Legge regionale 27 marzo 1991, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 27 03 1991

Bollettino ufficiale 2 4 1991 n. 14

Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, concernente: Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d’Aosta.

Art. 1

1. L’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

" articolo 3 - Attribuzione all’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

1. Al fine di una gestione della legge che, nell’ambito delle indicazioni stabilite nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, consenta l’istituzione e la gestione dei cantieri di lavori a livello regionale, sono attribuite all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:

a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all’approvazione dei progetti di intervento;

b) alla priorità degli enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche;

c) al conseguente rilascio, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all’apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei Comuni, o loro Consorzi, e nelle Comunità montane;

d) all’entità, previa deliberazione della Giunta regionale, dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;

e) alla gestione ed al controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate ".

Art. 2

1. Il comma due dell’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

" 2. Il Consiglio regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva il

piano per l’istituzione dei cantieri di lavoro per i fini e secondo il criterio di cui al comma uno ".

Art. 3

1. L’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

" articolo 5 - Presentazione domande e finanziamento.

1. I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità montane che intendono realizzare i cantieri di lavoro presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda all’Assessorato regionale dei lavori pubblici con allegato il progetto di intervento di cui all’articolo 6.

2. L’Assessore regionale ai lavori pubblici, verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, e sulla base della congruità e conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, approva i progetti di intervento.

3. Il finanziamento complessivo della spesa per i progetti di intervento approvati ai sensi del comma due viene determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l’anno successivo a quello della presentazione delle domande.

4. La Giunta regionale con deliberazione di cui alla lettera c) dell’articolo 3 provvede all’impegno di spesa per la

gestione dei cantieri di lavoro ".

Art. 4

1. L’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituito:

" articolo 6 - Contenuto del progetto.

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma uno dell’articolo 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazione nell’area territorialmente di competenza dell’ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli elementi tecnico - progettuali ed amministrativi;

c) il numero dei disoccupato che si intende utilizzare, non superiore alle quindici unità, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

d) la durata del progetto, o dei progetti, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) gli oneri distinti in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi.

2. Qualora le opere che si intendono realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l’ente richiedente deve dare atto, in sede di domanda, dell’avvenuta acquisizione degli stessi.

3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non superiore a tremilaseicento giornate lavorative; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, i relativi prolungamenti potranno essere concessi a seguito di una successiva richiesta da effettuarsi per l’anno successivo con le modalità previste dalla presente legge ".

Art. 5

1. La lettera b) del comma due dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è così sostituita:

" b) per il personale istruttore e vice - istruttore secondo la vigente normativa statale disciplinante la previdenza e

mezzo dell’INPS e dell’INAIL ".

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.