D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 13
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.
(Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.
2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e' soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'articolo 2.
3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato puo' avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalita' definiti convenzionalmente con la regione.
4. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprieta' degli uffici stessi sono trasferiti in proprieta' alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione.
7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
(Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all'articolo 1, e' trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione.
2. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalita' stabilite dalle norme regionali.
3. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 fara' comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Attribuzioni delle risorse finanziarie)
1. I proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 1 affluiscono direttamente alla regione ad avvenuta consegna dei beni di cui all'articolo 1, comma 5.
2. Resta ferma l'attribuzione allo Stato dei proventi derivanti da operazioni svolte direttamente dalla sede centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero dagli operatori professionali di settore mediante utilizzo del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento.
3. La quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione e' incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' ai compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica.
4. La regione provvede alla riscossione dell'intero gettito della tassa automobilistica, all'accertamento, al recupero e ai rimborsi delle tasse automobilistiche, nonche' all'applicazione delle sanzioni e al contenzioso amministrativo relativi alle tasse medesime. La regione riversa allo Stato la quota ad esso spettante, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.