Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95 - Testo storico

Legge regionale n. 95 del 24 12 1982

Bollettino ufficiale 27 12 1982 n. 20

Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

Art. 1

In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell’ambiente agricolo-montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende silvo-pastorali.

Art. 2

Il premio di cui all’articolo precedente non è concedibile ai conduttori di aziende aventi superficie agraria utilizzabile superiore ad ettari tre o che comunque beneficiano della indennità compensativa prevista da altri provvedimenti legislativi comunitari, statali e regionali. Il premio, in ogni caso, non è cumulabile con qualsiasi analogo beneficio concesso dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Art. 3

Il premio annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadono nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura è stabilito nelle misure indicate nella tabella seguente:

- Qualità Coltura: Prato stabile, prato artificiale, prato arborato

Importo premio annuo per Ha. 75.000;

- Qualità coltura: Pascolo

Importo premio annuo per Ha. 4.000;

- Qualità coltura: Vigneto e frutteto specializzati

Importo premio annuo per Ha. 75.000;

nota: fino ad un massimo di 1 ettaro per ogni azienda beneficiaria;

- Qualità coltura: Seminativo semplice e arborato e altre colture diverse da quelle suindicate

Importo premio annuo per Ha. 40.000.

In ogni caso l’ammontare complessivo del premio annuo per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non può superare la somma di Lire 225.000.

Art. 4

Le aziende agricole di cui all’articolo 1) devono possedere un minimo di organizzazione aziendale, una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati si devono impegnare a coltivare i terreni per almeno un quinquennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

Art. 5

La presente legge è adottata per la durata di anni uno. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 500.000.000, graverà sul capitolo 28200 del bilancio della Regione per l’anno 1982.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di Lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali-Spese correnti).

Art. 6

Al Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 500.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente

Programma 2.2.1.06 - Difesa del suolo.

Cap. 28200 Premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo - montano alla difesa del suolo.

LR 11 ottobre 1978, n. 50

LR 24 dicembre 1982, n. 95 L. 500.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.