Legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97 - Testo storico

Legge regionale n. 97 del 02 12 1987

Modificazione della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, modificata con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni

(B.U. 18 dicembre 1987, n. 22, 2° S.S. al n. 23 del 10 dicembre 1987)

Art. 1

(Finanziamenti alle imprese)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.

Art. 2

(Validitą dei progetti)

1. La validitą dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, č prorogata al 31 dicembre 1988.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per l'applicazione della presente legge č autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 per l'anno 1988.

2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1988 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:

per Lire 1.000.000.000 al cap. 22704

per Lire 400.000.000 al cap. 35602

per Lire 1.000.000.000 al cap. 36475

per Lire 200.000.000 al cap. 36477

per Lire 400.000.000 al cap. 36705

3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per Lire 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.02. " Sanitą - Strutture sanitarie " del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.