dei conti giudiziali per gli anni dal 2018 al 2022, e ritenuto «di dover chiedere elementi conoscitivi al riguardo», invitava il Presidente a trasmettere «una relazione indicante gli adempimenti attuati dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 138, 139, e 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016, relativamente ai conti giudiziali delle gestioni non prefettizie degli esercizi dal 2018 al 2022, unitamente alle unite schede di rilevazione compliate e sottoscritte, segnatamente concernenti: a) il/i responsabile/i del procedimento di deposito dei conti giudiziali presso la competenze Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, formalmente nominato/i dalla Regione; 2) gli agenti contabili, di diritto o di fatto, intestatati delle gestioni non prefettizie di maneggio di beni e valori dell'Ente; 3) i conti giudiziali presentati dai predetti agenti contabili alla Regione; 4) gli utilizzatori delle carte di credito regionali...; 5) i consegnatari delle partecipazioni azionarie regionali» (doc. 10).

10. Il Presidente della Regione, dopo aver acquisito gli opportuni approfondimenti dal Segretariato regionale e da apposito gruppo di lavoro, riscontrava la comunicazione in esame con nota prot. n. 5780 del 20 giugno 2024 (doc. 11), rilevando che, allo stato, in assenza di una normativa di attuazione - come detto mai richiesta ne' sollecitata dal Governo - la Regione non provvede agli adempimenti di cui agli articoli 138 e ss. c.g.c., del resto anch'essi mai richiesti, negli anni, dalla Corte dei conti.

11. A sostegno della conclusione il Presidente faceva leva sull'autonomia speciale valdostana e sul procedimento paritetico che, secondo ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, deve presiedere l'attuazione e l'adeguamento all'interno della Regione delle discipline statali trasversali, specie laddove incidano, come nella specie, su ambiti di competenza primaria regionale; per avvalorare questa interpretazione anche a seguito dell'adozione del c.g.c. si citava altresi' la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 22 della legge di delegazione n. 124 del 2015; infine il Presidente ricordava il percorso di attuazione e armonizzazione paritetico seguito, secondo l'art. 48-bis dello Statuto speciale, per l'istituzione della sezione di controllo della Corte dei conti e per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti, discipline anch'esse afferenti all'ambito materiale della tutela della finanza pubblica allargata.

12. Infine, nel riscontro al Procuratore regionale il Presidente faceva presente, nello spirito di leale collaborazione che dovrebbe connotare i rapporti ordinamentali, «che sara' mia cura sottoporre con urgenza la questione alla componente regionale della Commissione paritetica di cui all'art. 48-bis della legge costituzionale n. 4/1948, quale organo statutariamente preposto all'elaborazione degli schemi dei decreti legislativi recanti le normative di attuazione, presso cui gia' risultano in istruttoria nuove disposizioni di attuazione statutaria relative ai compiti e all'organizzazione della Corte dei conti in Valle d'Aosta» (doc. 11).

13. E in effetti, immediatamente dopo la trasmissione della suddetta nota di riscontro, la Regione si attivava per l'avvio della procedura, elaborando una bozza di schema di norme di attuazione regolanti la materia del giudizio sui conti dei tesorieri e degli agenti contabili della Regione, unitamente a una relazione illustrativa, che veniva prontamente trasmessa dal Presidente ai membri di nomina regionale della Commissione paritetica di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale (nota del 26 settembre 2024, doc. 12), presso la quale, peraltro, si stanno gia' discutendo ulteriori possibili norme statutarie in materia di Corte dei conti.

14. L'istruttoria risulta tuttora in corso ed e' stata gia' sottoposta alla componente di nomina governativa della Commissione paritetica.

15. Cio' nonostante, in spregio del principio di leale collaborazione e «capovolgendo» la prospettiva di dialogo istituzionale originariamente instradata, il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la sez. giurisdizionale della Valle d'Aosta, richiamato integralmente il testo del riscontro del Presidente della Regione e affermatane la «non condivisibilita'», proponeva tre ricorsi per la resa del conto giudiziale ex art. 141 c.g.c. in riferimento ai conti giudiziali concernenti, rispettivamente, la gestione del servizio economale della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli esercizi dal 2019 al 2022, la gestione del servizio di Tesoreria per gli anni dal 2018 al 2022, la gestione del servizio di Tesoreria per l'anno 2023, iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del Registro di segreteria (docc. 2, 5, 7).

16. Con i decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, da cui origina il presente conflitto (a seguire, anche solo decreti), il giudice monocratico designato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, ritenuto che «sussistono in capo agli agenti contabili regionali gli obblighi di presentazione dei conti delle rispettive gestioni all'amministrazione e di deposito dei medesimi conti presso la segreteria della Sezione», assegnava rispettivamente all'economo e al tesoriere p.t. termine al 30 gennaio 2025 per la presentazione alla Regione dei conti relativi alla gestione del servizio economale e del servizio di tesoreria, e alla Regione autonoma Valle d'Aosta termine al 31 marzo 2025 «per il deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno».

