Ricorso della Regione per legittimità costituzionale n. 8 del 1° marzo 2023

N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2023

(GU n.12 del 22-3-2023)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2023 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Tributi - Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2023 Previsione di un contributo di solidarieta' temporaneo a carico dei soggetti che, nel territorio dello Stato, producono, importano, distribuiscono o vendono energia, gas naturale o prodotti petroliferi, al dichiarato fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori - Determinazione mediante applicazione di un'aliquota percentuale al maggior reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) prodotto nell'anno 2022, rispetto alla media dei quattro anni precedenti - Versamento del contributo entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 Previsione che il medesimo contributo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - Applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta'.

- Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi 115, 116, 117, 118 e 119.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per la Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074 - partita I.V.A. n. 00368440079, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Luigi Giovanni Bertschy, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 20 febbraio 2023, nonche' in forza di procura in calce, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del Foro di Roma (MRNFNC73D28H501U; Pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org n. fax: 06.36001570), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9; - ricorrente -

Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - piazza Colonna n. 370, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliata ex lege. - resistente -

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata sul S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2022, n. 303, limitatamente all'art. 1, commi 115, 116, 117, 118 e 119 di tale atto normativo.

F a t t o

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n.43, e' stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

2. L'art. 1 della citata legge prevede, al comma 115,l'istituzione per l'anno 2023 di un «contributo di solidarieta' temporaneo» a carico dei soggetti che, nel territorio dello Stato, producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al dichiarato fine di «contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori».

Il contributo e' determinato, ai sensi del comma 116, mediante l'applicazione di un'aliquota percentuale al maggior reddito imponibile ai fini dell'importa sul reddito delle societa' («IRES») prodotto nell'anno 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti.

3. In particolare:

il comma 115 dell'art. 1 prevede:

«Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti.»;

il comma 116 dell'art. 1 prevede:

« Il contributo di solidarieta' e' determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»;

il comma 117 dell'art. 1 prevede:

«Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.».

il comma 118 dell'art. 1 prevede:

«Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.»

il comma 119 dell'art. 1 prevede:

«Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

4. I richiamati commi 115-119 dell'art. 1 della legge n. 197/2022introducono, in sostanza, un contributo straordinario di solidarieta' a carico dei soggetti sopra menzionati, in linea di continuita' con quanto previsto per l'anno 2022 dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

L'art. 37 del richiamato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tuttavia - a differenza dell'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 - prevedeva, al comma 5-bis, nel rispetto della particolare autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, una espressa clausola di salvaguardia in loro favore: «Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia».

5. Nonostante la mancata previsione di una clausola disalvaguardia, analoga a quella prevista dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, plurime argomentazioni inducono a ritenere che le entrate derivanti dal contributo di solidarieta' temporaneo introdotto dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022 siano anch'esse attribuite alle regioni a statuto speciale, ivi inclusa la regione odierna ricorrente, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

6. Laddove, tuttavia, cosi' non fosse, le disposizioni di cuiall'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 si porrebbero in violazione di numerosi profili competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come pure in violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, sicche' se ne impone la dichiarazione di incostituzionalita' sotto i seguenti profili in

D i r i t t o

I. In limine. Il contenuto delle disposizioni impugnate e la perdurante applicabilita' della clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

1. Come accennato in fatto, l'art. 1 della legge n. 197/2023 prevede, al comma 115, l'istituzione per l'anno 2023 di un «contributo di solidarieta' temporaneo» a carico dei soggetti che, nel territorio dello Stato, producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al dichiarato fine di «contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori».

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che:

esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;

esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il contributo e' dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una delle attivita' sopra indicate.

Non sono, invece, tenuti al pagamento del suddetto contributo coloro che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' le piccole imprese e le microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (identificata dal codice ATECO 47.30.00).

Avuto riguardo alle modalita' di calcolo del contributo, il comma 116 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 prevede che quest'ultimo sia calcolato applicando un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 (i.e. generalmente 2018, 2019, 2020 e 2021). Nel caso in cui la media dei redditi complessivi dei quattro periodi d'imposta sia negativa si assume un valore pari a zero.

