Legge regionale 11 aprile 1984, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 11 04 1984

Bollettino ufficiale 7 5 1984 n. 3

Rideterminazione dell’assegno integrativo di natalitą alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attivitą commerciali.

Art. 1

Con decorrenza dal primo gennaio 1984, l’assegno integrativo regionale, una tantum, di natalitą di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 27, č rideterminato nella misura di lire duencentocinquantamila.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in lire dieci milioni annue, graveranno sul capitolo 41350 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 29 e successive modificazioni.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d’Aosta.