Regolamento regionale 8 maggio 2000, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 8 maggio 2000, n. 2

Bollettino ufficiale regionale 16 05 2000 n. 22

Modifiche al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)). Abrogazione del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), già modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2, è sostituito dal seguente:

"2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 4)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del regolam. reg. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"5. La sanzione per l'omesso o il ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2 è determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Alle sanzioni si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori, calcolati nelle misure di legge, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5)

  1. L'articolo 5 del regolam. reg. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT)

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento, possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) gestione diretta;

b) gestione nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997;

c) affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.".

Art. 4

(Modifica all'articolo 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del regolam. reg. 7/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o il compenso stabilito tra le parti, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie).".

Art. 5

(Modifica all'articolo 12)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del regolam. reg. 7/1998 è aggiunto il seguente:

"5bis. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.".

Art. 6

(Abrogazione)

1. Il regolam. reg. 2/1999 è abrogato.