Sentenza n. 480 del 20 aprile 1988
N. 480 SENTENZA 20 - 27 aprile 1988.
Deposito in cancelleria: 27 aprile 1988.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 maggio 1988.
Pres. SAJA - Red. SAJA
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci Requisito per l'autorizzazione al suo esercizio - Conoscenza della lingua francese - Cessazione materia del contendere.
(Legge reg. Valle d'Aosta 24 marzo-4 maggio 1983).
(Cost., artt. 3 e 120).
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio 1983, avente per oggetto: " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72: ordina mento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 1983, depositato in cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1983;
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione;
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24 marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio. L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21 dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata da appositi esami.
Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.
La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun interesse alla sopravvivenza della legge impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone (lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco regionale professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali".
Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.
Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI.
Il direttore della cancelleria: MINELLI.