D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118, e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statale alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;
b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
c) l'addestramento professionale degli artigiani;
d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706;
e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.
Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;
f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.
Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:
1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;
2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;
3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;
4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).
Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salvo una aliquota da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, ed una aliquota di quello addetto agli uffici centrali, rapportata alle esigenze delle regioni, saranno trasferiti alle regioni nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate.
Con l'osservanza delle norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili, oppure di quelle che saranno all'uopo emanate entro il 30 giugno 1972, il restante personale degli uffici centrali sarà trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri organismi pubblici anche in relazione all'eventuale attribuzione a questi ultimi di compiti inerenti all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8.
Il personale degli enti di cui al presente articolo conserverà integralmente la posizione giuridico-economica acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di provenienza.
Qualora, all'atto del trasferimento, non siano in vigore i rispettivi regolamenti organici, sarà provveduto preventivamente, con deliberazioni commissariali, soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, all'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto.
Con le stesse deliberazioni, in relazione alle esigenze delle attività addestrative degli enti, si procederà alla sistemazione del personale assunto a tempo determinato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dei predetti enti e destinati alle attività di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle regioni nel cui territorio essi sono situati.
I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alle regioni del patrimonio degli enti suddetti, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreti del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti stessi, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1972.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio di ciascuna regione:
a) nomina del Consiglio di amministrazione nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, sostituendosi i membri designati dagli organi dello Stato con quelli designati dagli organi regionali;
b) approvazione dei piani annuali di attività, di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 dei decreti presidenziali istitutivi, che non comportino maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato nell'anno precedente;
c) programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato, con l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità;
d) proposta di ripartizione dei finanziamenti da destinare a spese in conto capitale, per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche.
Le regioni possono avvalersi, per l'attività di loro competenza, delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato, provvedendo all'occorrente finanziamento.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione nella materia dell'istruzione artigiana e professionale.
Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi statali in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei Revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei Collegi stessi in relazione alla permanenza negli Enti di interessi finanziari dello Stato.
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, relative alla materia dell'istruzione artigiana e professionale attualmente esercitate.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
a) alla disciplina dell'attribuzione delle qualifiche professionali ai fini del collocamento;
b) alla vigilanza ai fini dell'osservanza della legislazione sociale;
c) alla disciplina del rapporto giuridico di apprendistato;
d) ai rapporti e convenzioni internazionali; coordinamento, ai fini della presentazione al fondo sociale europeo, delle richieste di contributo per il rimborso delle spese erogate dalle singole regioni per la rieducazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 19 e seguenti del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea concernente il Fondo sociale europeo modificato dai regolamenti n. 47/63/C.E.E. e n. 37/67/C.E.E.;
e) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
f) alla predisposizione, all'assistenza tecnica ed al finanziamento, mediante l'erogazione di contributi alle regioni interessate e d'intesa con esse, di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della regione;
g) alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno.
Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore. Essi altresì, sentite le regioni interessate, svolgono attività per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
I programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicati al Ministro competente ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato prima della data di trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme richieste.
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, o comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati ed operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il Consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14.
La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle Amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 15, si considera di diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli, sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
A decorrere dal 1° luglio 1972 il contributo dello Stato a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", di cui all'art. 62, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, viene ridotto in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo I ed in corrispondenza alla riduzione che, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene apportata con il successivo art. 18, a decorrere dalla medesima data, allo stanziamento del capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
A partire dalla medesima data del 1° luglio 1972, il settantacinque per cento delle altre disponibilità finanziarie del fondo predetto, ivi compreso il contributo a carico della Cassa unica assegni familiari, assegnato alle regioni e verrà annualmente ripartito fra le regioni stesse con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base ai seguenti parametri:
1) volume dell'attività di formazione professionale svolta e finanziata ai sensi del presente comma nell'anno precedente per il quaranta per cento;
2) tasso di disoccupazione per il dieci per cento;
3) tasso di abbandono della scuola dell'obbligo e del primo biennio della scuola secondaria superiore per il dieci per cento;
4) tasso di espulsione della mano d'opera dell'attività agricola per il dieci per cento;
5) tasso di migrazione interna interregionale e di emigrazione per il dieci per cento;
6) reddito medio pro-capite e popolazione residente per il venti per cento. Questo parametro viene determinato in base al dato risultante dal prodotto del reciproco del reddito pro-capite per il numero degli abitanti residenti. Fino a quando non sia disponibile il dato del reddito medio pro-capite sarà utilizzato il carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito di cui al punto c) della lettera C) del quarto comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I parametri di cui al precedente comma saranno soggetti a revisione ogni quinquennio onde adeguarli alle nuove situazioni. La revisione sarà effettuata d'intesa con le regioni. La determinazione delle somme spettanti alle singole regioni verrà fatta in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun parametro.
Al versamento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del precedente comma, provvederà il Ministro per il lavoro e della previdenza sociale mediante l'emissione di ordini di pagamento di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17.
Alla ripartizione della quota delle disponibilità del fondo per l'addestramento professionale assegnata alle regioni ai sensi del precedente secondo comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale fino a quando lo Stato debba provvedere allo svolgimento in ciascuna delle regioni medesime delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Entro il 31 dicembre 1972 sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, al riordinamento del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nonché alla costituzione di apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, per lo svolgimento di funzioni statali residue, finanziate anche con il fondo predetto, ivi comprese quelle di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto.
Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
OMISSIS