Il reddito rilevante ai fini del calcolo del contributo, dunque, e' «il reddito complessivo determinato ai fini IRES».

Si prevede, infine, che ai fini dell'accertamento delle sanzioni, della riscossione, nonche' del contenzioso relativi al contributo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 119).

2. Il contributo straordinario di solidarieta' introdotto dai commi 115-119 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 trova la sua fonte ispiratrice nel contributo di solidarieta' temporaneo europeo previsto dal regolamento UE n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 (pur discostandosene per diversi aspetti) e si pone in linea di continuita' con quanto previsto per l'anno 2022 dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Tale disposizione, infatti, prevedeva, per l'anno 2022, a carico dei medesimi soggetti individuati dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197/2022, l'istituzione di un «contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario», al dichiarato fine di «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» (art. 37, comma 1, decreto-legge n. 21/2022).

L'art. 37 del richiamato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tuttavia - a differenza dell'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 - prevedeva, al comma 5-bis, nel rispetto della particolare autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, una espressa clausola di salvaguardia in loro favore, disponendo che «Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia».

3. Come si accennava in narrativa, nonostante la mancata previsione nella legge n. 197/2022 di una clausola di salvaguardia analoga a quella prevista dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, plurime argomentazioni inducono a ritenere che le entrate derivanti dal contributo di solidarieta' temporaneo introdotto dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022 siano anch'esse attribuite alle regioni a statuto speciale, ivi inclusa la regione odierna ricorrente, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

4. In particolare, sembrano deporre in tal senso:

(i) la natura sostanzialmente tributaria e le peculiari modalita' di calcolo del contributo, calcolato applicando un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', i cui nove decimi del gettito risultano gia' attribuiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 novembre 1981, n. 690 alla Regione Valle d'Aosta;

(ii) la mancata espressa indicazione, nelle disposizioni impugnate, dell'integrale devoluzione del gettito all'Erario;

(iii) la mancata espressa individuazione di un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato in cui far confluire il gettito derivante dall'attuazione delle richiamate disposizioni, per la successiva destinazione alle specifiche finalita' ivi indicate;

(iv) la circostanza che - come gia' anticipato - le disposizioni impugnate si pongono in linea di sostanziale continuita' (medesima finalita', i.e. quella di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico; medesimo ambito soggettivo di applicazione) con il «contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario» per l'anno 2022 previsto dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il cui comma 5-bis, nel rispetto della particolare autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, gia' prevedeva una espressa clausola di salvaguardia in favore degli statuti delle autonomie.

5. Pertanto, puo' ragionevolmente ritenersi che, nonostante la mancata previsione nell'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 di una clausola di salvaguardia analoga a quella prevista dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le entrate derivanti dal contributo di solidarieta' temporaneo introdotto dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022 debbano considerarsi anch'esse attribuite alla regione odierna ricorrente, per la parte ad essa spettante in base al proprio statuto di autonomia.

6. La mancata previsione di un'espressa clausola di salvaguardia- analoga a quella prevista dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - tuttavia, potrebbe altrettanto ragionevolmente indurre a prospettare l'interpretazione, anch'essa «non implausibil[e] e comunque ragionevolmente collegabil[e] alle disposizioni impugnate» (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 154 del 2017), secondo cui il Legislatore abbia inteso prevedere l'integrale devoluzione del gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 115-119, legge n. 197 del 2022, all'Erario.

7. Alla luce di quanto precede, dunque, se ne impone, in via cautelativa e in parte qua, l'impugnazione. In tale ultima ipotesi, invero, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 115, 116, 117, 118 e 119, della legge n. 197/2022 si porrebbero in violazione di numerosi profili competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come pure in violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, sicche' se ne impone la dichiarazione di incostituzionalita' sotto i seguenti profili.