17. Il Giudice monocratico, richiamato integralmente il contenuto della nota informativa del Presidente della Regione Valle d'Aosta, riteneva che, di converso, sussistesse la giurisdizione della Corte dei conti in materia di conti giudiziali, anche in assenza di una disciplina di attuazione statutaria, per i seguenti motivi:

i) in ragione della natura giudiziale, necessaria e ineludibiledel giudizio di conto, «finalizzato alla salvaguardia di interessi generali della collettivita' connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici» ex art. 103 della Costituzione;

ii) tenuto conto che la Corte costituzionale avrebbe«ripetutamente e da tempo» statuito «l'estensione del giudizio di conto e della relativa disciplina anche alle gestioni delle regioni e province autonome, in assenza di una specifica previsione esonerativa contenuta nei rispettivi Statuti o, comunque, in carenza in essi di previsioni idonee a sorreggere una interpretazione in tal senso»;

iii) assumendo «la dubbia esperibilita' della procedura di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale per dal luogo ad una peculiare disciplina della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza, il giudizio di conto e' una tipica manifestazione) valevole per il solo territorio della Valle d'Aosta»;

iv) ritenendo, da ultimo, non «un argomento conducente al fine di escludere la sussistenza dell'obbligo di rendere il conto giudiziale» la pacifica circostanza che mai in passato la Corte dei conti ha attivato giudizi per resa di conto nei confronti della

Regione.

18. I ricorsi e gli uniti decreti venivano notificati alla Regione in data 4 ottobre 2024 (docc. 3-6-9), e da quest'ultima ritualmente notificati all'Economo regionale e al Tesoriere p.t. in data 9 ottobre 2024 (docc. 13, 14, 15).

19. Avverso i suddetti decreti la Regione presentava opposizione al Collegio ex art. 142 c.g.c., in quella sede anticipando la presentazione del presente ricorso per conflitto di attribuzioni (docc. 16, 17, 18).

Per la discussione dei suddetti giudizi risulta fissata l'udienza del 28 novembre 2024.

20. La Regione autonoma Valle d'Aosta ritiene che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, con l'adozione dei decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. nn. 18, 19 e 20 del 2024 abbia manifestato in modo definitivo e certo la propria volonta' di esercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta anche in assenza di una disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, e abbia cosi' leso le sue prerogative costituzionali di cui all'art. 116 della Costituzione, allo Statuto speciale approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948 e in particolare al procedimento di cui all'art. 48-bis del suddetto Statuto speciale.

21. Tutto cio' premesso, con il presente atto Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente p.t., come sopra rappresentata e difesa, propone dunque conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti dello Stato e della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, per accertare e dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare i decreti nn. 18/24, 19/24, 20/24, di fissazione dell'udienza ex art. 141, comma 4, c.g.c. nei giudizi per la resa del conto giudiziale nn. 944, 945 e 946, e conseguentemente per l'annullamento dei suddetti decreti, alla luce delle seguenti ragioni in

D i r i t t o

In via preliminare. Sull'ammissibilita' del presente conflitto dal punto di vista soggettivo e oggettivo e sul tono costituzionale del conflitto.

1. In primo luogo, e' bene chiarire la piena ammissibilita' del presente conflitto sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

2. Sotto versante soggettivo, si segnala sin d'ora che la Regione Valle d'Aosta non intende sostenere la propria assoluta non assoggettabilita' alla giurisdizione di conto della Corte dei conti, ne' e' sotto questo profilo che propone il presente conflitto chiedendo l'annullamento dei decreti; la Regione ricorrente lamenta, piuttosto, la lesione delle proprie prerogative costituzionali e statutarie, nella misura in cui la Corte dei conti della Valle d'Aosta, con gli atti oggetto del presente conflitto, ha inteso esercitare la suddetta giurisdizione di conto in assenza di una previa normativa di attuazione e armonizzazione della disciplina in esame nell'ordinamento autonomo regionale, da adottarsi secondo il metodo pattizio e paritetico Stato-Regione previsto dall'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948, che costituisce una prerogativa regionale a «garanzia costituzionale» della specialita' riconosciuta alla Regione dall'art. 116 della Costituzione.

3. Il suddetto procedimento di attuazione statutaria, peraltro,e' in corso di istruttoria, e, come il Presidente della Regione aveva anticipato al Procuratore regionale p.t. nell'interlocuzione avuta ad aprile del 2024, esso e' stato avviato appunto dopo la richiesta di chiarimenti del Procuratore regionale, e cio' nello spirito di leale collaborazione istituzionale e a dimostrazione che la Regione non intende sottrarsi tout court alla giurisdizione di conto. Dunque, decidendo comunque di procedere con la promozione dei giudizi per la resa del conto, ritenuti ammissibili e avallati dalla sezione giurisdizionale con l'adozione dei decreti oggetto del presente conflitto, la Corte dei conti ha violato altresi' il principio di leale collaborazione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce un parametro invocabile nei conflitti di attribuzione, laddove - come nella specie - la sua violazione determini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni (sentenze nn. 199 del 2004, 255 del 2002, 133 del 2001).

4. Stante quanto detto, l'ammissibilita' del conflitto dal puntodi vista soggettivo deve ritenersi pacifica, posto che, se anche il giudizio di conto riguarda primariamente gli agenti contabili, nella specie la promozione del giudizio per la resa del conto da parte della Corte dei conti investe direttamente, menomandolo, l'esercizio di una prerogativa statuaria valdostana, qual e' la previa adozione di una disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria della normativa statale in materia di giudizio di conto, riconosciuta dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale n. 4 del 1948.

A cio' si aggiunga che, comunque, i decreti oggetto del conflitto impongono un onere diretto anche alla Regione Valle d'Aosta, assegnandole un termine per il deposito dei conti giudiziali dell'economo e del tesoriere, «corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno», con ulteriore riferimento, dunque, ad adempimenti per i quali e' assente, allo stato, una disciplina statutaria di attuazione e armonizzazione.

5. Venendo al profilo oggettivo, il presente conflitto concerne i decreti adottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016 (a seguire, c.g.c.), con i quali il giudice monocratico, pronunciandosi sulla richiesta del procuratore regionale di cui ai ricorsi per la resa del conto nn. 944, 945 e 946, ha assegnato agli agenti contabili regionali un termine per il deposito dei rispettivi conti presso la Regione Valle d'Aosta, e a quest'ultima un termine per il loro deposito nel giudizio per la resa del conto, previa parifica e controllo interno. I decreti oggetto del presente conflitto costituiscono, dunque, atti giurisdizionali.

