Legge regionale 14 maggio 1982, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 14 05 1982

Bollettino ufficiale 11 6 1982 n. 5

Istituzione di una commissione di studio legislativa per la riforma della organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali.

Art. 1

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad istituire una commissione di studi legislativi per la riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali.

La commissione, presieduta dal Presidente della Regione o da un Consigliere regionale da lui delegato, è composta da non più di tre membri scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e docenti nelle stesse materie della scuola secondaria di secondo grado appartenenti ai ruoli regionali e da un segretario, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Per l’espletamento dei compiti di segreteria, il Presidente della Giunta istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.

Art. 2

La commissione provvede alla elaborazione di progetti articolati:

a) riforma della amministrazione regionale.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo: all’esigenza di superare l’attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell’azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai principi e criteri contenuti nella legge 22 luglio 1975 n. 382; l’attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai comuni e alle comunità montane.

b) di riforma dell’ordinamento degli enti locali.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli enti locali su livelli comunali e di comunità, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi: individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell’ambito dei paesi della comunità europea in materia di servizi pubblici degli enti locali.

L’elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di insediamento della commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 3

Per l’espletamento dei propri compiti la commissione può avvalersi degli uffici della Amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile richiesto, anche relativi agli enti sottoposti al controllo della Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, su richiesta della commissione può conferire ad esperti incarichi a tempo determinato per l’effettuazione di indagini, studi e ricerche sui temi particolari.

Art. 4

Ai membri della commissione ed agli esperti di cui all’articolo 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

All’onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo 22200 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.