Regolamento regionale 29 gennaio 1988, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 29 gennaio 1988, n. 2

Bollettino Ufficiale 04 03 1988 n. 4, SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.

Ulteriori norme regolamentari per l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85: "Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali".

(B.U. 25 febbraio 1988, n. 4, s.s. 25 febbraio 1988, n. 4)

Art. 1

1. In applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85: "Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali", sono concessi contributi nelle spese per l'installazione di ascensori delle misure previste dalla vigente normativa oppure di altri sistemi atti al superamento di dislivelli, alle cooperative edilizie che costruiscano nuovi alloggi di abitazione e alle cooperative medesime per edifici già esistenti.

Art. 2

1. I contributi sono stabiliti nella misura massima del 25% dei costi degli apparati escluse quelli per gli adattamenti edili.

Art. 3

1. Per la presentazione della domanda, la sua istruttoria e per la liquidazione del contributo valgono le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e nei commi 1 e 4 dell'art. 2 del regolamento regionale 1° dicembre 1986, n. 2.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal presidente della cooperativa.

Art. 4

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono ammesse alla concessione delle agevolazioni finanziarie le cooperative che abbiano inoltrato la relativa domanda nel corso dell'anno 1987.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.