6. In materia, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo sia comunque diretto "ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima"» (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988). In disparte la possibilita' che l'atto oggetto del conflitto possa essere altresi' impugnato in sede giurisdizionale, quel che rileva e', dunque, il tono costituzionale del conflitto stesso, il quale sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando, in particolare, oggetto di ricorso siano sentenze o altri atti giurisdizionali, il conflitto intersoggettivo e' costantemente ritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette condizioni, anche laddove l'atto sia non definitivo e altresi' contestualmente impugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259 e n. 57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016). L'ammissibilita' del conflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in altre parole, e' condizionata dalla sussistenza del tono costituzionale, nonche' dalla gia' rilevata esigenza che il ricorso non si risolva in un mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale (in termini, sentenza n. 22 del 2020; v. anche la sentenza n. 90 del 2022).

Ancora, in riferimento all'oggetto del conflitto, la costante giurisprudenza costituzionale ha precisato che «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (ex plurimis, sentenza n. 164 del 2021, n. 259 del 2019).

7. Nel caso di specie, «tema» del conflitto e' la menomazione delle prerogative costituzionali e statutarie della Regione Valle d'Aosta, prerogative consistenti nell'adozione, con il modello paritetico stabilito dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, di una disciplina di attuazione e armonizzazione della normativa statale sul conto giudiziale nella Regione autonoma ricorrente.

Siffatta menomazione risulta appunto perpetrata dalla decisione della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, di promuovere comunque il giudizio per la resa del conto giudiziale in assenza (e nelle more del perfezionamento) di tale disciplina di attuazione statutaria, inequivocabilmente manifestata con l'adozione dei decreti oggetto del conflitto.

La Regione, dunque, sta promuovendo un conflitto «per menomazione», pacificamente ammissibile e di tono costituzionale, dal momento che non sta lamentando errores in iudicando da parte della Corte dei conti, quanto appunto la lesione, per il tramite dell'esercizio della giurisdizione di conto, delle proprie attribuzioni e prerogative costituzionalmente e statutariamente riconosciute.

Nel merito. Violazione degli articoli 103, comma 2 e 116 della Costituzione. Violazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle D'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4/1948, e in particolare dell'art. 48-bis. Violazione del principio di leale collaborazione.

1. Con l'adozione dei decreti nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024, resi nei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale p.t. ex art. 141 c.g.c., la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, ha violato i principi di leale collaborazione istituzionale e menomato prerogative costituzionalmente e statutariamente spettanti alla Regione autonoma Valle d'Aosta quale autonomia speciale.

2. I suddetti decreti si appalesano infatti illegittimi «per menomazione», giacche' nella specie l'esercizio della giurisdizione di conto ha inopinatamente inciso, menomandolo, sul potere riconosciuto alla Regione Valle d'Aosta, e allo Stato stesso, di adeguare e armonizzare la legislazione statale in materia di giudizio del conto attraverso il modello paritetico e pattizio stabilito dall'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano; adeguamento e armonizzazione in assenza dei quali l'esercizio della giurisdizione di conto si appalesa lesivo dell'autonomia statutaria regionale.

3. Come anticipato in narrativa, prima di promuovere i ricorsi per la resa del conto il Procuratore regionale p.t. aveva avviato un'interlocuzione con la Regione, chiedendo quali fossero gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 137 e ss. Del c.g.c.

Alla richiesta in esame aveva risposto personalmente il Presidente della Regione Valle d'Aosta, esplicitando le ragioni per le quali, in assenza di una disciplina attuativa ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, di cui il Presidente si e' fatto immediatamente promotore, in Regione Valle d'Aosta non fosse applicabile la normativa statale in materia.

Si tratta di ragioni di tono prettamente costituzionale, giacche' attengono alle prerogative della Regione speciale nell'ordinamento costituzionale e alle relative modalita' di attuazione e garanzia, in settori che involgono anche materie di competenza primaria della Regione.

Cio' posto, i decreti del giudice monocratico presso la Sezione Giurisdizionale assumono la «non condivisibilita'» delle argomentazioni del Presidente della Regione, affermando invece l'ammissibilita' del giudizio per la resa del conto, e quindi legittimando l'esercizio di siffatta funzione giurisdizionale nei confronti della Regione Valle d'Aosta anche in assenza di una specifica normativa attuativa e di armonizzazione adottata con il cennato procedimento statutario.

4. Nei paragrafi a seguire si contesteranno dunque le motivazioni poste alla base dei decreti per sostenere l'esperibilita' dei giudizi per la resa del conto.

Si precisa, in proposito, che tali motivazioni non inverano semplici errores in iudicando da parte della Corte dei conti, ma concretizzano la lamentata lesione per menomazione, giacche' esse sorreggono a livello motivazionale la scelta del giudice contabile di esercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, cosi' perpetrando la lamentata violazione del quadro costituzionale e ordinamentale di riferimento e la lesione delle prerogative costituzionalmente e statutariamente riconosciute alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

In questi termini, le contestazioni a seguire non costituiscono una critica ai decreti di fissazione udienza, intesa quale strumento «ordinario» di impugnazione dei decreti stessi, ma sono volte a dimostrare la lesione da menomazione prodotta dallo Stato, e per esso dalla Corte dei conti, oggetto del presente conflitto tra enti.

