Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 93 - Testo storico

Legge regionale n. 93 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Contributi alle comunità montane nelle spese di investimento. Adeguamento dello stanziamento previsto dalla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

Art. 1

Per l’anno 1983 i fondi per le spese di investimento delle Comunità Montane, previsti in lire 100.000.000 dall’articolo 23 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, sono aumentati a lire 550.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ammontante a lire 550.000.000, graverà sul capitolo 22715 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante integrazione dello stanziamento di 100.000.000 previsto dal capitolo 22715 col prelievo della somma di lire 450.000.000 dal capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 450.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22715 " Contributi per interventi, iniziative ed opere di interesse delle Comunità Montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102

- LR 5 aprile 1973, n. 13 L. 450.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.