Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 23 del 4 marzo 2022

N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2022

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .

(GU n.15 del 13-4-2022)

Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di personale - Previsione che la validita' della graduatoria del concorso bandito dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021, e' prorogata al 31 dicembre 2022 - Modifica della legge regionale n. 12 del 2020 - Utilizzo delle graduatorie relative a procedure selettive, la cui efficacia era gia' stata prorogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2016 - Scorrimento, per l'assunzione a tempo indeterminato nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di formazione di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale n. 37 del 2009 Previsione che l'ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2022, anziche' al 31 dicembre 2021.

Impiego pubblico - Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Adozione delle misure di attrattivita' del Sistema sanitario regionale - Prevista attribuzione, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024 di un'indennita' di attrattivita' regionale per il personale della dirigenza medica, infermieristica, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Integrazione, a far data dal 1° gennaio 2022, nelle more della contrattazione collettiva integrativa aziendale che dovra' mantenere fermi gli importi ivi previsti e prescindere dalle funzioni dei beneficiari, del trattamento economico nella misura mensile determinata rispettivamente in euro 800 e 350 lordo busta.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali"), artt. 5, commi 9 e 10, e 18.

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

contro la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (c.f. 80002270074), in persona del presidente pro tempore, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 22 dicembre 2021, n. 35, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 67, del 30 dicembre 2021, edizione straordinaria, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 febbraio 2022.

1. - La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 22 dicembre 2021, n. 35, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», contiene, tra l'altro, all'art. 5, «Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale»; per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, i commi 9 e 10 di tale articolo stabiliscono quanto segue:

«...

9. La validita' della graduatoria del concorso banditodall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021, e' prorogata al 31 dicembre 2022.

10. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2021/2023), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

A sua volta l'art. 18 della predetta legge regionale, intitolato «Indennita' di attrattivita' regionale», reca le seguenti disposizioni:

«1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario, nell'ambito della potesta' legislativa regionale di cui all'art. 2, comma primo, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'autofinanziamento del Sistema sanitario regionale di cui all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e di quanto stabilito dall'art. 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), la Regione adotta le misure di attrattivita' del Sistema sanitario regionale di cui al presente articolo.

2. Al personale della dirigenza medica e al personaleinfermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, e' attribuita, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, un'indennita' di attrattivita' regionale che, nelle more della contrattazione integrativa aziendale che dovra' mantenere fermi gli importi fissati dal presente comma e prescindere dalle funzioni svolte dai beneficiari, integra, a far data dal 1° gennaio 2022, il trattamento economico nella misura mensile determinata, rispettivamente, in euro 800 ed euro 350 lordo busta.

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione delpresente articolo e' determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 9.300.000, di cui annui euro 4.942.080 per il personale della dirigenza medica e annui euro 4.357.920 per il personale infermieristico, e il suo finanziamento e' ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'art. 17, comma 3, lettera d).

4. Al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024,l'assessore regionale competente in materia di sanita', sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, informa la Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo sul Sistema sanitario regionale, al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica della presente disciplina.».

2. - Con deliberazione assunta nella seduta del 23 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare le predette disposizioni, le quali, pertanto, vengono censurate per i seguenti

M o t i v i

I - Illegittimita' dell'art. 5, commi 9 e 10, legge regionale Valle d'Aosta n. 35 del 2021, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

3. - L'art. 5, comma 9, della legge regionale in esame proroga al31 dicembre 2022 la validita' della graduatoria del concorso bandito dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021. Il comma 10 dello stesso articolo, invece, modifica l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 12/2020, relativo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2016. Tali graduatorie sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale n. 37/2009, a condizione che - ed e' questa la novella introdotta dal comma 10 l'ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2022, in luogo del termine previgente fissato al 31 dicembre 2021.