5. In primo luogo, l'immediata applicazione della disciplina sul giudizio di conto alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in assenza di una previa disciplina di attuazione e armonizzazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, non puo' desumersi, come si afferma nei decreti (e nei ricorsi del Procuratore regionale), dall'art. 103, comma 2, della Costituzione, che, come noto, affida alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre indicate dalla legge.

Ebbene, se e' vero che questa Corte ha piu' volte ritenuto - a partire dalla sentenza n. 110 del 1970 - che «il principio dell'art. 103 conferisca capacita' espansiva alla disciplina dettata dal testo unico del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico», al contempo ha avvertito, in quella stessa pronuncia, che «l'espandersi della giurisdizione costituzionalmente attribuita alla Corte dei conti, lungi dall'essere incondizionato, deve considerarsi circoscritto laddove ricorra identita' oggettiva di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali».

In questi termini si e' ancor piu' chiaramente espressa la sentenza n. 102 del 1977, «nella quale la Corte - sia pure dichiarando inammissibili le proposte questioni di legittimita' costituzionale delle norme sulla responsabilita' civile degli amministratori e dipendenti degli enti locali» - «ha in sostanza escluso che il precetto stabilito dal secondo comma dell'art. 103 della Costituzione sia caratterizzato da una assoluta» (e non tendenziale) generalita' «e sia dunque dotato d'immediata operativita' in tutti i casi» (in termini v. sentenza n. 129 del 1981).

Ancor piu' di recente, questa Corte ha ricordato un «orientamento antico e costante» secondo il quale «la giurisdizione della Corte dei conti nella materia della «"contabilita' pubblica"» «e' solo tendenzialmente generale (tanto che nell'ordinamento pre-costituzionale la si qualificava giurisdizione speciale) (sentenza n. 641 del 1987), sicche' la Corte dei conti non puo' essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici (per esempio, sentenze n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987).

Da cio', la giurisprudenza costituzionale ha tratto due conseguenze. La prima e' che il legislatore, nella sua discrezionalita', potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di «contabilita' pubblica» alla giurisdizione di un giudice diverso (sentenza n. 641 del 1987 e, tra le altre, sentenza n. 189 del 1984). La seconda, che risulta determinante per la soluzione del presente conflitto tra poteri, e' che l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, «lungi dall'essere incondizionato» (sentenza n. 129 del 1981), deve contenersi, oltre che all'interno dei confini della materia «contabilita' pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali» (sentenze n. 773 del 1988, n. 129 del 1981 e n. 110 del 1970) (in termini, sentenza n. 169 del 2018).

6. Dunque, l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, e' previsione che deve essere coordinata con le altre norme costituzionali che regolamentano la nostra architettura costituzionale, e per quanto qui rileva con l'art. 116 della Costituzione, che riconosce e garantisce le forme e condizioni particolari di autonomia della Regione autonoma Valle d'Aosta, cui si ricollega anche il rango della fonte attribuito al relativo Statuto speciale, adottato con legge costituzionale, la n. 4 del 1948, e soggetto, per le eventuali modifiche, alla stessa disciplina prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 50 dello Statuto).

In ragione di quanto precede, l'estensione del giudizio di conto, cosi' come disciplinato dalle fonti statali, nell'ordinamento autonomo valdostano non puo' essere desunta dal solo art. 103 della Costituzione, ma necessita, stante appunto le forme e condizioni particolari di autonomia di cui gode la ricorrente, e della pluralita' di materie e competenze anche regionali su cui incide il conto giudiziale, di una propria disciplina che attui e armonizzi, a livello interno, quella normativa statale.

Del resto, proprio nei confronti della Regione Valle d'Aosta questa Corte costituzionale aveva statuito la legittimita', in relazione all'art. 103 della Costituzione, della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta istituita dal D.L.C.P.S. n. 367 del 1946, alla quale era affidata la giurisdizione contabile, affermando che «il Costituente non ha inteso riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della contabilita' pubblica»; anzi, la disciplina in esame e' stata dichiarata incostituzionale perche' la composizione della Giunta non rispettava le garanzie stabilite per il giudice dalla Costituzione, cosi' ulteriormente riconoscendo come legittima un'autorita' giudiziaria preposta alla materia contabile nella Regione (Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 1968, § 4 Diritto).

Cio' conferma che, in assenza di una normativa di attuazione statutaria, il solo art. 103 della Costituzione non puo' fondare l'immediata applicabilita' della disciplina sulla resa del conto alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

In altri termini, stante la natura equiordinata degli articoli 103 e 116 della Costituzione, e stante la natura sovraordinata della legge costituzionale n. 4 del 1948 rispetto alle leggi statali che nel tempo hanno disciplinato il giudizio di conto, l'applicazione alla Regione Valle d'Aosta del giudizio di conto e della relativa disciplina deve essere subordinata all'introduzione di una specifica normativa di attuazione a armonizzazione, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale.

7. Lo strumento all'uopo costituzionalmente stabilito e' appunto quello di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano, a norma del quale «il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

In termini generali, le norme di attuazione sono previsioni di carattere concertato derivanti dall'accordo dei due livelli di governo, statale e regionale, accordo che viene raggiunto, sia sotto il profilo tecnico che politico, nella Commissione paritetica, organo composto in modo paritario da rappresentanti dello Stato e della Regione; esse costituiscono uno strumento legislativo fondamentale non solo per l'attuazione degli statuti speciali, ma, piu' in generale, per l'armonizzazione tra l'ordinamento statale e l'autonomia speciale, specie nei settori, come quello qui in discussione, che intersechino piu' ambiti materiali, alcuni dei quali attratti all'autonomia regionale.

