Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 91 - Testo storico

Legge regionale n. 91 del 27 12 1989

Bollettino ufficiale 9 1 1990 n. 2

Rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, recante costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia.

Art. 1

1. Il fondo di rotazione costituito con legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, è incrementato dalla somma di Lire 30 miliardi da destinare ad un piano di finanziamento straordinario per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge stessa relativi a domande presentate anteriormente alla data del 30 giugno 1989.

Art. 2

1. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1, si provvede mediante riduzione sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989;

a) Cap. 50650 (Quota interessi per ammortamento mutui da contrarre per lire 9.250 milioni);

b) Cap. 50700 (Quota capitale per ammortamento mutui da contrarre per lire 1.250 milioni);

c) Cap. 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento) per lire 19.500 milioni a valere sulle residue disponibilità degli interventi previsti nell’allegato n. 8 del bilancio medesimo concernenti:

1) " Sottoscrizione di capitale sociale della FINAOSTA SpA (Lire 8 miliardi) ";

2) " Aumento del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale (lire 9,5 miliardi) ";

3) "Interventi per la ricostruzione dell’impianto funiviario regionale Buisson - Chamois (lire 2 miliardi) ".

Sui suddetti interventi non risulta quindi più disponibile alcuna somma.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni nella parte Spesa:

Variazioni in diminuzione

Cap. 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " L. 9.250.000.000

Cap. 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " L. 1.250.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 19.500.000.000

Totale in diminuzione L. 30.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 25355 "Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia " L. 30.000.000.000

Totale in aumento L. 30.000.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.