II. Sull'ammissibilita' del ricorso

In via preliminare, al solo fine di evitare strumentali eccezioni, si evidenzia che «per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del 2016) - possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa e ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purche' non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate» (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 154 del 2017). Nel caso di specie, l'opzione ermeneutica da ultimo prospettata e' senz'altro plausibile, alla luce delle complesse vicende e dei (purtroppo) numerosi precedenti di indebita interferenza del legislatore statale nella sfera di autonomia finanziaria della ricorrente.

III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116, 117,118 e 119, legge n. 197 del 2022, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla valle dagli articoli 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale (legge costituzionale n. 4 del 1948), dagli articoli 2, comma 1, lettera b), della legge n. 690 del 1981, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

1. Come anticipato in narrativa, i commi 115-119 dell'art. 1della legge n. 197/2022 introducono un contributo straordinario di solidarieta' a carico dei soggetti che, nel territorio dello Stato, producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, in linea di continuita' con quanto previsto per l'anno 2022 dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Le richiamate disposizioni, tuttavia, non prevedono - a differenza dell'art. 37, comma 5-bis, del richiamato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - una espressa clausola di salvaguardia per la devoluzione alle Regioni autonome, ivi inclusa l'odierna ricorrente, della parte di gettito ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

La mancata previsione di un'espressa clausola di salvaguardia, come si e' detto, potrebbe ragionevolmente indurre a prospettare l'interpretazione, anch'essa «non implausibil[e] e comunque ragionevolmente collegabil[e] alle disposizioni impugnate» (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 154 del 2017), secondo cui il Legislatore abbia inteso prevedere l'integrale devoluzione del gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 115-119, legge n. 197 del 2022, all'Erario.

In tale ultima ipotesi, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 si porrebbero in violazione di numerosi profili competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come pure in violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, devolvendo illegittimamente all'erario quote di gettito di tributi interamente o parzialmente attribuiti alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dello statuto speciale di quest'ultima e della relativa normativa d'attuazione: il che determina una indebita lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente.

2. Ai sensi dell'art. 50 dello statuto speciale per la Valled'Aosta (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) «entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione».

L'articolo e' stato successivamente attuato mediante la legge 26 novembre 1981, n. 690, recante «Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta».

L'atto normativo in discorso, per quanto qui rileva, individua i tributi il cui gettito e' devoluto, nella misura indicata dalla stessa legge n. 690 del 1981, alla regione ricorrente. Piu' in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), nella sua originaria formulazione, prevedeva che: «e' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive: [...] b) imposta sul reddito delle societa'».

L'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della regione), ha successivamente sostituito, con effetto dal 1° febbraio 2011, l'art. 2 della legge n. 690/1981, il quale ora prevede, alla lettera b), l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta dell'intero gettito dell'imposta sul reddito delle societa'.

3. Alla luce delle norme appena richiamate - e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 690 del 1981 appare chiara l'illegittimita' delle disposizioni impugnate: esse, infatti - laddove interpretate nel senso anzidetto - attribuiscono integralmente al bilancio dello Stato il gettito di un'imposta erariale, calcolata applicando un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', senza tener conto della circostanza che per le imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche (nonche' le relative addizionali e imposte sostitutive) «percette nel territorio regionale» vi e' l'obbligo di riversamento del gettito alla Regione Valle d'Aosta.

In altri termini, l'art. 1, commi 115-119, sottrae arbitrariamente il gettito devoluto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 690 del 1981, alla Valle d'Aosta. Circostanza quest'ultima che, secondo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, comporta la violazione di numerosi profili competenziali costituzionalmente attribuiti alla regione, non potendo il Legislatore statale derogare «al regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali» (cfr. sent. n. 241 del 2012): cio' perche', come sottolineato da autorevole dottrina, «la vera specialita' finanziaria delle regioni ad autonomia differenziata si risolve nell'entita' della quota delle compartecipazioni erariali e dei tributi derivati loro assegnati dagli statuti speciali» (F. Gallo).

4. In ragione di quanto precede, la norma statale risulta costituzionalmente illegittima per un duplice ordine di motivi.