8. La necessita' di una disciplina di attuazione statutaria per quanto concerne l'armonizzazione del giudizio di conto nell'ordinamento speciale valdostano si poggia, del resto, su ulteriori solide ragioni.

Si rileva, in proposito, come questa stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 59 del 2024 richiamata dai decreti oggetto del presente conflitto, abbia sottolineato, nel ricostruire la ratio del giudizio di conto, che l'obiettivo perseguito «e' quello di garantire la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalita' dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni», e che detto giudizio e' quindi funzionale alla «garanzia della correttezza della gestione» del «pubblico denaro proveniente dalla generalita' dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni».

Si tratta peraltro di un orientamento antico e costante nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui la giurisdizione contabile in materia di conto giudiziale «si riferisce all'ampio ambito della «tutela del pubblico danaro» (cosi' la sentenza n. 185 del 1982, v. anche la gia' citata sentenza n. 68 del 1971).

Dunque - al di la' della natura giudiziale del procedimento - il nucleo duro del giudizio di conto afferisce alla tutela dei conti pubblici e della finanza pubblica allargata, e al contempo, in ragione della sua funzione, esso interseca ulteriori ambiti materiali, quali l'organizzazione degli uffici regionali e la finanza pubblica regionale.

E proprio la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto come l'ineludibilita' dei principi e dei procedimenti posti a tutela della finanza pubblica allargata non valga a esonerare il rispetto del modello paritetico e pattizio previsto dagli Statuti speciali a garanzia dell'autonomia delle Regioni a Statuto speciale, richiedendo, con specifico riferimento alla Regione Valle d'Aosta, l'adozione di decreti legislativi attuativi dello Statuto per quanto concerne l'armonizzazione interna di procedimenti afferenti alla competenza della Corte dei conti.

9. Cosi' e' stato, in particolare, quanto all'istituzione e al funzionamento di una sezione regionale di controllo della Corte dei conti nella Regione Valle d'Aosta.

Con sentenza n. 267 del 2006 la Corte costituzionale, dopo avere precisato che «la necessita' di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla gestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata»", ha chiaramente statuito che «Nel richiamato quadro ordinamentale, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dovranno dunque provvedere, secondo la procedura di cui all'art. 48-bis dello statuto valdostano, all'istituzione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti» (§ 4 del Diritto).

A seguito di questa sentenza, come accennato in narrativa, con la procedura di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale e' stato adottato il decreto legislativo n. 179 del 2010 (recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti»), che ha istituto e disciplinato l'attivita' della sezione di controllo della Corte dei conti, armonizzando a livello interno la disciplina nazionale contenuta nella legge n. 20 del 1994.

10. Analogamente e' avvenuto, sempre per quanto concerne l'adeguamento delle normative statali poste a presidio della finanza pubblica allargata e della garanzia di correttezza della gestione delle risorse pubbliche, per quanto concerne l'istituzione in Regione Valle d'Aosta del Collegio dei revisori dei conti.

Anche in questo caso l'applicazione in Regione della normativa statale di cui al decreto-legge n. 138 del 2011 e al decreto-legge n. 174 del 2012 ha necessitato appunto del percorso paritetico previsto dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, che ha condotto all'adozione del decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019 e, sulla base di esso, della legge regionale n. 14 del 2021 («Istituzione, ai sensi dell'art- 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste).

11. Il medesimo quadro ordinamentale e l'analogia della materia edegli obiettivi che essa presidia confermano come anche per i conti giudiziali e per il relativo giudizio l'applicazione della disciplina statale in Regione Valle d'Aosta necessiti della preventiva adozione di una normativa di attuazione secondo il procedimento statutario di cui all'art. 48-bis.

12. Tanto piu' che la disciplina sul giudizio di conto, oltre che ridondare sulle condizioni di autonomia della Regione Valle d'Aosta, interseca diverse materie che afferiscono alla sua competenza primaria, quali quelle relative all'ordinamento degli uffici regionali e alla finanza regionale, connotanti l'autonomia speciale, organizzativa e finanziaria della Regione.

Basti pensare che il deposito dei conti giudiziali presuppone una preventiva parifica a livello regionale, che secondo le Sezioni Riunite (v. parere n. 2/2018/CONS) e la giurisprudenza della Corte dei conti (v. Sez. Giurisd. Veneto, sentenza n. 11/2024) e' rimessa al Collegio dei revisori dei conti; ebbene, come detto, l'istituzione di questo organo a livello regionale ha richiesto l'adozione di una specifica disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria ex art. 48-bis dello Statuto speciale, conclusa con l'adozione del decreto legislativo n. 174 del 2019 e, sulla base di esso, della legge regionale n. 14/2021 (non impugnata dal Governo), che non individuano tra i compiti del Collegio dei revisori la parifica dei conti dei gestori contabili regionali ai fini dei successivi adempimenti relativi al giudizio sui conti.

E' evidente pertanto come questo ulteriore passaggio necessiti di un iter attuativo, che deve necessariamente passare per la Commissione paritetica e per l'adozione di decreti legislativi rafforzati, ai sensi della piu' volte richiamata previsione statutaria.

La necessita' di armonizzazione attraverso i decreti legislativi di attuazione ex art. 48-bis dello Statuto si appalesa quindi doverosa per bilanciare le prerogative giustiziali della Corte dei conti, mai negate, con quelle organizzative e autonomistiche della Regione, cosi' da non sottrarre gli agenti contabili alla giurisdizione di conto tout court, ma di adeguare la disciplina sul conto all'ordinamento regionale.

