Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 - Testo storico
Legge regionale n. 9 del 23 02 1993
Bollettino ufficiale 2 3 1993 n. 10
Istituzione dell’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche.
(Finalità e istituzione)
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta istituisce l’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche quale strumento per la raccolta sistematica dei dati sulle forniture e sui lavori affidati dalle pubbliche amministrazioni e per la loro pubblicità.
2. L’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche viene istituito nell’ambito del Servizio affari generali e interventi diretti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
(Funzioni dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni svolge le seguenti funzioni:
a) raccolta da tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti ivi comprese le società a prevalente capitale pubblico dei dati sulle forniture e sui lavori da essi affidati;
b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati informatica;
c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche.
(Comunicazioni all’Osservatorio)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante " Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pubbliche ", tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale le informazioni sulle forniture e sui lavori da essi affidati secondo modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.
(Notiziario regionale degli appalti e concessioni)
1. Il notiziario regionale degli appalti e concessioni, pubblicato semestralmente ai sensi dell’articolo 8 della legge 80/1987, riporta i dati relativi:
a) alle gare d’appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d’asta non risulti inferiore ai centocinquanta milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;
b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l’indicazione delle loro caratteristiche;
c) agli appalti, gli eventuali subappalti e le concessioni ultimate nei sei mesi precedenti la pubblicazione, indicando per ciascun lavoro e fornitura l’importo contrattuale, l’ammontare delle perizie di variante e suppletive, l’importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze; i premi di accelerazione corrisposti.
2. Il notiziario regionale è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.
(Istituzione della banca dati informatica)
1. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni pubbliche viene istituita presso l’Osservatorio regionale una banca dati informatica. Questa è collegata in rete con tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 4 e 5, valutati nell’anno 1993 in complessive lire 40.000.000, graveranno sul capitolo n. 49305 (di nuova istituzione) " Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche e della relativa banca dati informatica " del bilancio di previsione per l’anno in corso.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio concernente: A - Area istituzionale - 1 - funzionamento - 1.2 " Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche.
3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno determinati, a decorrere dal 1994, con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".
(Variazione di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 40.000.000
b) in aumento:
programma regionale 1.3.
codificazione 1.1.1.4.1.2.10.15.06
Cap. 49305 (di nuova istituzione)
" Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche e della relativa banca dati informatica.
Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 9 " lire 40.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.