4. - Il tema del prolungamento dell'efficacia temporale dellegraduatorie, nell'ambito della valutazione delle competenze legislative di Stato e regioni e dei limiti in cui su di esso opera il potere legislativo degli enti territoriali, e' stato ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza, anche recente, della Corte costituzionale, la quale ha, in sintesi, affermato che:

la regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra nella disciplina dell'accesso al pubblico impiego, la quale, collocandosi in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro - in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale - riguarda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale ed e', percio', riconducibile, alla competenza legislativa residuale regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni - in particolare, di organizzazione del personale -- ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 241/2018, punti 4 e 5 del Considerato in diritto, n. 77/2020, punto 4.3.1 del Considerato in diritto; n. 126/2020, punto 5.1 del Considerato in diritto; n. 273/2020, punto 4.1 del Considerato in diritto; n. 58/2021, p. 5.2.1 del Considerato in diritto), applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto prevede forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite dai rispettivi statuti (sentenze n. 241/2018, ibid., n. 77/2020, ibid.; n. 273/2020, ibid.; n. 58/2021, ibid.);

la previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione e' diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione che vi ha dato luogo, si pregiudichi l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa oggi ancor piu' pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalita' di selezione dei candidati a tali impieghi e costituisce, percio', espressione di una ratio intimamente correlata con i canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, desumibili dagli articoli 3 e 97 della Costituzione (sentenze n. 241/2018, punto 6 del Considerato in diritto; n. 77/2020, ibid.);

la sussistenza di una violazione dei suddetti canoni nell'esercizio della competenza legislativa residuale delle regioni deve essere verificata avendo riguardo alle peculiarita' della normativa regionale in materia di accesso all'impiego, alle sue finalita' e al complessivo contesto in cui essa si colloca, non costituendo sintomo di tale violazione ogni difformita' della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato, come, ad esempio, la mera difformita' della durata dell'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dall'ente territoriale o da enti che ad esso fanno capo, rispetto agli omologhi termini di durata stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 241/2018, ibid.; n. 126/2020, punto 7.2 del Considerato in diritto);

tuttavia, proprio in applicazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide resta comunque assoggettato a limitazioni, che valgono a renderlo compatibile con questi ultimi; in particolare «il canone di imparzialita' consente di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, nel rigoroso rispetto dell'ordine di merito, solo quando vi sia un'integrale corrispondenza tra il profilo e la qualifica professionale del posto che si intende coprire, da un lato, e, dall'altro, il profilo e la categoria professionale per i quali si e' bandito il concorso poi concluso con l'approvazione delle graduatorie. Non vi e' scorrimento per posti di nuova istituzione o frutto di trasformazione, per evitare rimodulazioni dell'organico in potenziale contrasto con i principi di imparzialita' prescritti dalla Costituzione. Il buon andamento, per altro verso, preclude di scorrere le graduatorie, quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando, per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti, la graduatoria gia' approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell'idoneita' dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l'incarico» (sentenza n. 126/2020, p. 7.4, sottolineature aggiunte);

inoltre - analizzando, nel quadro delineato dai suddetti canoni costituzionali, la stessa normativa statale in materia, che, a seguito della recente evoluzione legislativa (art. 1, commi 300 e da 360 a 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha dettato disposizioni piu' stringenti, definendo precisi limiti temporali di efficacia delle graduatorie (oggi definitivamente ridotti a due anni dalla data di approvazione, ex art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 149, legge n. 160/2019) e ridimensionandone lo scorrimento - la Corte, dopo avere ribadito il principio affermato nella sentenza n. 241/2018, proprio con riguardo a norme della Regione Valle d'Aosta concernenti la stessa materia, secondo cui «la discrezionalita' del legislatore regionale non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale», ha rilevato che «la scelta operata dal legislatore statale, per quanto non vincolante nei confronti delle regioni, segnala esigenze rilevanti, volte a garantire il buon andamento dell'amministrazione. Un tale impulso dovrebbe riverberarsi anche sulle regioni, quando esercitano la propria competenza, con l'ispirarsi ai principi dell'imparzialita' e del buon andamento. Tali principi funzionano come limiti anche per il legislatore regionale speciale e ... vanno individuati in un'oculata gestione delle graduatorie, secondo i criteri di trasparenza ed efficienza che la legge statale sta progressivamente enucleando» (sentenza n. 77/2020, punto 4.3.1 del Considerato in diritto, sottolineature aggiunte).

