D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1972, n. 15

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

Art. 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:

a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;

b) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;

c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;

d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;

e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;

f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.

Art. 2

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici e dai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 3

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art. 4

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all'art. 1 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse e delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.

Art. 5

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alla province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia di cui al precedente art. 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 6

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo articolo 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.

Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.

Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20, in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.

Art. 7

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) la manutenzione delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

Art. 8

Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.

Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni.

Il Ministero della pubblica istruzione determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7, lettera e);

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vegliare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

l) preparare i dati per la statistica generale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgere entro termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 10

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.

Art. 11

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 8, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso.

La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente art. 7 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 9.

Nei casi di cui al secondo comma del medesimo art. 8 al successivo passaggio degli atti di ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 12

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 13

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 14

Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 7 loro delegate con il precedente art. 9, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

Art. 15

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il precedente art. 11, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 16, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 16

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute del conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, dell'art. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 17

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al presente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Art. 18

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle Regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della Regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

Art. 19

Entro due mesi dalla data di inizio dello esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgeranno le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

Art. 20

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 18 e 19 si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferito mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alle Regioni, presso cui ricoprano la carriera di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 21

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

(Omissis) (1).

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

Art. 22

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

c) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.280,8 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 23

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

Allegato 1

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO. (Omissis).

(1) Disciplina le riduzioni da apportare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.