5. Innanzitutto, essa e' inficiata da incompetenza, andando a disciplinare unilateralmente aspetti che la Costituzione riserva allo statuto speciale, e che quest'ultimo, a sua volta (art. 50), rimette alla legislazione attuativa e, piu' precisamente, ad una legge dello Stato elaborata in accordo con la Giunta regionale (dunque, una legge rinforzata). Tale legge e', appunto, la legge n. 690 del 1981, come modificata dal decreto legislativo n. 12/2011, la quale peraltro, in forza della espressa previsione poi introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta»), puo' essere successivamente modificata «solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», cioe' con decreti legislativi «elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta», previa sottoposizione al parere del Consiglio della regione.

Da cio' deriva che la materia relativa alla compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe potuto, al contrario di quanto accaduto nel caso di specie, formare oggetto di modifica unilaterale da parte dello Stato.

In questi esatti termini si e', del resto, gia' espressa la giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare che le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte costituzionale, sent. n. 191 del 1991; cosi' anche Corte costituzionale, sent. n. 206 del 1975)

6. In secondo luogo, e consequenzialmente, l'art. 1, commi115-119, si pone in contrasto con fonti gerarchicamente sovraordinate, in quanto di rango costituzionale (l'art. 117, comma 3, e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e lo statuto valdostano), nonche' con una fonte rinforzata (la legge n. 690 del 1981, come modificata dal decreto legislativo n. 12/2011, elaborata in accordo con la Giunta regionale).

7. Deve poi osservarsi - a meri fini tuzioristici, nonche' alfine di prevenire sterili eccezioni - che la norma censurata non trova alcun fondamento di legittimita' neppure nell'art. 8 della legge n. 690 del 1981. La norma da ultimo richiamata al comma 1, dispone: «il provento derivante alla Regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato». Ai sensi del comma 2, tale ammontare «e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale». Come e' agevole rilevare, la disposizione in questione non si attaglia al caso di specie e non e' idonea a coprire le previsioni di cui all'art. 1, commi 115, 116, 117, 118 e 119, della legge n. 297 del 2022.

Sotto un primo profilo, e' opportuno evidenziare che la disposizione poc'anzi richiamata autorizza il riversamento allo Stato delle somme provenienti da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi devoluti alla regione, «per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale»: ipotesi affatto diversa da quella di cui alle disposizioni censurate, che - salvo una mera clausola di stile - non costituiscono in alcun modo «copertura di nuove o maggiori spese», come pacificamente dimostrano sia la mancata espressa individuazione di un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato in cui far confluire il gettito derivante dall'attuazione delle richiamate disposizioni, sia l'omessa indicazione di un precipuo vincolo di destinazione.

Da un diverso angolo prospettivo, inoltre, non puo' non rilevarsi come, ai sensi del comma 2, l'ammontare del riversamento debba poi essere determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, non certo unilateralmente dalla legge statale. Dunque, anche nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di ricondurre l'art. 1, commi 115-119, della legge n. 297 del 2022, alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge n. 690 del 1981, comunque resterebbe integrata una insuperabile violazione del comma 2 di quest'ultimo articolo, quale norma interposta rispetto all'art. 50 dello statuto, nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

8. Da ultimo, sempre per mero scrupolo difensivo, si precisa altresi' che l'intervento unilaterale dello Stato non trova base alcuna di legittimazione neppure in pretesi scopi perequativo-solidaristici: a tale insieme di finalita' non possono infatti ricondursi gli generici obiettivi enunciati dall'art. 1, comma 115 («contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori»), obiettivi che, peraltro, ben potrebbero essere realizzati anche dalla regione.

E del resto, pur a voler ritenere altrimenti, e' principio costituzionale assolutamente pacifico quello secondo cui il concorso delle regioni speciali agli obblighi perequativo-solidaristici e alla finanza nazionale deve essere determinato attraverso le forme prestabilite dagli statuti speciali e dalla legislazione attuativa, o quantomeno attraverso moduli rispettosi della leale collaborazione.

