Legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 - Testo storico

Legge regionale n. 94 del 26 11 1987

Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattivitą ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici.

(B.U. 18 dicembre 1987, n. 22, 2° S.S. al n. 23 del 10 dicembre 1987)

Art. 1

(Generalitą )

1. La Regione interviene direttamente, mediante l'istituzione di una rete di rilevamento della radioattivitą ambientale, dell'inquinamento atmosferico e la raccolta di dati climatologici, nella realizzazione dei servizi tecnici atti a salvaguardare l'incolumitą delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dai fenomeni di alterazione dell'ambiente.

Art. 2

(Rete di rilevamento)

1. Allo scopo di controllare la situazione ambientale, segnalando eventuali fenomeni di inquinamento, viene predisposto, in via permanente, un sistema automatico di verifica dei livelli di inquinamento ambientale.

2. Il sistema di prelievo di campioni, di rilevamento e acquisizione dei dati č organizzato in stazioni distribuite in localitą significative del territorio regionale.

Art. 3

(Trasmissione dati)

1. I dati rilevati dalle unitą periferiche vengono automaticamente e periodicamente trasmessi a mezzo vettori radio ad una unitą centrale ove sono raccolti, elaborati ed archiviati. 2. I dati ricevuti sono messi a disposizione principalmente degli enti o organismi interessati ed in particolare: del laboratorio di analisi dell'Unitą Sanitaria Locale, del servizio selvicoltura difesa e gestione del patrimonio forestale e dell'ufficio meteorologico regionale.

3. I dati rilevati dalle stazioni saranno oggetto, ai fini statistici, di periodiche pubblicazioni ed i tabulati saranno inviati agli organismi maggiormente interessati.

Art. 4

(Servizi di gestione)

1. La Regione individua l'idoneo servizio regionale incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni, della strumentalizzazione e dei vettori - radio e, in particolare, della raccolta dei dati.

Art. 5

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti amministrativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6

(Disposizione finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 300.000.000 per il 1987 e in L. 1.500.000.000 per il 1988 graverą sul capitolo di nuova istituzione n. 29850 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno successivo.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1987 mediante riduzione di L. 300.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo a " Interventi di recupero della zona del Checruit in Comune di Courmayeur "; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 2.700.000.000; per l'anno 1988 mediante utilizzo per L. 1.500.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

Art. 7

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) "

L. 300.000.000

in aumento

Settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

Programma 2.2.1.09: Forniture ed altre opere igieniche

Cap. 29850 (di nuova istituzione)

codificazione: 2.1.2.1.0.3.08.16.04

" Spese per l'istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattivitą ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici ". Legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 L. 300.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.