5. - Sulla base dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'art. 5 della legge regionale n. 35/2021 appaiono, innanzi tutto, violare l'art. 97 Cost., poiche' prolungano ulteriormente l'efficacia di graduatorie gia' in precedenza prorogate dal legislatore regionale oltre gli originari termini di vigenza, a considerevole distanza di tempo dalla loro approvazione e dallo svolgimento delle relative procedure di assunzione.

6. - In particolare, la proroga disposta dal comma 9 riguarda una graduatoria avente efficacia triennale, presumibilmente approvata nel 2017 in relazione a una procedura bandita nel 2016, gia' prorogata fino al 31 dicembre 2021. Inoltre la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 5, consente, in sostanza, il perdurante utilizzo, a scorrimento, delle graduatorie, la cui vigenza era gia' stata mantenuta ferma dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 21/2016 «fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018", alla partecipazione a specifici corsi, perseguendo tale obiettivo mediante la proroga della data entro la quale l'ammissione ai predetti corsi sarebbe potuta avvenire, in virtu' dell'art. 3, comma 7, legge regionale n. 12/2020, il quale aveva, a sua volta, di fatto consentito una ulteriore proroga dell'efficacia delle stesse graduatorie.

Tale vigenza appare peraltro differire da quella stabilita dall'art. 1, comma 1, primo periodo, della stessa legge regionale n. 21/2016, che aveva gia' prorogato al 31 dicembre 2018 l'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite da strutture dell'amministrazione regionale, da enti pubblici non economici dipendenti dalla regione, dagli enti locali e dalle loro forme associative.

Si sottolinea, dunque, come la vigenza delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo della legge regionale n. 21/2016 ai fini delle assunzioni del personale individuato dall'art. 3, comma 7 della legge regionale n. 12/2020, appaia vincolata alla selezione di idonei ammessi ai corsi nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018. Tali condizioni destano evidenti perplessita' applicative, aggravate dalla definizione di un nuovo termine per l'ammissione al corso.

7. - In definitiva, e in ogni caso, entrambe le norme impugnate con il presente motivo di ricorso dispongono un prolungamento eccessivo delle predette graduatorie (di entita' ben diversa da quella ritenuta congrua dalla Corte in altri casi - v. sentenze n. 241/2018 e n. 126/2020), tale da compromettere certamente la perdurante attendibilita' della valutazione dell'idoneita' dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l'incarico, che la giurisprudenza della Corte ritiene debba sussistere, affinche' la scelta del legislatore regionale di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie risulti compatibile con i principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, desumibili dall'art. 97 della Costituzione.

Il contrasto delle disposizioni predette con la citata norma costituzionale risulta, inoltre, ancora piu' evidente se raffrontato ai ristretti limiti di efficacia delle graduatorie, fissati ormai, come si e' visto, a regime, dalla legislazione statale, in ossequio alla scelta di conferire nuova centralita' al concorso pubblico, gia' rilevata dalla sentenza n. 5/2020, nonche' all'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione di personale nella pubblica amministrazione, garantendo l'attualita' dei requisiti per la selezione dello stesso, in termini di qualificazione culturale e professionale. Finalita', queste ultime, che, e' appena il caso di precisare, vengono in rilevo, ai fini della presente impugnativa, non gia' in quanto contenute in norme direttamente applicabili all'ordinamento delle regioni, ma in quanto indicative di quelle esigenze rilevanti, volte a garantire il buon andamento dell'amministrazione, in conformita' a principi «che la stessa normativa statale puo' contribuire a enucleare e definire» (sentenza n. 126/2020) e alle quali la stessa Corte, nella citata sentenza n. 77/2020, ha invitato il legislatore regionale a conformarsi nell'esercizio della propria discrezionalita'.

