Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 49 del 27 luglio 2022

N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 luglio 2022

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 luglio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n.38 del 21-9-2022 )

Enti locali - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Iscrizione straordinaria all'Albo regionale Presentazione della domanda da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46 del 1998 Requisiti - Previsione che per tali soggetti non sono applicabili le disposizioni che subordinano l'iscrizione, limitatamente alle categorie a) e b) del comma 6, alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale e, per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma, a un corso di formazione sulle peculiarita' dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), art. 4, comma 3.

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica per l'impugnazione della legge regionale 27 maggio 2022 n. 6 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta l° giugno 2022, n. 28, recante «Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali», con riferimento all'art. 4, comma 3, in quanto tale disposizione eccede dalle competenze regionali, determinando una indebita ingerenza nella materia «ordinamento civile» che l'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, ponendosi altresi' in contrasto con gli articoli 3, 51, primo comma e 97 della Costituzione, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 14 luglio 2022.

1. La legge regionale 27 maggio 2022 n. 6 della Regione Valle d'Aosta ha introdotto una deroga alla normativa in materia di iscrizione all'Albo regionale dei segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. L'albo regionale dei segretari degli enti locali della Regione Valle d'Aosta e' disciplinato dalla legge regionale n. 46/1998.

3. L'art. 1, legge regionale n. 46/1998 stabilisce che all'alboregionale sono iscritti i soggetti selezionati con concorso pubblico (art. 1, comma 5) e i soggetti di cui al comma 6, ossia:

a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;

b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;

c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensidel comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

4. L'art. 1, comma 7, legge regionale n. 46/1998 prevede che i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.

5. L'art. 1, comma 8, legge regionale n. 46/1998 prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarita' dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale, con esclusione dei soggetti gia' risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione Valle d'Aosta.

6. L'art. 4 della legge regionale n. 6/2022 prevede che, «inconsiderazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), i soggetti ivi elencati».

7. La previsione in se' non implica alcuna novita', dal momento che la possibilita' di iscrizione «straordinaria», nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, per la durata di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge n. 6/2022, e' conforme a quella riconosciuta in via «ordinaria» ai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, cit.

8. L'intervento derogatorio si configura invece nella previsione dell'art. 4, comma 3, che, nell'ambito dell'iscrizione «straordinaria» ivi regolata, esonera i soggetti in questione dall'obbligo di svolgimento dei corsi di formazione e dal superamento dei relativi esami finali di cui all'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998.

9. La previsione regionale comporta una indebita ingerenza nella materia «ordinamento civile» che l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, oltre che una violazione dei principi di imparzialita' dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parita' di trattamento nell'accesso ai pubblichi impieghi (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione).

A) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), degli articoli 3, 51, primo comma e 97 della Costituzione e dell'art. 2, lettera b), legge costituzionale n. 4 del 1948.

10. Le funzioni di segretario rivestono una particolare rilevanza ai fini dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali: il legislatore statale ha, dunque, previsto una rigorosa procedura di selezione di soggetti adeguatamente qualificati per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari (D.P.R. n. 465/1997).

11. In particolare, l'art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 prevede che l'abilitazione per l'iscrizione all'albo nazionale sia subordinata all'espletamento di una procedura concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali (commi 4 e 5), seguita da un corso-concorso della durata di sei mesi con una verifica intermedia (comma 6) e da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni (v. art. 16-ter, decreto-legge n. 162/2019).

12. La disciplina statale e' espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l'imparzialita' dell'azione amministrativa, l'eguaglianza e parita' di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, il concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialita' amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione).

13. L'art. 2, lettera b) dello Statuto speciale per la Valled'Aosta (approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948) attribuisce alla competenza della regione la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

14. L'art. 4, comma 3 cit. si pone in contrasto con detta norma statutaria e con le norme costituzionali indicate in rubrica, poiche' dispone l'inapplicabilita' dell'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998, consentendo l'iscrizione all'Albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso o selezione pubblica a tal fine, rispetto ai quali - dunque - non e' stata assicurata una procedura volta ad accertare i requisiti che occorrono per verificare la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali.

