Legge regionale 26 novembre 1987, n. 96 - Testo storico

Legge regionale n. 96 del 26 11 1987

Aumento, limitatamente all'anno 1987, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(B.U. 18 dicembre 1987, n. 22, 2° S.S. al n. 23 del 10 dicembre 1987)

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti č autorizzata per l'anno 1987 l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 33700 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987 e a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso č aumentato di lire 5.000.000.000.

3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) - Settore 2 - Sviluppo economico - della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 5.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 33700: " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame "

lr 28 giugno 1962 n. 13

lr 30 agosto 1970 n. 24

lr 31 maggio 1979 n. 31

lr 19 aprile 1985 n. 13

L. 5.000.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.