Infine, per concludere sul punto e a definitiva conferma della fondatezza del rilievo di illegittimita' costituzionale delle norme in esame contenuto nel presente motivo, si evidenzia anche che, nel caso di specie, non appaiono sussistere, ne' si ravvisano nella legislazione regionale di riferimento, neanche particolari ragioni atte giustificare il suddetto prolungamento, in quanto volte a garantire sotto altro profilo il buon andamento dell'amministrazione regionale, analoghe a quelle ravvisate in altri casi dalla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 241/2018 e n. 126/2020) con riguardo alla materia in esame.

II - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 9 e 10, legge regionale Valle d'Aosta n. 35 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 2, lettere a) e b), legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta) e dell'art. 97 della Costituzione sotto altro profilo.

8. - Un'ulteriore profilo di illegittimita' delle disposizioniregionali in esame deve, altresi', individuarsi nell'effetto negativo che il prolungamento, oltre ogni ragionevole misura, dell'efficacia delle graduatorie in esse contemplate determina sul regime della mobilita' tra pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha consentito al personale assunto dagli enti locali e dalle regioni di fruire, senza vincoli di autorizzazione, della piu' ampia mobilita' verso le pubbliche amministrazioni, modificando all'uopo l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

E' evidente, dunque, che tale disposizione, la quale costituisce pacificamente espressione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex multis, sentenze n. 324/2010 e n. 68/2011), renda necessario il massimo livello di omogeneita' delle procedure di reclutamento del personale, che deve avvenire entro tempi ragionevolmente brevi rispetto al momento in cui e' stata svolta la selezione, affinche' la stessa risponda ai requisiti previsti dal quadro ordinamentale di riferimento.

Infatti, ove si ammettesse che l'accesso alla mobilita' sia consentito anche a personale selezionato secondo criteri difformi da quelli attualmente vigenti, come si e' visto, nella legislazione statale, in particolare senza garantire una verifica dell'attualita' della competenza culturale e professionale, equivalente a quelle assicurate da queste ultime, in virtu' del ricorso a un prolungamento eccessivo delle graduatorie concorsuali, si finirebbe, all'evidenza, col pregiudicare anche l'omogeneita' delle posizioni funzionali assegnate al personale dell'amministrazione a seguito delle procedure di mobilita'.

I predetti commi 9 e 10 dell'art. 5 in esame si pongono, pertanto, anche in contrasto con il citato art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' con le disposizioni contenute nell'art. 2, lettere a) e b) dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, eccedendo dalla competenza legislativa della regione ed operando in materia riservata alla competenza del legislatore statale in materia di ordinamento civile, in quanto incidenti sul regime delle procedure di mobilita' del personale della pubblica amministrazione.

La predetta disomogeneita' compromette, inoltre, per gli stessi motivi, anche il buon andamento dell'amministrazione, determinando, anche sotto tale diverso profilo, l'ulteriore illegittimita' costituzionale delle norme in esame, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

III - Illegittimita' costituzionale dell'art. 18 legge regionaleValle d'Aosta n. 35 del 2021, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione e dell'art. 2, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta)

9. - L'art. 18 della legge regionale n. 35/2021 introduce, in viasperimentale, per il triennio 2022/2024, una indennita' di attrattivita' regionale per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Tale indennita' integra, a far data dal 1° gennaio 2022, il trattamento economico nella misura mensile determinata, rispettivamente, in euro 800 e 350 lordo busta. La misura interviene nelle more della contrattazione integrativa aziendale che, come specificamente disposto dal comma 2 dell'articolo in esame, dovra' mantenere fermi gli importi fissati e prescindere dalle funzioni svolte dai beneficiari.

