Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.

(B.U. 24 marzo 1992, n. 13).

Art. 1

(Finalità )

1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2

(Ambiti di applicazione della legge)

1. Le aree di cui all'articolo 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici.

2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma uno possono essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche, a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération international de ski (FIS); in tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al pubblico per l'intera durata della competizione e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

Art. 3

(Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo)

1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.

2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente " Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ", devono essere compatibili con tale normativa.

3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:

a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;

b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.

4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.

5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;

b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:

1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;

2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;

3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;

4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;

5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;

6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;

7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.);

8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);

c) sezioni trasversali;

d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;

e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;

f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;

g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);

2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);

3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);

4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;

5) proposta motivata di classificazione della pista;

h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.

6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6, per il prescritto parere.

7. Acquisito il parere di cui al comma sei, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista.

Art. 4

(Segnaletica delle piste)

1. Le piste classificate a norma dell'articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. La segnaletica di cui al comma uno, da realizzarsi in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della stessa.

3. Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi principale alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma uno dell'articolo 8.

Art. 5

(Elenco regionale delle piste)

1. Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma uno sono in particolare indicate:

a) generalità del gestore della pista;

b) classificazione della pista;

c) generalità del direttore delle piste.

Art. 6

(Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci)

1. Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.

2. Fanno parte della Commissione:

a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;

b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;

d) un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune;

f) un rappresentante dell'Unione valdostana guide d'alta montagna (UVGAM), o suo delegato;

g) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS), o suo delegato;

h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo delegato.

3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

4. L'Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma due.

5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma cinque dell'articolo 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.

7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

8. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Art. 7

(Compiti della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci)

1. La Commissione tecnico - consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 3 e dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:

a) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;

b) la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all'articolo 4;

c) le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista.

Art. 8

(Gestore di pista)

1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all'articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:

a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;

b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all'articolo 4;

c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste;

d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell'articolo 5;

e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c), del comma uno dell'articolo 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma due dell'articolo 2.

Art. 9

(Direttore delle piste)

1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma uno dell'articolo 8, sono demandati i seguenti compiti:

a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;

b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all'articolo 10, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.

Art. 10

(Commissione locale valanghe)

1. Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.

2. La Commissione di cui al comma uno è così composta:

a) un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;

b) una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;

c) un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.

3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.

4. Il parere di cui al comma uno, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall'Assessore regionale del turismo, sport e beni culturali.

Art. 11

(Comportamento dello sciatore e accessi di servizio)

1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.

2. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.

3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.

Art. 12

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai Comuni e al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo,

sport e beni culturali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

3. per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente " Modifiche al sistema penale ".

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l'elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste.

2. I soggetti di cui al comma uno devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi dell'articolo 3.

3. La comunicazione di cui al comma uno è condizione per l'esercizio e l'apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all'avvenuto rilascio del provvedimento di classificazione.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione del comma otto dell'articolo 6, previsto in annue lire 4.000.000 grava sull'istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

2. Alla copertura dell'onere annuo di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/ 1994 (cod. D. 4.2.1.).

3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 4.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.2.12.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.

Cap. 64825 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci" lire 4.000.000

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A

Requisiti tecnici e classificazione delle piste - articolo 3

1) Requisiti comuni

Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:

- sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;

- sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

- sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;

- presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura

al pubblico, una situazione di pericolo;

- sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;

- in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello

di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza

prima di impegnare l'attraversamento.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

2) Requisiti delle piste di sci da discesa

Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:

- hanno dimensioni correlata alla portata degli impianti serventi;

- hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della discesa stessa e comunque non inferiore a metri 15;

- possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati;

- se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;

- presentano un franco verticale libero, che in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari (ed. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente segnalati;

- la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente segnalata e avvenire in settore che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

3) Classificazione delle piste di sci da discesa

Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu)

pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25 percento, fatta eccezione per brevi tratti;

b) pista di media difficoltà (segnala in rosso)

pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40 percento, fatta eccezione per brevi tratti;

c) pista difficile (segnata in nero)

pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle

piste segnate in rosso.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

4) Requisiti delle piste di sci da fondo

Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti: - salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia

per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;

- salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;

- salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva

di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;

- presentano un franco verticale libero, che in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;

- la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che consentono l'eventuale agevole arresto dello sciatore;

- onde garantire la varietà e l'apprezzabilità del percorso, ai tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi

tratti pianeggianti.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

5) Classificazione delle piste di sci da fondo

Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu)

- praticabile da sciatori principianti;

- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno costante;

- avente pendenza longitudinale non superiore al 10 percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

- avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;

- avente dislivello massimo mediamente non superiore

a 40 metri per ogni chilometro di pista;

- avente sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;

- avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali curve, molto strette, salite ripide

o lunghe comportanti una certa padronanza delle

tecniche di sciata e superabili da non novizio solo con passo a scaletta, discese ripide e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)

- praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo;

- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport con certo impegno; - avente pendenza longitudinale non superiore al 20 percento

fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto; - avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;

- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;

- avente sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

- avente tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile (segnata in nero)

- praticabile da sciatori esperti;

- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una buona padronanza delle tecniche sciistiche;

- avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

- avente dislivello massimo anche superiore ai limiti

fissati per le piste medie e facili;

- avente sezione che può presentare pendenza trasversale;

- avente tracciato che presenta un adeguato numero di

passaggi impegnativi.