13. A ulteriore conferma della lamentata menomazione e della necessita' di una previa disciplina di attuazione statutaria per l'esercizio della giurisdizione di conto in Regione Valle d'Aosta, si rappresenta che analoghe norme di attuazione sono state adottate da altre autonomie speciali ai fini dell'applicazione del giudizio di conto e della soggezione alla relativa giurisdizione contabile; e' il caso, ad esempio, della Regione Trentino-Alto Adige, la cui normativa di attuazione fa riferimento all'attivita' giurisdizionale della Corte dei conti e all'applicazione al proprio interno del relativo procedimento, con le integrazioni ivi disciplinate (decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1988 e successive modifiche e integrazioni), nonche' della Regione Siciliana, le cui norme di attuazione statutaria attribuiscono alla competenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili (decreto legislativo n. 655 del 1948 e successive modifiche e integrazioni).

Ed e' appena il caso di segnalare come questa Corte costituzionale, con la sentenza n. 292 del 2001, impropriamente richiamata nei decreti oggetto del presente conflitto, abbia ritenuto applicabile il giudizio di conto nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e delle sue Province autonome proprio in ragione «dell'esistenza di specifiche norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che esplicitamente fanno menzione dell'esercizio, da parte delle sezioni della Corte dei conti istituite nella regione, non solo del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e della provincia (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212), ma anche dell'attivita' giurisdizionale, in applicazione delle leggi sull'ordinamento e sulle procedure della Corte dei conti medesima (art. 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, aggiunto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 212 del 1999)», evidenziando come «in assenza di una specifica legislazione si poteva dubitare» della «estensione del giudizio di conto e della relativa disciplina alle gestioni delle regioni e delle province autonome... fondata esclusivamente sull'art. 103 della Costituzione» (§3 del Diritto).

14. Privo di pregio e approssimativo si mostra anche l'ulteriore argomento sposato nei decreti per sostenere la giurisdizione contabile, e cioe' quello secondo cui lo Statuto speciale della Valle d'Aosta non conterrebbe «robusti appigli per giustificare l'esenzione della RAVA dagli obblighi di resa dei conti».

Il punto, infatti, non e' certo la sussistenza di una simile esenzione, che la Regione Valle d'Aosta non ha mai argomentato, neppure nell'interlocuzione con il Procuratore che si e' inopinatamente trasformata in materia per l'introduzione del giudizio di conto, in spregio a ogni principio di rispetto e collaborazione interistituzionale.

Cio' che si sostiene e' che, nel vigente quadro ordinamentale, per l'applicazione e l'adeguamento della disciplina sul conto giudiziale nella Regione Valle d'Aosta e' necessaria l'adozione, sulla base del metodo paritetico e pattizio di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale, di una disciplina di attuazione e armonizzazione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti, e come risulta per tabulas dal citato art. 48-bis dello statuto, avente, si ribadisce, rango di legge costituzionale, le norme di attuazione possono avere una funzione anche innovativa rispetto allo statuto che attuano, posto che la procedura paritetica in esame e' fondamentale anche, e per quanto qui piu' rileva, in tutti i casi in cui sia necessario armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Valle e con le sue condizioni particolari di autonomia.

15. Parimenti erronea e lesiva delle prerogative della ricorrente e' l'altra argomentazione contenuta nei decreti, che si spinge a ritenere di «dubbia esperibilita' la procedura di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale per dar luogo ad una peculiare disciplina della funzione giurisdizionale (di cui, con ogni evidenza, il giudizio di conto e' manifestazione».

In disparte la gia' dimostrata natura trasversale della disciplina, che come detto interseca anche materie di competenza regionale e di natura primaria, a ogni modo si evidenzia come la consolidata giurisprudenza costituzionale consideri la normativa di attuazione statutaria come la sola idonea ad attuare il coordinamento della disciplina statale nei confronti degli enti ad autonomia differenziata, in ragione della determinazione paritetica del suo contenuto, e cio' anche nelle materie di competenza esclusiva statale quale puo' essere quella della giurisdizione (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 267/2006, n. 178 del 2012).

Quanto detto e' tanto vero che, come visto, anche per altre autonomie speciali, i cui statuti pure tacciono sul punto l'estensione del giudizio di conto e' stata preceduta dall'adozione di una disciplina normativa di attuazione ad hoc.

16. Va segnalato, ancora, come anche il dato storico e fattuale depongano per la lesione da menomazione perpetrata dalla Corte dei conti a mezzo dei decreti.

Come anticipato, infatti, sin dall'entrata in vigore della Costituzione e fino alla prima interlocuzione di aprile 2024 la Corte dei conti non aveva mai chiesto alla Regione di presentare il conto parificato dei propri agenti contabili, e cio' sia antecedentemente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nella vigenza del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 827 del 1924, del R.D. n. 1214 del 1934, sia successivamente all'adozione della legge costituzionale in esame e nella vigenza, oltre che del richiamato R.D. n. 1214 del 1934, anche della legge n. 20 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, e a seguire del decreto legislativo n. 174 del 2016.

Questa piu' che consolidata evidenza non fa che attestare, da un lato, come anche la Corte dei conti sia sempre stata consapevole della non immediata applicabilita' del giudizio di conto in Regione Valle d'Aosta in assenza di una disciplina di attuazione statutaria ad hoc, e dall'altro che, promuovendo i giudizi per la resa del conto con i decreti oggetto del presente conflitto, la Corte dei conti abbia leso le prerogative costituzionalmente spettanti alla Regione autonoma Valle d'Aosta, e in particolare quella di darsi, a seguito del procedimento paritetico e pattizio Stato-Regione previsto dall'art. 48-bis, una disciplina apposita che armonizzi e attui nell'ordinamento regionale la normativa statale in materia di conti giudiziali, cosi' come e' stato nelle altre Regioni e Province ad autonomia speciale.

