D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 192
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 192
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n. 271
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria.
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e dagli internati nel territorio regionale svolte dall'Amministrazione penitenziaria, sono trasferite alla regione autonoma Valled'Aosta/Vallee d'Aoste.
1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:
a) medicina generale;
b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;
c) patologie infettive e terminali;
d) dipendenze patologiche;
e) salute mentale.
3. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e' garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.
1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina con legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite.
2. La legge regionale definisce le modalita' di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi e secondo i principi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
1. L'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati nel territorio regionale e' assicurata dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
2. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.