Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 30 01 1981

Bollettino ufficiale 6 3 1981 n. 3

Aumento dello stanziamento per l’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", prorogata per l’anno 1980 con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20.

Art. 1

Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall’anno 1980 all'anno 2001.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1980 graverà sul capitolo 31100 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire novantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall’anno 1981 all’anno 2001, all’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire novantamilioni è assicurato dall’aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 00300 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 (Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300 - Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent L. 90.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 31100 - Concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - LR 9 maggio 1977, n. 26, articolo 8 - LR 21 dicembre 1977, n. 70 - LR 20 giugno 1978, n. 40, articolo 2 - LR 23 aprile 1979, n. 22 L. 90.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.