17. Ne' il decreto legislativo n. 174 del 2016 ha apportato alcuna innovazione sotto il profilo in esame, come risulta sia dal suo tenore testuale che dall'interpretazione che ne hanno proprio dato le Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Sotto il primo aspetto, si segnala che l'art. 137 del c.g.c. precisa che «La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge», il che conferma che la disciplina recata dal codice non fornisce nuove indicazioni in ordine ai soggetti sottoposti alla disciplina sui conti giudiziali. Come anticipato, in questo senso si sono espresse anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 2/2018/Cons. reso nell'adunanza del 15 febbraio 2018, dove si attesta chiaramente che «Il Codice di giustizia contabile, lungi dal produrre l'effetto sostanziale di sottoporre all'obbligo della resa del conto agenti contabili che precedentemente ne erano esonerati, conferma e chiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente processuale, la disciplina vigente...».

Dunque, l'entrata in vigore del c.g.c. e la disciplina sul giudizio di conto da esso prevista non puo' in alcun modo attestare la soggezione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla disciplina sulla resa del conto, in assenza di una specifica normativa di attuazione che consenta l'armonizzazione di questa disciplina all'interno del proprio ordinamento speciale.

E cio' a maggior ragione considerando che la legge di delegazione n. 124 del 2015 contiene una specifica clausola di salvaguardia, secondo la quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (art. 22).

18. Da ultimo, i comportamenti e gli atti lesivi adottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, ridondano anche nella violazione del principio di leale collaborazione istituzionale, che costituisce parametro invocabile nel conflitto di attribuzioni.

Come gia' detto, la nota trasmessa dal Procuratore alla Regione in data 16 aprile 2024, volta a chiedere chiarimenti circa le modalita' di resa del conto in Regione, appariva funzionale all'apertura di un dialogo collaborativo.

In questi termini, del resto, la comunicazione era stata intesa e approcciata dal Presidente della Regione, che aveva risposto personalmente al Procuratore regionale, confermando cosi' il tono «istituzionale» e non «giudiziale» dell'interlocuzione, sia esplicitando le ragioni per cui in assenza di una disciplina di attuazione e armonizzazione statutaria in Regione Valle d'Aosta non risulta allo stato applicabile la disciplina nazionale sul giudizio di conto, sia rappresentando il proprio impegno personale a promuovere la questione presso la Commissione paritetica competente all'istruttoria sui decreti legislativi attuativi ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale.

E in effetti, sulla base della proposta redatta dagli uffici il Presidente ha immediatamente trasmesso uno schema di decreto legislativo attuativo alla componente della Commissione paritetica di nomina regionale, la quale a propria volta ha istruito la pratica, che e' a oggi in discussione anche con la componente di nomina governativa della Commissione.

A fronte di questa interlocuzione e di questo specifico impegno, la presentazione del ricorso per la resa del conto da parte del Procuratore regionale, e il suo avallo da parte del giudice monocratico con l'adozione dei decreti oggetto del presente conflitto, hanno nei fatti trasformato un'interlocuzione istituzionale in un atto da contestare in sede giurisdizionale, appalesandosi cosi' come iniziative contrarie ai principi di leale collaborazione e cooperazione interistituzionale tra organi di rilevanza costituzionale, e producono una lesione delle prerogative della Regione Valle d'Aosta ancor piu' ingiustificata, in considerazione, appunto, del fatto che la ricorrente si e' fatta subito promotrice di un'iniziativa di adeguamento statutario ex art. 48-bis dello Statuto speciale, non appena ricevuta la richiesta di chiarimenti della Corte dei conti.

Cio' a dimostrazione della volonta' della Regione di non sottrarsi in assoluto alla giurisdizione di conto.

Il fatto che, a dispetto di cio' e nonostante un iter di attuazione statutaria appositamente avviato, la Corte dei conti sia andata avanti con la promozione dei giudizi per la resa del conto e con l'adozione dei decreti di fissazione udienza, quando nessuna analoga iniziativa e' stata mai assunta per oltre settanta anni, depone ulteriormente per la violazione del principio di leale collaborazione e conferma la menomazione lamentata con il presente conflitto.

Cio' lascia anche sorgere il dubbio che, attraverso una simile iniziativa, si sia finita per esercitare, anche al di la' delle intenzioni, una sorta di sollecito e di indebita pressione sull'ulteriore interlocuzione, tuttora in corso in Commissione paritetica, relativa a nuove disposizioni di attuazione statutaria sui compiti e l'organizzazione della Corte dei conti in Valle d'Aosta, avviata proprio a seguito di specifiche richieste della Corte dei conti, e allo stato in una fase di riflessione istruttoria. La promozione dell'iniziativa giurisdizionale contestata con il presente ricorso per conflitto - peraltro avviata, come gia' eccepito, nell'ambito di quella che era partita come una interlocuzione tra organi costituzionali - produce infatti, in ogni caso, l'effetto di condizionare la posizione delle parti nell'ambito del dibattito in corso su tali nuove disposizioni di attuazione statutaria.

Anche sotto questo aspetto traspare, dunque, la contestata violazione del principio di leale collaborazione.

19. Si ribadisce, ancora, l'errore di impostazione e di presupposizione in cui incorrono i decreti oggetto del conflitto, cioe' quello di ritenere che la Regione autonoma Valle d'Aosta si sarebbe professata sottratta, in assoluto, al giudizio di conto e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Al contrario, come piu' volte ripetuto, la Regione non intende sottrarsi alla giurisdizione contabile in parte qua, ma ritiene che, a tal fine, sia necessario e doveroso attuare siffatta disciplina nell'ordinamento autonomo valdostano con la procedura paritetica di cui all'art. 48-bis dello Statuto speciale, che implica il coinvolgimento del governo e del legislatore delegato.

