L. 23 dicembre 1992, n. 498
Legge 23 dicembre 1992, n. 498
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304
Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
(Omissis)
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. (…) (1)
3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanitą, presenta al Parlamento una relazioni sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992.
4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, č corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunitą economica europea (2).
(Omissis)
(1) Modifica la lett. i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(2) L'assegnazione statale prevista dal presente comma č ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma sarą abrogato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12.