D.Lgs. 21 dicembre 2016, n. 259
DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 gennaio 2017, n. 15
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico.
(Trasferimento di beni demaniali)
1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa.
2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.
3. Restano fermi i trasferimenti gia' disposti a favore della Regione Valle d'Aosta.
(Individuazione e consegna dei beni)
1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione.
3. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla regione.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne da' comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
(Adempimenti e titolarita' dei rapporti)
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.
3. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione o nei suoi confronti.
4. I proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione.
(Polizia idraulica e tutela delle acque dall'inquinamento)
1. La regione esercita per mezzo dei propri servizi tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico regionale, comprese quelle riguardanti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.
(Canoni)
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di canoni e sovracanoni per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.