Ed e' proprio in cio' che si sostanzia la lesione delle attribuzioni statutarie e costituzionali lamentata con il presente ricorso, giacche' nella specie l'esercizio del giudizio per la resa del Conto nei confronti della Regione Valle d'Aosta ha menomato il potere, di spettanza regionale e di rango costituzionale, di darsi in modo condiviso con lo Stato - una disciplina di armonizzazione ad hoc della materia nell'ordinamento regionale.

20. Preme segnalare, infine, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni la Regione si e' autonomamente dotata di discipline e procedure interne dirette a garantire la correttezza delle gestioni contabili di maggior rilievo, quali, per quanto qui rileva, quella dell'economato e del servizio di tesoreria.

In particolare, per quanto riguarda l'economato (disciplinato dalla legge regionale n. 30/2009 e dall'attuativa D.G.R. n. 1382/2012), il Collegio dei revisori dei conti, istituito con legge regionale n. 14/2021 secondo quanto previsto dal richiamato decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174 del 2019, effettua trimestralmente la verifica della cassa economale. L'organo procede ordinariamente all'analisi dei registri di cassa, dell'estratto conto di conto corrente, dei registri valori bollati, dei verbali delle verifiche effettuate, e procede altresi' all'inventario dei beni mobili (arredi, attrezzature e apparecchiature d'ufficio) e del magazzino cancelleria.

Per quanto riguarda il servizio di Tesoreria, ancora, esso e' soggetto al regime di Tesoreria unica, di cui alla legge n. 720/1984, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 27/2012; il Tesoriere opera in conformita' alle norme e ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e alle relative disposizioni attuative, integrative e modificative, oltre che alla legge regionale n. 30/2009 in materia di contabilita' regionale per quanto non in contrasto con le norme di cui sopra, e alla legge n. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta), da ultimo modificata dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 12/2011.

Il Tesoriere affidatario opera il trattamento informatico degli ordinativi (OPI) a firma digitale prodotti dalla Regione, secondo gli standard e le regole tecniche tempo per tempo vigenti e partecipa alla rilevazione SIOPE, cosi' come previsto dall'art. 14 della legge n.196/2009 e dal contratto di appalto del servizio di Tesoreria.

Il Tesoriere e' tenuto alla resa del «conto del tesoriere», da trasmettere all'amministrazione regionale, come stabilito dal contratto di Tesoreria, corredato, qualora necessario ai fini di legge, dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e di pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti contenenti gli estremi delle quietanze medesime, entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario, redatto su modelli conformi a quelli previsti agli allegati 17/1, 17/2 e 17/3 del decreto legislativo n. 118/2011. Al Collegio dei revisori dei conti, la legge regionale n. 14/2021 attribuisce il rilascio del parere obbligatorio sul Rendiconto (art. 2, comma 1) e l'effettuazione della verifica di cassa (almeno trimestrale) (art. 2, comma 7). Inoltre, il Collegio dei revisori dei Conti provvede alla compilazione del questionario a supporto dell'istruttoria di verifica della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base delle Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e delle Province autonome, da ultimo approvate, per l'esercizio 2022, con delibera n. 6/SEZAUT/2023/INPR.

Le citate Linee guida (in riferimento al Rendiconto 2022, ma in modo simile a quanto previsto negli anni precedenti) prevedono, alla Sez. III-Gestione - domanda n. 3.38 (Fondo cassa), la compilazione di un prospetto di riconciliazione dei dati relativi al Fondo cassa iniziale, alle Riscossioni, ai Pagamenti, e al Saldo di cassa finale distinguendo i dati «Da Rendiconto», «Da Siope» e «Dal conto del Tesoriere», con l'obiettivo di evidenziare eventuali differenze.

21. Dunque, per effetto della vigente disciplina regionale, le gestioni contabili risultano organizzate in modo tale da poter essere ricollegate con certezza, chiarezza e continuita' alle registrazioni contabili dell'ente, cosi' da assolvere, anche nelle more di una normativa di attuazione, a quella «esigenza del rispetto di legalita' contabile delle risorse pubbliche» cui e' preordinata la disciplina del conto giudiziale.

Senza contare che, comunque, anche nelle more dell'iter di attuazione statutaria in corso, gli agenti contabili della Regione restano assoggettati alla responsabilita' amministrativa e contabile, oltre che penale, ricorrendone i presupposti.

Il che conferma una volta di piu' l'illegittimita', anche per violazione del principio di leale collaborazione, dell'iniziativa assunta dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, con l'adozione dei decreti oggetto del presente conflitto.

22. Stante tutto quanto precede, si chiede all'Ecc.ma Corte costituzionale di accertare e dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, esercitare la giurisdizione di conto nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in assenza di una previa normativa di attuazione statutaria ex art. 48-bis dello Statuto speciale, peraltro in corso di definizione, e conseguentemente annullare i decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. adottati dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta - giudice monocratico, nn. 18/2024, 19/2024, 20/2024.

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

i) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di resa del conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta in assenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948, e in particolare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta (giudice monocratico), adottare, in assenza di apposita norma di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, i decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c., n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024;

ii) per l'effetto, annullare i suddetti decreti ex art. 141, comma 4, c.g.c. adottati dal giudice monocratico presso la sez. giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946), notificati il 4 ottobre 2024, nonche' tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in particolare, per quanto occorrer possa, i corrispondenti ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore regionale della Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Valle d'Aosta, iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del registro di segreteria.

Roma, 8 novembre 2024

Avv. Angelo Lalli