Principio che, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, trova, come si e' visto, puntuale concretizzazione negli articoli 48-bis e 50 dello statuto, nonche' nell'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994 e che e' stato illegittimamente violato dal legislatore statale, che ha agito in modo del tutto unilaterale, ponendo, con una fonte incompetente, una disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito da fonti di rango sovraordinato.

IV. Violazione del principio di leale collaborazione (articoli 5 e 120)

1. L'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 si mostra, altresi', incostituzionale per violazione del principio di leale collaborazione.

Le disposizioni impugnate - laddove interpretate nel senso di escludere la devoluzione del gettito alla regione - sono il frutto di un patente dispregio dello Stato per qualunque forma di coinvolgimento diretto della regione, in violazione del metodo pattizio, che rappresenta - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale - il cardine della regolamentazione, mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sent. n. 193 del 2012).

Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha piu' volte ribadito che «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (Corte costituzionale, sent. n. 74 del 2009). Quest'ultima, infatti, e' espressione della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le regioni a statuto speciale (Corte costituzionale, sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento alla Valle, che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello statuto», idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte costituzionale, sent. n. 133 del 2010).

Anche nella sentenza n. 154 del 2017 si leggono passaggi fondamentali sull'argomento, che e' utile richiamare «per costante giurisprudenza costituzionale - i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non gia' di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012). Tale meccanismo puo' essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono (sentenza n. 23 del 2014; seguita dalle sentenze n. 19, n. 46, n. 77, n. 82, n. 238, n. 239 e n. 263 del 2015, n. 40 e n. 155 del 2016). Lo Stato, dunque, puo' imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle regioni a statuto speciale, quantificando, come nella specie, l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato (sentenza n. 19 del 2015). Ne deriva che la determinazione unilaterale del concorso finanziario contenuta nella prima parte del primo periodo del comma 680 deve essere letta in connessione alla disposizione prevista nel terzo periodo, secondo cui «fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse». In tal modo, la disposizione risulta conforme ai principi appena illustrati».

Ebbene, nel caso oggi in esame, lo Stato - in diametrale contrasto con la giurisprudenza costituzionale - ha inciso in modo diretto e unilaterale sulla materia relativa alla compartecipazione regionale ai tributi erariali, riservata alla normativa di attuazione statutaria.

2. La violazione del principio consensualistico - il cui rispetto, come visto, si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica - si riflette, conseguentemente, sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa di cui la Valle d'Aosta gode, come gia' detto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lettera a), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 690 del 1981). In base a tali norme non puo' prescindersi, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, dal rispetto del metodo dell'accordo.

3. Peraltro, non pare inutile evidenziare anche in questa sede -sia pur a margine - come le disposizioni impugnate, laddove interpretate nel senso di escludere la devoluzione del gettito alla regione, risultino ancor piu' illegittime e paradossali nella loro concreta attuazione, se solo si consideri che, nel territorio della Regione Valle d'Aosta, la gran parte del gettito derivante dall'introduzione del «contributo di solidarieta' temporaneo» introdotto dal comma 115 sara' indirettamente versato dalla medesima regione, che - quale socio unico di Finaosta S.p.a. - detiene la partecipazione totalitaria delle sue controllate indirette Compagnia Valdostana delle Acqua S.p.a., CVA Energie S.r.l. e CVA Eos S.r.l., soggetti che esercitano le attivita' indicate dal comma 115 e che gia' sono risultate destinatarie del contributo straordinario introdotto dall'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 per complessivi euro 25.372.379,46.

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata sul S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 dicembre 2022, n. 303, limitatamente all'art. 1, commi 115, 116, 117, 118 e 119 di tale atto normativo, nei limiti indicati nel presente ricorso.

Si depositera', unitamente al presente ricorso notificato, copia conforme della DGR n. 159 del 20 febbraio 2023.

Roma, 24 febbraio 2023

prof. avv. Francesco Saverio Marini