Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8 - Testo storico

Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8

Bollettino ufficiale regionale 12 12 1995 n. 55

Modificazioni al regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia).

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia) è sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi è disposta dalla Giunta regionale, sulla base dei rispettivi atti tecnici, con propria deliberazione; tale provvedimento deliberativo deve essere debitamente motivato e prevedere il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l'importo di 70.000 ECU, al netto da imposte, per le provviste ed i servizi, e l'importo di 200.000 ECU, al netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento".

2. Il comma 3 dell'art. 1 del regolam. reg. 2/1994 è abrogato.

Art. 2

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"a) lavori di riparazione, manutenzione, adattamento e ristrutturazione degli stabili e degli impianti regionali o in manutenzione regionale, nonché i relativi lavori di costruzione limitatamente alle opere accessorie e di allacciamento alle reti tecnologiche e di urbanizzazione;".

2. La lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"c) lavori di rafforzamento, di concatenazione, di demolizione di fabbricati e di opere e manufatti di protezione e sostegno, nonché di sgombero dei materiali rovinati o demoliti;".

3. La lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"e) lavori straordinari di sgombero della neve o di valanghe su strade in manutenzione regionale ed, eccezionalmente, su strade comunali;".

4. La lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"f) lavori di sgombero di materiale, di consolidamento, di protezione, di sostegno e di riparazione di danni verificatisi sulle strade, lungo le aste torrentizie e fluviali, per il ripristino della viabilità, per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni;".

5. La lett. g) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"g) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di verifica e controllo tecnico di strade, manufatti stradali e relativi impianti, di opere idrauliche, di opere igieniche, nonché dei relativi lavori di costruzione di limitata importanza;".

6. La lett. h) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"h) lavori a completamento di altri già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro, comportanti la prevalenza di impiego di manovalanza, utilizzabili, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale;".

7. La lett. l) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"l) lavori di restauro e di ristrutturazione di monumenti e di edifici d'interesse storico, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi;".

8. La lett. n) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"n) lavori, provviste e servizi, che per loro natura possono eseguirsi in economia, quando siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara, e non possa esserne differita l'esecuzione;".

9. La lett. p) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"p) acquisto, ed eventuale posa in opera, di materiali, oggetti, attrezzature e relativi ricoveri, necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti dal presente regolamento;".

10. La lett. t) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"t) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall'Amministrazione regionale per fini istituzionali;".

11. La lett. z) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"z) acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente dell'Amministrazione o di indumenti prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio;".

12. La lett. aa) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"aa) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e d'opera, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese, nei casi in cui si verifichino necessità straordinarie o urgenti, le macchine per scrivere, per calcolo, meccanografiche, per riproduzione, per elaborazione, trattamento e trasmissione dati e i connessi programmi informatici, materiali e attrezzature accessorie, nonché telefoniche anche di uso comune;".

13. La lett. ee) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"ee) lavori di traduzione, interpretazione, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia da affidare a esperti, enti o imprese commerciali, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;".

14. La lett. ff) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"ff) lavori di stampa, tipografia, litografia, microfilmatura qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;".

15. La lett. ii) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"ii) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;".

16. La lett. nn) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"nn) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli e manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche e sportive;".

17. La lett. qq) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"qq) spese varie non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di 5.000 ECU, al netto da imposte;".

18. Dopo la lett. rr) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 sono aggiunte le seguenti:

"ss) servizio di sgombero neve, per periodi temporali limitati, su strade in manutenzione regionale e, in via straordinaria, su strade comunali;

tt) servizi di rilevazione dati".

Art. 3

1. L'art. 4 del regolam. reg. 2/1994 è abrogato.

Art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

"1. In casi di particolare urgenza possono essere iniziati in economia, in attesa della regolare deliberazione di autorizzazione, lavori urgenti ed indifferibili elencati all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e), f), i) e l); l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori deve risultare da una relazione tecnica che descriva i guasti, i deterioramenti ed i ritrovamenti e le loro conseguenze, le cause che li hanno prodotti ed i lavori necessari per ripararli e ripristinarli. Tale relazione tecnica, compilata dal tecnico regionale dell'Assessorato competente e vistata dal dirigente del relativo Servizio viene inoltrata urgentemente, con una perizia estimativa anche sommaria, alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento dei lavori urgenti intrapresi.".

Art. 5

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolam. reg. 2/1994 dopo le parole "eventuali perizie suppletive" sono inserite le seguenti: ", il cui importo non deve eccedere il venti per cento di quello originario,".

Art. 6

1. L'art. 7 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Modalità di esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia)

1. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) per convenzione;

c) per cottimo fiduciario;

d) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a convenzione o a cottimo fiduciario.

2. I lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore sono eseguiti in amministrazione diretta; in questo caso il competente Assessorato si procura direttamente ed impiega gli operai, i mezzi d'opera e quanto occorre all'esecuzione dei lavori e fissa le retribuzioni degli operai ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto, degli altri mezzi d'opera e delle forniture occorrenti. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, a mezzo di buono d'ordine, a condizione che la spesa non superi i 5.000 ECU, al netto dell'imposta.

3. I lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese sono eseguiti per convenzione o a cottimo fiduciario; in questi casi l'Assessorato competente stabilisce convenzioni e accordi con imprese di fiducia, e alle migliori condizioni, tanto per i lavori che per le somministrazioni.

4. I lavori, le provviste ed i servizi possono essere eseguiti per convenzione sino ad un importo di 50.000 ECU al netto da imposte. Le convenzioni devono precisare:

a) l'elenco e la descrizione dei lavori e delle provviste;

b) il costo della prestazione;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni;

d) le modalità di pagamento su presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal competente Dirigente;

e) la facoltà dell'Amministrazione di rescindere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati i patti e gli obblighi assunti.

5. I contratti di cottimo fiduciario devono precisare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari a misura e/o a corpo;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e il termine per ultimarli;

d) le modalità di pagamento;

e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà, che si riserva l'Amministrazione, di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti i patti e gli obblighi assunti.".

Art. 7

1. L'art. 8 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Preventivi)

1. I preventivi necessari per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia devono richiedersi per le convenzioni ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, per i cottimi fiduciari ad almeno cinque persone o ditte.

2. E' ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona od impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di imperiosa urgenza o per la specialità dei lavori, delle provviste e dei servizi, ovvero per importi non superiori ai 5.000 ECU al netto da imposte.

3. I preventivi di cui al comma 1 devono essere conservati agli atti.

Art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese in economia, che riguardano unicamente provviste ed acquisti di qualsiasi natura ed i lavori eseguiti per convenzione, sono pagate direttamente a coloro che hanno provveduto alle somministrazioni ed ai lavori, mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul cassiere regionale in base alle note e fatture di spesa vistate dal responsabile dell'ufficio e dall'Assessore competente e liquidate con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 9

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 11 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

"b) se eseguiti in base a convenzioni, di importo maggiore a 5.000 ECU al netto di imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità;".

2. Dopo la lett. b) del comma 1 dell'art. 11 del regolam. reg. 2/1994 è aggiunta la seguente:

"c) se eseguiti in base a cottimi fiduciari, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.".