Le disposizioni contenute nel predetto articolo risultano, complessivamente, in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal momento che derogano al principio della contrattazione collettiva nella determinazione del trattamento economico di una circostanziata categoria di personale pubblico e pertanto violano, sotto questo profilo, l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva al legislatore statale la materia dell'ordinamento civile, eccedendo, altresi', dalla competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta, in violazione dell'art. 1, lettere a) e b), dello Statuto speciale.

10. - Si evidenzia, inoltre, che le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 costituiscono, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e rappresentano anche per le regioni a statuto speciale norme fondamentali di riforma economica-sociale della Repubblica, imponendosi, in quanto tali, al rispetto del legislatore della Regione autonoma.

Pertanto l'art. 18 in esame risulta ulteriormente illegittimo, per tale aspetto, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost. e dell'art. 2 dello Statuto speciale, in relazione ai citati articoli 40 e 45 decreto legislativo n. 165/2001.

11. - E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la fattispeciein esame e' chiaramente diversa da quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5/2022, allorche' ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 14 della legge regionale n. 8/2020 della stessa Regione autonoma Valle d'Aosta, in quanto espressione di competenze statutarie attinenti alla dimensione organizzativa della Regione stessa e degli enti locali.

Il citato art. 14, legge regionale n. 8/2020 prevedeva, infatti, l'attribuzione fino al 31 dicembre 2020 di «un'indennita' sanitaria valdostana» ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda sanitaria, allo scopo di rafforzare l'offerta sanitaria nel territorio «necessaria per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue conseguenze».

Si trattava, dunque, di una situazione eccezionale, determinata dalla pandemia, nel contesto delle misure organizzative adottate a tal fine e, per tale motivo, la Corte, ha ritenuto che l'eccezionalita' delle circostanze per far fronte alle quali la suddetta norma era stata adottata, rilevasse ai fini della valutazione delle disposizioni impugnate, per cui queste ultime, in tale prospettiva, dovessero ricondursi alla dimensione organizzativa della Regione e non alla materia dell'ordinamento civile.

Inoltre, il comma 2 del ridetto art. 14 aveva comunque valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva. poiche' aveva demandato alla concertazione con le organizzazioni sindacali l'individuazione del personale destinatario dell'indennita' e la quantificazione della stessa: previsione, quest'ultima, presa in considerazione dalla Consulta nella sentenza citata.

Al contrario, l'indennita' di cui all'art. 18, impugnato in questa sede, e' stata invece introdotta dalla Regione autonoma al dichiarato scopo di garantire l'erogazione dei LEA, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, a favore del personale sanitario medico e infermieristico operante nel territorio, fissandone altresi' gli importi pro-capite mensili, determinati, rispettivamente, in euro 800 ed euro 350 lordo busta. In questo caso, pertanto, l'indennita' non appare connessa alla situazione contingente ed eccezionale dell'emergenza sanitaria e, dunque, non si riconduce in alcun modo a misure organizzative della Regione, ma si presenta come misura introdotta per essere potenzialmente destinata a diventare «strutturale», presumibilmente in base agli effetti che, nel periodo 2022/2024, avra' prodotto nell'incrementare l'organico del personale sanitario nel territorio.

Il comma 4 dell'art. 18 stabilisce, infatti, che, al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024, l'assessore regionale competente in materia di sanita', sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, informi la Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della misura sul Sistema sanitario regionale, «al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica».

Si evidenzia, altresi', che la disposizione in parola determina anche gli importi dell'indennita', sostituendosi totalmente alla contrattazione collettiva, contrariamente a quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 8/2020.

12. - Anche alla luce di tali considerazioni risultano, pertanto, confermate le censure di illegittimita' costituzionale formulate nel presente ricorso avverso la norma regionale in questione.

P. Q. M.

Si conclude perche', in accoglimento del presente ricorso, codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 22 dicembre 2021, n. 35, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali».

Unitamente all'originale del presente ricorso notificato sara' depositata copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2022, con l'allegata relazione.

Roma, 28 febbraio 2022

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Del Gaizo