Legge regionale 22 marzo 1983, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 22 03 1983

Bollettino ufficiale 6 4 1983 n. 5

Proroga al 31 dicembre 1983 dell’applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

Art. 1

L’applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, č prorogata a tutto il 31 dicembre 1983 e l’ammontare dello stanziamento annuo previsto all’articolo 6 della legge medesima č elevato, con riferimento all’esercizio 1983, a Lire 400 milioni.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, previsto in Lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " - spese di investimento), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37585 Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche L. 400.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.