Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 - Testo storico

Legge regionale n. 91 del 15 12 1982

Bollettino ufficiale 24 12 1982 n. 19

Norme concernenti il collegio dei revisori dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Art. 1

Istituzione del collegio dei revisori dell’USL.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è istituito il collegio dei revisori dei conti dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Art. 2

Nomina e composizione del collegio dei revisori

Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno eletto dall’assemblea generale dell’Unità sanitaria locale ed uno nominato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente.

I membri eletti debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d’Aosta, eleggibili a consiglieri comunali ed essere esperti in materia contabile - amministrativa.

Il Collegio dura in carica quanto l’assemblea generale dell’Unità sanitaria locale ed esercita le proprie funzioni fino alla rinnovazione.

I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall’organo che l’ha espresso.

Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza di tutti i suoi membri.

Art. 3

Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall’ufficio:

- coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a Consigliere comunale;

- coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell’amministrazione dell’Unità sanitaria locale l’ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell’ufficio di direzione, oppure che coprano posti nell’istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell’Unità sanitaria locale;

- i membri dell’assemblea generale e del comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale;

- coloro che abbiano un rapporto di impiego o convenzionale con l’Unità sanitaria locale;

- i membri della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

- i fornitori dell’Unità sanitaria locale;

- gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolga in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell’ambito dell’Unità sanitaria locale;

- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l’attività della Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 4

Compiti del collegio dei revisori.

Al collegio dei revisori dei conti spetta:

- vigilare sulla gestione finanziaria dell’Unità sanitaria locale;

- esaminare i conti consuntivi e redigere una propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;

- accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

- effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta all’anno, riscontri sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Sui risultati dell’attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce alla Regione ed all’assemblea generale dell’Unità sanitaria locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

Il collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui all’articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile dell’Unità sanitaria locale da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

Art. 5

Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell’assemblea generale e del comitato di gestione della Unità sanitaria locale.

Al Presidente e ai componenti del collegio, per ogni giornata di seduta, è dovuto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per il Presidente ed i componenti della Commissione regionale di controllo, istituita con legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.

Ai componenti del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Alla relativa spesa, prevista in lire 12 milioni annui circa, farà fronte l’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, mediante imputazione al capitolo di spesa " Indennità e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali " dei suoi bilanci di previsione annuali.

Art. 6

Dichiarazione d’urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.