15. Come evidenziato sopra, l'art. 1 della legge regionale n. 46/1998 pone come strumento primario di selezione dei soggetti da iscrivere nell'albo regionale quello della procedura concorsuale pubblica.

16. Vi sono poi cinque categorie di soggetti per i quali il concorso pubblico non e' necessario (v. art. 1, comma 2, lettere da a) ad e)).

17. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) l'art. 1,commi 7 e 8, prescrive l'espletamento di un corso di formazione e il superamento di un esame conclusivo.

18. Non e' dunque sufficiente la sola appartenenza a una delle rispettive categorie ivi descritte.

19. Per quanto concerne i soggetti sub lettera a) (dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato), deve sottolinearsi la differenza di funzioni tra quelle dirigenziali e quelle segretariali, come comprovato dall'assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale che sancisca la possibilita' di iscrizione dei dirigenti statali e/o di enti lovali nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

20. Codesta Corte costituzionale, con sentenza n. 95/2021 -relativa alla pronuncia di illegittimita' di alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale in ambito territoriale - ha sottolineato che il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorche' pubblica, non e' sufficiente a riconoscere una qualifica diversa, quando la norma non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si e' chiamati a svolgere.

21. Per quanto concerne i soggetti sub b) (in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale), deve sottolinearsi che gli stessi non appartengono al pubblico impiego, seppure in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche oppure di una laurea, specialistica o magistrale, equiparata o equipollente per legge.

22. Anche per questa categoria di soggetti, l'accesso all'Albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di selezione o della formazione prevista dall'art. 1, comma 7 - volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali - e' contrario ai principi costituzionali sopra indicati, poiche' non e' sufficiente il semplice possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per partecipare al concorso territoriale di accesso alla carriera di segretario degli enti locali.

23. Infine, con riferimento ai soggetti sub c) (iscritti all'Albodi cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 45/1997) e d) (segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano), le circostanze eccezionali invocate dal legislatore regionale per non procedere al preventivo accertamento delle specialita' linguistiche, funzionali e ordinamentali regionali, potrebbero tutt'al piu' giustificare l'iscrizione diretta nell'Albo regionale con efficacia circoscritta a un periodo limitato, diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 3 in esame.

24. Tanto premesso, la funzione di Segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere a determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale. Pertanto, anche le disposizioni urgenti finalizzate a consentire il regolare funzionamento degli enti in presenza di una sensibile carenza degli organici devono ispirarsi a finalita' di gestione coordinata ed omogenea a livello nazionale di tale criticita'.

25. La previsione dell'art. 4, comma 3 si pone in contrasto conla giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico impiego (ex multis, sentenze nn. 40 del 2018, 167 del 2013, 227 del 2013, 7 del 2015 e la gia' citata sentenza n. 95 del 2021).

26. Si veda poi la sentenza n. 167 del 2021 di codesta Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune norme della Regione Friuli- Venezia Giulia, cosi' motivando: «Alla stregua del suo oggetto e della necessita' di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuita' dell'azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", di cui all'art. 4, numero 1-bis), dello statuto. Per espressa previsione statutaria, tuttavia, l'esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale.

Prevedendo e disciplinando, dunque, l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno (sentenza n. 23 del 2019), ai "dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale", la Regione ha violato tale principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto».

27. Da dette pronunce emerge che le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e del relativo personale debbano esercitarsi in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali, categoria a cui appartengono i segretari comunali e provinciali, spettano al legislatore statale.

28. L'art. 4, comma 3 cit., nel disporre l'inapplicabilita 'dell'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998, esclude la fase di accertamento dei requisiti che occorrono per accertare la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in conflitto con la normativa statale e con la declinazione che codesta Corte costituzionale ha operato dei principi costituzionali di imparzialita' dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parita' di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialita' amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altresi' le competenze statutarie.

P. Q. M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022 n. 6.

Roma, 26 luglio 2022

L'Avvocato dello Stato: D'Ascia