Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 99 - Testo storico

Legge regionale n. 99 del 18 12 1987

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 23, concernente l'adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta.

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 600.000.000 per l'abbattimento del tasso d'interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il Consorzio Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23.

2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci è subordinata al versamento della quota di iscrizione al Consorzio.

3. Gli aderenti al Consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto Consorzio nell'anno 1987, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'articolo 1.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 600.000.000 per l'anno 1987, graverà sul capitolo 36670 del bilancio preventivo della Regione per l'anno stesso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante accertamento di maggiori entrate di lire 600.000.000 sul cap¿ 00300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 per tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

" Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent

L. 600.000.000

Parte Spesa

" Cap. 36670 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli Artigiani della Valle d'Aosta

L. 600.000.000

- LR 16 giugno 1978, n. 23

- LR 19 giugno 1984, n. 25

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.